La Buona scuola
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Una riforma incompiuta?

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Una riforma incompiuta?

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Il volume ripercorre l'iter che ha condotto all'approvazione della Buona Scuola, la legge riguardante la riforma del sistema dell'istruzione e della formazione nel nostro Paese. Si tratta, senza dubbio, di una legge di grande interesse se non altro per la sua scommessa sull'autonomia degli istituti scolastici; ma la riforma che essa prospetta è ancora allo stato di abbozzo. In realtà, non tutte le disposizioni sono coerenti con la scelta autonomistica; inoltre, la definizione di diverse e delicate questioni è rinviata ai futuri decreti delegati. Solo quando sapremo come il governo intende aiutare la scuola ad adempiere i compiti della Repubblica, potremo capire se la Buona Scuola è davvero la prima tappa di un nuovo indirizzo di politica scolastica.

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Informazioni

Editore
La Scuola
Anno
2016
ISBN
9788835045779

La Buona Scuola - Legge 13 luglio 2015, n. 107


Legge 13 luglio 2015, n. 107
Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti (15G00122)

(GU n. 162 del 15-7-2015 - Vigente al 16-7-2015)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica han­no approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le com­petenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disegua­glianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recupera­re l’abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale labora­torio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cit­tadini, la presente legge dà piena attuazione all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.
2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche ga­rantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi col­legiali e la loro organizzazione è orientata alla massima fles­sibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie inno­vative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei sa-peri e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.
3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendi­mento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della li­bertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in par­ticolare attraverso: a) l’articolazione modulare del monte orario annuale di cia­scuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti inter­disciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i mo­delli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’ora­rio complessivo del curricolo e di quello destinato alle sin­gole discipline, anche mediante l’articolazione del gruppo della classe.
4. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell’autono­mia di cui al comma 201, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.
5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizza­zione dell’autonomia e di riorganizzazione dell’intero siste­ma di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica,
o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istitu­zione scolastica l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istitu­zioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell’of­ferta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di inse­gnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazio­ne, di progettazione e di coordinamento.
6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurri­colari, educative e organizzative e individuano il proprio fab­bisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico dell’autonomia di cui al comma 64.
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che inten­dono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegna­menti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziati­ve di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze lingui­stiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language in­tegrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cul­tura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nel­le tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza atti­va e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialo­go tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla co­noscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità am­bientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produ­zione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con parti­colare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle atti­vità di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche infor­matico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attra­verso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l’ap­plicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell’istru­zione, dell’università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’in­terazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Re­pubblica 20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ci­clo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coin­volgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla pre­mialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei me­diatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del com­ma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell’articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
9. All’articolo 4, comma 5-quater, del decreto-legge 12 set­tembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla leg­ge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «un’adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di fi­liera corta e biologica» sono sostituite dalle seguenti: «un’ade­guata quota di prodotti agricoli, ittici e agroalimentari pro­venienti da sistemi di filiera corta e biologica e comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità».
10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell’autonomia scolastica, anche in collaborazione con il ser­vizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realtà del territorio.
11. A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, il Mini­stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a cia­scuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzio­namento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Mi­nistero comunica in via preventiva l’ulteriore risorsa finan­ziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilità, relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell’anno scolastico di riferimento, che sarà erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell’esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 è determinata la tempistica di assegna­zione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazio­ne finanziaria a carattere pluriennale dell’attività delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre­sente legge, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’u­niversità e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il me­se di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa. Il pre­detto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tec­nico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse occor­renti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
13. L’ufficio scolastico regionale verifica che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e trasmette al Mi­nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca gli esiti della verifica.
14. L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Pre­sidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è sostituito dal seguente: «Art. 3 (Piano triennale dell’offerta formati­va).
1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la par­tecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la pro­gettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organiz­zativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia.
2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educa­tivi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offer­ta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzio­ni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli insegna­menti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regola­mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base de­gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestio­ne e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto.
5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diver­se realtà istituziona...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. La buona scuola. Una riforma incompiuta?
  3. Sommario
  4. Introduzione - Il riformismo scolastico repubblicano fra progetti e rallentamenti
  5. Capitolo primo - L'iniziativa di Renzi per un rinnovamento del sistema educativo
  6. Capitolo secondo - Un iter legislativo molto tormentato
  7. Capitolo terzo - L'opposizione interna alla maggioranza e il voto di fiducia
  8. Capitolo quarto - Il piano straordinario per l’assunzione dei precari
  9. Capitolo quinto - L’organico dell’autonomia e il piano triennale dell’offerta formativa
  10. Capitolo sesto - I nuovi poteri del dirigente scolastico
  11. Capitolo settimo - L’alternanza scuola-lavoro e l’istruzione professionale superiore
  12. Capitolo ottavo - Detrazioni e scuola paritaria
  13. Capitolo nono - La riforma alla prova
  14. La Buona Scuola - Legge 13 luglio 2015, n. 107
  15. Indice dei nomi
  16. In questa collana