La Costituzione Italiana
È stata firmata il 27 dicembre 1947 a palazzo Giustiniani dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, ed é entrata in vigore il 1° gennaio 1948.
La Costituzione è il testo legislativo fondamentale dello Stato italiano di cui disegna l´organizzazione e il funzionamento del potere pubblico interno, l´insieme dei diritti e degli obblighi dei cittadini nonché dei rapporti tra questi e lo Stato.
La Costituzione è lunga, cioè composta da molti articoli per disciplinare numerosi aspetti della vita associata (diritti e obblighi) e della vita dello Stato; e rigida perché richiede un procedimento parlamentare c.d. aggravato per modificare un suo comma o articolo o una sua parte.
Si compone di 139 articoli - di cui 5 in seguito abrogati: 115, 124, 128, 129, 130 – compresi in quattro sezioni:
Principi fondamentali (artt. 1-12)
Parte prima : diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54)
Titolo I – Rapporti civili
Titolo II – Rapporti etico-sociali
Titolo III – Rapporti economici
Titolo IV – Rapporti politici
Parte seconda : ordinamento della Repubblica (artt. 55- 139)
Titolo I – Il Parlamento
Sez. I – Le Camere
Sez. II – La formazione delle leggi
Titolo II – Il Presidente della Repubblica
Titolo III – Il Governo
Sez. I – il Consiglio dei Ministri
Sez. II – La pubblica Amministrazione
Sez. III – Gli organi ausiliari
Titolo IV – La Magistratura
Sez. I - Ordinamento giurisdizionale
Sez. II – Norme sulla giurisdizione
Titolo V – Le Regioni, le Province, i Comuni
Titolo VI – Le garanzie costituzionali
Sez. I – La Corte costituzionale
Sez. II – Revisione della Costituzione – Leggi costituzionali
Disposizioni transitorie e finali (I-XVIII).
Lo Stato
Lo Stato è l´ordinamento o regime giuridico di una collettività, dotato di forza propria impositiva e vincolante verso i consociati.
La dottrina attuale attribuisce al termine Stato diversi significati:
- Stato-ordinamento, inteso come ordinamento giuridico;
- Stato-persona, cioè come il complesso di organi cui è attribuito unitariamente la personalità giuridica;
- Stato-apparato, inteso come apparato burocratico o pubblica amministrazione rappresentato dal Governo e dagli enti che curano interessi pubblici; è preminente in questa concezione di Stato l´elemento del potere esecutivo;
- Stato-comunità, come l´insieme degli elementi sociali (persone, formazioni sociali, autonomie locali e funzionali); è accentuato nello Stato l´elemento costitutivo del popolo.
Gli elementi costitutivi dello Stato
La dottrina tradizionale intende lo Stato come un popolo, organizzato stabilmente sopra un territorio, sotto una potere pubblico (sovranità) originario finalizzato al raggiungimento di fini (pubblici) della collettività. Sono perciò elementi essenziali dello Stato: il popolo, il territorio e la sovranità.
Il popolo è l’elemento personale dello Stato. Al popolo appartiene originariamente la sovranità che perciò non gli deriva dallo Stato. In termini giuridici il popolo è il complesso degli individui ai quali l´ordinamento giuridico attribuisce lo status di cittadino.
Il territorio è quella parte della superficie terrestre su cui il popolo é stabilmente stanziato e su cui vige l´ordinamento giuridico dello Stato.
La sovranità è l´elemento giuridico o formale dello Stato teso ad imporre la sua volontà a tutti coloro che sono cittadini sul suo territorio o che, seppur privi della cittadinanza, vi dimorano o vi soggiornano.
Le funzioni dello Stato
Lo Stato persegue fini di interesse pubblico; esso esercita tre funzioni o poteri:
- funzione legislativa o normativo; è relativo all´emanazione delle leggi ed è esercitato dal Parlamento (art. 70, Cost.) e dalle Regioni (art. 121, Cost.);
- funzione esecutiva o amministrativa; è attuativo delle leggi ed è affidato al Governo che lo esercita attraverso anche la pubblica amministrazione (artt. 97-100, Cost.);
- funzione giurisdizionale; applica il diritto a fattispecie concrete per risolvere controversie tra cittadini, e tra cittadini e Stato; il potere giurisdizionale è esercitato dalla Magistratura (artt. 101-113, Cost.).
Oltre a queste funzioni lo Stato esercita il potere costituente e la funzione di indirizzo politico:
- il potere costituente per porre le regole fondamentali dell´ordinamento statale, cioè la sua organizzazione e le sue funzioni nonché l´affermazione delle libertà fondamentali del cittadino;
- il potere di indirizzo politico; è il potere di attuazione della Costituzione e dell´indirizzo politico della maggioranza al governo pro tempore.
Le forme di Stato e di Governo
Si distinguono diverse forme di Stato e di Governo sulla base di taluni criteri:
a) origine dei poteri del Capo dello Stato:
- Monarchia , il monarca è tale per diritto proprio indipendentemente dalla volontà del popolo;
- Repubblica, il Capo dello Stato è tale per una delegazione di poteri fattagli dal popolo o dai suoi rappresentanti;
b) accentramento/decentramento dei poteri:
- Stati assoluti, potere esercitato da una sola persona o da un collegio di persone;
- Stati costituzionali, la sovranità è esercitata da più organi istituiti dalla carta costituzionale;
d) stato giuridico dei cittadini, si hanno:
- lo Stato patrimoniale: il monarca assoluto considera come sua proprietà privata sia gli uomini che le cose e il territorio; è una forma di Stato che si è affermata tra Cinquecento e Settecento;
- lo Stato di polizia: si è affermato nel Settecento; i cittadini sono sudditi; lo Stato interviene in settori prima appartenenti alla sfera privata come la sanità, la sicurezza, le opere pubbliche, la viabilità e l´agricoltura;
- lo Stato di diritto o liberale: si è affermato nell´Ottocento; il popolo non è patrimonio o suddito, ma è elemento costitutivo dello Stato; ogni individuo è cittadino;
- lo Stato sociale: si è affermato tra fine Novecento e inizio del secolo; presuppone l´intervento dello Stato nell´economia e nei diversi settori della vita sociale – sanità, scuola, assistenza, lavoro, protezione sociale, per realizzare l´uguaglianza sostanziale tra i cittadini;
e) composizione o struttura dello Stato:
- lo Stato unitario (consta di un unico popolo stanziato in un unico territorio);
- lo Stato composto o federale (risulta dall’unione stabile di più Stati; figura tipica è lo stato federale: America, ex Jugoslavia, Svizzera);
g) rappresentatività diretta o indiretta del popolo:
- lo Stato rappresentativo e democratico, o democrazia rappresentativa (che trae origine dai parlamenti medievali. Gli organi costituzionali dello Stato sono in tutto o in parte composti da rappresentanti, diretti o indiretti, del popolo. Se il popolo partecipa all’attività dello Stato, ne viene che i fini dello Stato sono gli stessi fini del popolo;
c) forma di governo (o esercizio della sovranità); lo Stato può essere:
- a governo presidenziale, Stati Uniti - il Capo dello Stato eletto direttamente dal popolo e, in quanto tali, è anche Capo dell’esecutivo, con effettivi poteri decisionali);
- a governo parlamentare, il Parlamento imprime le sue direttive al Governo.
Caratteristiche dello Stato italiano
Lo Stato italiano, alla luce delle considerazioni generali sopra esposte e dei principi della sua stessa Costituzione, presenta queste caratteristiche:
- repubblicano: il Capo dello Stato è persona eletta periodicamente; la forma repubblicana è immodificabile (art. 139, Cost.);
- democratico: è democratico uno Stato governato dal popolo, formato da cittadini che hanno diritti civili e politici e godono di libertà per lo sviluppo della persona; l´art. 1 della Costituzione afferma che «l´Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro»;
- regionale: pur nella sua unitarietà, la Repubblica è costituita da più soggetti, anzitutto le Regioni che sono enti pubblici elettivi con autonomia e poteri legislativi, Province, Città metropolitane e Comuni (art. 114, Cost.);
- pluralista: lo Stato italiano tutela non solo i cittadini come singoli, ma anche i cittadini considerati nelle «formazioni sociali» cui danno vita, come la famiglia, i partiti, etc. per lo sviluppo della loro personalità; tanto dispone l´art. 2 della Costituzione: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità»;
- sociale: lo Stato pone l´uguaglianza sostanziale a base del proprio ordinamento, imponendo a sé il dovere di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che … impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 2, Cost.), e vincola i cittadini all´osservanza dei «doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale» (art. 2, Cost.).
Stato, Chiesa e Organizzazioni Internazionali
All´interno dello Stato italiano esistono ed agiscono altri ordinamenti giuridici; tra questi due sono particolarmente importanti: la Chiesa e l´ordinamento internazionale.
1. Chiesa e confessioni religiose .
I rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dagli articoli 7 e 8 della Costituzione.
L´art. 7 reca due importanti principi:
a) il rifiuto del confessionalismo per cui lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno ne...