Lo Stato moderno in Europa
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Lo Stato moderno in Europa

Istituzioni e diritto

Maurizio Fioravanti

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Lo Stato moderno in Europa

Istituzioni e diritto

Maurizio Fioravanti

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I caratteri fondamentali del diritto e della costituzione dagli inizi dell'etĂ  moderna fino alle soglie del nostro presente, in una sintesi originale che coniuga storia e diritto.

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Informations

Éditeur
Editori Laterza
Année
2015
ISBN
9788858118405
Sujet
Law
Sous-sujet
Legal History

1. Stato e costituzione

di Maurizio Fioravanti
1. Premessa: alle origini dello Stato moderno europeo. 2. Le forme dello Stato moderno europeo: lo Stato giurisdizionale, lo Stato di diritto, lo Stato costituzionale. 3. Le costituzioni dello Stato moderno europeo: la costituzione cetuale, la costituzione liberale, la costituzione democratica.

1. Premessa: alle origini dello Stato moderno europeo

In questo contributo sarĂ  preso in considerazione lo Stato moderno europeo come realtĂ  politico-istituzionale che caratterizza la storia europea nell’ambito di un considerevole arco di tempo, a partire dal XIV secolo per giungere fino a noi, fino agli Stati costituzionali e alle Costituzioni democratiche del nostro tempo. Ovviamente, nel corso di questi sei secoli, compresi tra il XIV e il XX, ciĂČ che chiamiamo ‘Stato moderno europeo’ ha assunto forme diverse, collocandosi all’interno di diverse esperienze costituzionali. In questo contributo tenteremo appunto di mostrare la linea di fondo, che in qualche modo riguarda l’intera vicenda dello Stato moderno europeo, ma anche, e forse ancor piĂč, la diversitĂ  delle forme e delle costituzioni, dei modi di organizzazione dei poteri e delle regole, che di volta in volta, all’interno di fasi distinte, caratterizzano questo Stato lungo quella vicenda.
Le diversitĂ  sono fin troppo note. È evidente che una signoria territoriale del XIV secolo Ăš certamente cosa diversa da uno Stato della successiva epoca assolutistica, e ancor meno si puĂČ dimenticare che entro i nostri sei secoli si pone il grande evento della Rivoluzione francese, che anche per noi rappresenta una vera e propria cesura, che dĂ  luogo a nuove forme di Stato, allo Stato di diritto, e successivamente allo Stato costituzionale. E tuttavia, noi sosteniamo che il percorso dello Stato moderno europeo, per quanto complesso e multiforme, segua anche una sua linea di fondo, che iniziĂČ ad apparire in modo sufficientemente chiaro in Europa nei secoli di transizione tra l’etĂ  medievale e quella moderna, e quindi giĂ  prima dell’aprirsi della fase assolutistica tradizionalmente collocata tra XVI e XVII secolo. Definire in che cosa consista questo inizio, e da quale punto si diparta la nostra ‘linea’, Ăš dunque il nostro primo compito, che assume carattere preliminare, poichĂ© lĂŹ, e non altrove, si trova il carattere originario dello Stato moderno europeo.
Per sciogliere questo nodo, Ăš necessario introdurre, come strumento di lavoro, la nozione di ‘governo’. In prima approssimazione, si puĂČ dire che la vicenda dello Stato moderno europeo inizia in quella fase, successiva al XIII secolo, in cui diviene sempre piĂč evidente e visibile una certa tendenza nella organizzazione del governo dei molteplici territori presenti in Europa. La nozione di cui discutiamo Ăš dunque piĂč precisamente quella di governo del territorio. In via di sintesi, possiamo dire che abbiamo una consistente e diffusa trasformazione del governo dei territori in Europa, agli inizi del percorso dello Stato moderno, quando abbiamo:
a) un signore che esercita in modo piĂč o meno consistente i poteri d’imperium, ovvero il potere di dire la giustizia, di esigere le imposte e di chiamare alle armi, con riferimento a un territorio – provincia, contea, principato, regno, Land –, e dunque a una realtĂ  che in qualche modo Ăš ormai qualcosa di piĂč di un semplice insieme di terre collegate da rapporti di carattere feudale;
b) un’assemblea rappresentativa, che proprio in questo periodo prende diverse denominazioni – Landtage, Parliaments, Cortes, Stati generali o altro ancora – e svolge una decisiva duplice funzione: da una parte porre limiti al signore, mantenendo integri i privilegi e gli ordinamenti di ceto e di luogo che si trovano all’interno del territorio, dall’altra collaborare con lui per il governo del territorio medesimo, come se questo fosse ormai una sorta di ‘bene comune’, cui dedicare, a certe condizioni, precise risorse, essenzialmente tramite i tributi e la difesa militare dei confini;
c) la presenza di regole, per lo piĂč di origine consuetudinaria, che perĂČ vengono ora sempre piĂč messe in forma scritta, assumendo anzi il significato di un vero e proprio contratto tra il signore e le forze presenti sul territorio: si tratta di quei ‘contratti di dominazione’ che troviamo in molti territori europei dal XIV secolo in poi, scritti e messi in opera al fine di precisare e circoscrivere le posizioni e i poteri di ciascuna forza agente, compreso il signore stesso, ma anche con l’intento di rappresentare e fissare i modi di partecipazione di ciascuno alla cura del ‘bene comune’, e dunque al governo del territorio1.
Possiamo ora chiederci se tutto questo rappresenti uno ‘Stato’. La nostra risposta ù positiva, nel senso che si ù entrati in una situazione in cui abbiamo rispettivamente:
a) un territorio in senso politico, oggetto della dominazione di un signore, che trascende ormai la somma delle terre che pure in esso sono comprese;
b) un’assemblea che non Ăš piĂč esclusivamente quella medievale dei magnati e dei baroni, che si limitano a prestare al loro signore consilium e auxilium, e che tende anzi a evolversi nel senso istituzionale della assemblea che con il signore medesimo governa il territorio, decidendo in primo luogo sulle risorse, sulla loro acquisizione e sul loro impiego;
c) un insieme di regole che traggono la loro origine dalle consuetudini medievali, ma che puntano ora a disciplinare, in forma scritta, gli ambiti di potere del signore, della stessa assemblea e delle forze concretamente agenti, con l’intento di definire il modo di governo, nel suo complesso, dello stesso territorio.
In altre parole, abbiamo ‘Stato’ perchĂ© abbiamo una realtĂ  territoriale che viene governata sempre piĂč nel suo insieme, e in modo sempre piĂč istituzionalizzato, secondo regole scritte che fissano il ruolo di ognuno. È questo il senso fondamentale della trasformazione cui assistiamo nel passaggio dall’etĂ  medievale a quella moderna, ed Ăš dunque questo il carattere dello Stato moderno europeo, che Ăš possibile cogliere alle sue origini: lo Stato come governo di un territorio, che opera in modo sempre piĂč disciplinato e regolato, con l’intento di consociare le forze operanti su quel territorio, di ricondurle a una prospettiva comune.
Ovviamente, non dobbiamo ricercare in questo Stato, caratteristico della prima etĂ  moderna, quella forma di Stato che verrĂ  ben dopo, nell’epoca degli Stati nazionali e degli Stati di diritto. Manca infatti allo Stato che stiamo prendendo in considerazione qualsiasi pretesa monopolistica, sia sul versante dell’esercizio del potere che su quello della cittadinanza. I signori territoriali che sopra abbiamo tratteggiato esercitano certamente importanti poteri d’imperium, magari ponendosi con essi sempre piĂč al centro del territorio, ma non per questo pensano di tagliare alla radice quella vasta gamma di poteri giurisdizionali, impositivi in materia di tributi, e anche militari, che continuano ad affollarsi all’interno del territorio medesimo. NĂ© tanto meno si puĂČ sostenere, dal lato della cittadinanza, che l’appartenenza di un soggetto a quel territorio generi in lui un’obbligazione esclusiva verso il signore, rimanendo ben vive anche le antiche solidarietĂ , e le conseguenti distinte obbligazioni verso il luogo, il ceto, la corporazione, il feudo, la cittĂ . Abbiamo quindi uno Stato, perchĂ© abbiamo la consapevolezza di un territorio da governare, e da difendere, nel suo insieme, secondo regole fissate e condivise, ma abbiamo anche la permanenza, entro quello Stato e quel territorio, di una pluralitĂ  di potestĂ  dotate d’imperium, e anche di una pluralitĂ  di vincoli e di obbligazioni. In una parola: c’ù giĂ  uno Stato perchĂ© c’ù giĂ  un governo e un territorio, ma non c’ù ancora la sovranitĂ .
Ne consegue la necessitĂ , dal nostro punto di vista, di mettere ordine nella plurisecolare vicenda dello Stato moderno europeo, definendo piĂč precisamente le forme che esso Ăš andato assumendo nel corso del tempo, e in particolare cercando d’individuare la fase in cui Ăš possibile collocare quel salto cui sopra si alludeva, dallo Stato come mera pratica organizzata di governo del territorio allo Stato come portatore del principio-guida della sovranitĂ .

2. Le forme dello Stato moderno europeo: lo Stato giurisdizionale, lo Stato di diritto, lo Stato costituzionale

Nella nostra ricostruzione, lo Stato moderno europeo inizia dunque a prendere forma quando all’interno di un certo territorio si determinano le condizioni per l’esistenza di un governo certamente non ancora monopolistico e sovrano, ma che comunque si propone come esercizio, in modo anche consistente, delle funzioni d’imperium, di amministrazione della giustizia, d’imposizione dei tributi, di difesa del territorio e di tutela dell’ordine e della pace interna, chiamando alla collaborazione le forze concretamente esistenti, le comunitĂ  rurali di origine feudale, le realtĂ  cittadine, gli ordinamenti ecclesiastici, le corporazioni, secondo regole scritte e condivise, che impegnano i diversi soggetti coinvolti confermando i loro diritti, ma anche assegnando loro ruoli e responsabilitĂ  nell’ambito del governo del territorio medesimo. In questa fase iniziale del suo percorso, lo Stato moderno europeo Ăš dunque il risultato di una tensione e di una competizione, ma anche di una collaborazione e di un equilibrio, tra due poli: quello della concentrazione e della istituzionalizzazione dei poteri d’imperium piĂč volte nominati, assunti, anche se non in modo monopolistico, da un signore che tende in questo modo sempre piĂč a rappresentare il territorio nel suo insieme, e quello della pluralitĂ  delle diverse forze e realtĂ  presenti sul territorio medesimo, che operano non solo sul piano tradizionale della tutela dei loro privilegi e dei loro ambiti di potere, ma anche sul piano nuovo della partecipazione al governo del territorio, che anch’esse finiscono quindi per intendere come un insieme, come una sorta di ‘bene comune’ alla cui integritĂ  e cura sono chiamate a provvedere, entro un rapporto di collaborazione con lo stesso signore.
Se insistiamo su questo punto, Ăš per mettere in rilievo il fatto che lo Stato moderno europeo ha evidentemente avuto, all’inizio del suo percorso, una prima forma in cui si trovano al massimo alcuni elementi che saranno propri delle forme che seguiranno, ispirate dal principio-guida della sovranitĂ  politica: la tendenza del signore a collocarsi al centro di un dato territorio, o l’avvio dello stesso processo di concentrazione dei poteri d’imperium. Ma ciĂČ che piĂč conta Ăš che si tratta di una forma che nel suo carattere di fondo prescinde del tutto da quel principio, non essendo diretta in alcun modo a un dominio monopolistico e uniforme del territorio, e neppure alla creazione nei soggetti di un vincolo unico ed esclusivo sul piano dell’obbligazione politica, seccamente soppressivo delle molteplici solidarietĂ , di ceto e di luogo, che avevano caratterizzato il passato medievale, e che ora vengono trasformate dalla nuova realtĂ  territoriale, ma non eliminate. In una parola, lo Stato moderno europeo ha una prima forma non riconducibile al principio della sovranitĂ . La storia dello Stato moderno europeo Ăš dunque piĂč ampia, e piĂč risalente, della storia dello Stato impersonante il principio della sovranitĂ : tale seconda storia inizia successivamente, e rappresenta quindi solo una fase all’interno della plurisecolare vicenda dello Stato moderno europeo.
Torniamo allora alla nostra esigenza di fondo, che Ăš quella di mettere ordine nella successione storica delle forme che hanno caratterizzato la vicenda complessiva dello Stato moderno europeo. Possiamo ora denominare la prima e piĂč risalente forma, che sopra abbiamo giĂ  in parte tratteggiato: si tratta dello Stato giurisdizionale, che consideriamo la forma prevalente fino alla Rivoluzione francese e alla svolta della fine del XVIII secolo2. Lo Stato giurisdizionale ha tre caratteri fondamentali:
a) un territorio sempre piĂč inteso in senso unitario, ma in cui l’unitĂ  Ăš preceduta, logicamente e storicamente, dalle parti che la compongono, nel senso che chi governa al centro Ăš sempre costretto a presupporre l’esistenza di una fitta schiera di soggetti, dalle cittĂ  alle comunitĂ  rurali, dagli ordinamenti ecclesiastici alle corporazioni, ben lungi dal poter essere considerati mere ‘sezioni’ dell’intero e il cui contributo attivo Ăš anzi necessario proprio per esercitare il governo del territorio medesimo;
b) un diritto anch’esso sempre piĂč funzionale alla cura dell’intero, ma che non per questo si traduce automaticamente in diritto gerarchicamente sovraordinato rispetto ai diritti delle parti e dei singoli luoghi: un diritto che continua dunque a essere comune, e non unico, perchĂ© proteso alla razionalizzazione, e magari anche alla riforma, dei diritti particolari, ma non alla loro abrogazione;
c) un governo che opera sempre piĂč con riferimento al territorio nel suo insieme, e anche nella sua unitarietĂ , ma non per questo con l’intento di generare uniformitĂ , nel senso di conformazione generalizzata della periferia al centro: un governo dunque che non opera per il tramite di un’amministrazione deputata a esprimere in ogni luogo, al centro come in ogni punto della periferia, la presenza e la forza dell’imperium, ma per il tramite della giurisdizione, che consente in modo ben piĂč elastico di governare una realtĂ  territoriale complessa, essenzialmente con l’intento di mantenere la pace, di consociare e tenere in equilibrio le forze concretamente esistenti.
PotrĂ  ora forse stupire il fatto che una simile forma di Stato sia da noi considerata quella dominante in Europa fino alla Rivoluzione francese, soprattutto tenendo conto dell’esistenza, al centro del periodo considerato, della fase decisiva dell’assolutismo politico dei secoli XVI e XVII. E piĂč ancora tenendo conto di quella lunga e ancora vitale tradizione di studi che ci ha abituati a considerare lo Stato assoluto, soprattutto del XVII secolo, come la vera prima forma di Stato moderno, che provvedendo, in misura diversa, a statalizzare le funzioni d’imperium, l’esercizio della giurisdizione, il potere d’imporre tributi, il potere di chiamare alle armi e di organizzare l’esercito, e creando a questo proposito una burocrazia professionale, di estrazione non feudale e non patrimoniale, avrebbe in sostanza preparato la caduta dei privilegi, e sotto questo profilo la stessa rivoluzione con l’affermazione dei diritti individuali3. È questo un nodo decisivo, sul quale sono necessarie alcune precisazioni.
La prima ù relativa al significato che possiamo attribuire all’espressione ‘Stato assoluto’. Se con tale espressione intendiamo significare la tendenza di alcune monarchie europee, soprattutto nel corso del XVII secolo, a semplificare in senso assolutistico la forma di governo monarchica, riducendo i poteri dei Consigli che cooperavano con i sovrani, o dei soggetti istituzionali che potevano esercitare un certo...

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