I nuovi depositi IVA
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I depositi IVA, consentendo alle imprese di operare in sospensione d'imposta e di assolvere l'imposta all'atto dell'estrazione delle merci, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (cd. "reverse charge"), offrono agli utilizzatori rilevanti benefici; per le medesime ragioni, tali depositi si prestano ad un possibile uso distorto, quando non addirittura strumentale alla realizzazione di vere e proprie operazioni fraudolente.
Al fine di contrastare possibili abusi nell'utilizzo di tali depositi, ed al contempo favorirne l'uso, il legislatore ha recentemente apportato alcune rilevanti modifiche all'art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, mediante la legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70(cd. "decreto sviluppo").
Attraverso la guida, si intende analizzare la disciplina dei "depositi IVA", con particolare riferimento all'ipotesi di introduzione nel deposito di merci immesse in libera pratica (di cui al comma 4, lettera b), del menzionato art. 50-bis), alla luce delle menzionate novità legislative e delle più recenti indicazioni fornite in merito dall'Agenzia delle Entrate e delle Dogane.
Verranno inoltre esaminate, stante i diversi orientamenti emersi in merito in giurisprudenza e dottrina, le annose e irrisolte questioni relative all'utilizzo "virtuale" dei depositi IVA. STRUTTURA
I depositi IVA: normativa comunitaria e nazionale
L'apertura di un deposito IVA
Il ruolo del depositante e del depositario
Introduzione dei beni nel deposito
Le operazioni su beni custoditi in depositi IVA (novità della Comunitaria 2010)
L'estrazione dei beni dal deposito (novità della Comunitaria 2010)

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Informazioni

Editore
Il Fisco
Anno
2012
ISBN
9788860851017
Argomento
Business
Categoria
Taxation
BIBLIOGRAFIA
Il fisco
Il primo settimanale tributario italiano, indiscusso punto di riferimento per professionisti fiscali e operatori della materia tributaria. Grazie al contributo delle firme fra le più autorevoli nel panorama accademico, istituzionale e professionale, offre oltre agli approfondimenti del fascicolo 1, ulteriormente arricchito dall’ampia rassegna di giurisprudenza, anche le soluzioni operative del fascicolo 2 con commenti, analisi, casi pratici sulle novità della settimana e risposte ai quesiti.
Codice della Riforma Tributaria
Autore: Tommaso Lamedica
2012, IPSOA
Codice Tributario 2012 - il fisco
AA.VV
2012, il fisco
Fisco 2012 - Guida operativa
AA.VV
2012, IPSOA
IVA 2012 - Pocket “il fisco”
AA.VV
2012, il fisco
IVA 2012 - Collana Guide e Soluzioni
A cura di Eutekne, Autori: Gianluca Odetto, Marco Peirolo
2012, IPSOA
IVA: le novità 2012 - eBook “Digital edition”
2012, IPSOA
Iva, intrastat, dogane - Casi pratici e soluzioni
Autori: Luca Moriconi, Domenico Manca
2012, IPSOA
Manuale dell’Imposta sul valore aggiunto
Autori: Dario Mandò, Giancarlo Mandò
2012, IPSOA
Manuale di fiscalità internazionale
A cura di: Alessandro Dragonetti, Anna Sfondrini, Valerio Piacentini
2012, IPSOA
Per maggiori informazioni consulta il catalogo completo all’indirizzo www.shopwki.it
Notes
1 Come modificata dalla direttiva 91/680/CEE - direttiva che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE - rifusa negli artt. 154 e seguenti. della direttiva 2006/112/CE.
2 Per la definizione dei regimi doganali si cfr. l’art. 84 del reg. (CEE) n. 2923/91.
3 Tale processo s’intensificò con l’entrata in vigore il 1° gennaio 1988 della tariffa integrata comunitaria (TARIC), composta dall’insieme dei diritti applicati alle importazioni nel territorio comunitario dai prodotti provenienti dai paesi terzi e creata al fine di individuare le disposizioni comuni da applicare a ciascuna merce.
4 Cfr. circ. Assonime del 17 dicembre 1997, n. 8.
5 Direttiva del Consiglio del 16 dicembre 1991 che completa il sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE.
6 Direttiva del Consiglio del 10 aprile 1995 che modifica la direttiva 77/388/CEE e introduce nuove misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto.
7 Cfr. B. Santacroce, I depositi IVA, Ed. il Sole 24 Ore.
8 L’art. 1, comma 3, della L. n. 28/1997 ha provveduto a sanare i comportamenti tenuti dagli operatori durante la vigenza dell’art. 50, comma 8, del D.L. n. 331/1993.
9 Sono ammessi a godere delle agevolazioni previste dal regime del deposito IVA i seguenti beni: (i) beni comunitari provenienti da paesi terzi e immessi in libera pratica in Italia o all’interno dell’UE; (ii) beni comunitari provenienti da altri Stati membri; (iii) beni nazionali destinati ad operatori identificati in un altro Stato membro; (iv) beni nazionali per cessioni tra operatori nazionali.
10 “Per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi”.
11 Nel caso in cui le operazioni eseguite nei depositi IVA siano prive d’imposta, il rappresentante fiscale può essere nominato nella sua forma leggera, ovvero senza alcun obbligo contabile.
12 Relativo alla presunzione di cessione o di acquisto e sostituito dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 - Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto.
13 Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito IVA; b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA; c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA; d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito IVA, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c); e) le cessioni di beni custoditi in un deposito I-VA; le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato; f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato; g) le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori dal territorio della Comunità europea; h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni; i) il trasferimento di beni in altro deposito IVA.
14 In banca dati “fisconline”.
15 Alla base della disciplina dei depositi IVA, preme ricordarlo, vi è un normale contratto di deposito, regolato dal codice civile. In base alla legge italiana, il deposito è un contratto con il quale una parte (il depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766 c.c.). Il deposito, secondo il codice civile, è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa; pertanto, a seguito della consegna il gestore del deposito IVA assume la qualifica di depositario.
16 Vd. i depositi IVA olandesi.
17 Secondo la risoluzione n. 440/E del 12 novembre 2008 in caso di deposito doganale che funge anche da deposito IVA, se sono contemporaneamente presenti merci vincolate al regime di deposito doganale e merci in deposito IVA, le merci possono essere custodite nei medesimi spazi del magazzino senza necessità di essere spostate in aree distinte, purché si adottino accorgimenti tali da poter correttamente individuate le merci sottoposte ai due differenti regimi.
18 Tale orientamento, che pone in primo piano la necessità dell’introduzione fisica della merce nel deposito IVA, è stato accolto dalle seguenti pronunce giurisprudenziali: Commissione tributaria provinciale di Torino, sent. n. 66/28/06 del 9 maggio 2006; Commissione tributaria provinciale di Arezzo, sent. n. 19/3/07 dell’8 febbraio 2007; le sentenze della Commissione tributaria provinciale di Arezzo n. 47/5/07 del 23 marzo 2007, n. 96/31/07 dell’11 dicembre 2007, n. 99/31/07 dell’11 dicembre 2007; Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sent. n. 136/5/07 del 21 novembre 2007; Commissione tributaria regionale di Firenze, sent. n. 96/31/07 dell’11 dicembre 2007.
19 La citata norma dispone testualmente che “Ai fini del presente testo unico si intende per: (…) e) deposito fiscale: l’impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall’Amministrazione finanziaria”.
20 In banca dati “fisconline”.
21 Cfr. R.M. 44/E del 10 aprile 2000. Tale risoluzione, al contrario, ha escluso che il contratto di consignment stock si possa realizzare attraverso il deposito della merce all’interno di un deposito IVA in conto terzi. Tale forma di compravendita, infatti, prevede la contestuale esistenza in capo al soggetto passivo che voglia godere dell’agevolazione delle qualità di depositario delle merci e di cessionario delle stesse.
22 Cfr. capitolo 2 della presente opera.
23 Sono beni immessi in libera pratica quelli che provengono da altri paesi extra-UE che per i quali siano stati assolti i dazi previsti dalla tariffa doganale comune di cui al Reg. (CEE) n. 2658 del 1987.
24 Sono esclusi i depositi pubblici di tipo B ed F poiché: (i) non prevedono la figura del depositario né l’obbligo di istituire una contabilità di magazzino; (ii) sono gestiti dall’Autorità doganale sotto la propria responsabilità.
25 L’Agenzia delle Dogane con la circ. n. 16/D del 28 aprile 2006, ha sottolineato che la ratio dell’istituto del deposito IVA impone agli operatori di provvedere alla materiale introduzione dei beni nei locali di stoccaggio, non essendo sufficiente la mera presa in carico documentale degli stessi nell’apposito registro previsto dall’art. 50-bis, comma 3, del D.L. n. 331/1993.
26 In base all’accordo, l’Agenzia delle Dogane segnalerà all’Agenzia delle Entrate le nuove autorizzazioni alla gestione di depositi doganali e fiscali, mentre l’Agenzia delle Entrate comunicherà all’Agenzia delle Dogane l’elenco dei depositi Iva attivi nella regione. Un Tavolo tecnico permanente composto da dirigenti e funzionari di entrambe le Agenzie avrà il compito di uniformare, sul territorio regionale, le modalità operative e gli scambi informativi e dare il massimo impulso alla collaborazione tra i due enti.
27 Art. 50-bis, comma 8, del D.L. n. 331/1993.
28 Alla base della disciplina dei depositi IVA vi è un normale contratto di deposito, regolato dalla legge civile. Se regolato dalla legge italiana, il deposito è un contratto in base al quale una parte (il depositario) riceve dall’altra (depositante) una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura (art. 1766 c.c.). Il deposito, secondo il codice civile, è un contratto reale che si perfeziona con la consegna della cosa; pertanto, a seguito della consegna il gestore del deposito IVA assume la qualifica di depositario.
29 Articolo sostituito dal D.P.R. n. 441/1997.
30 Detto registro deve dunque essere numerato progressivamente volta per volta prima che la pagina venga posta in uso (cfr. circ. n. 92/E del 22 ottobre 2001 e ris. Agenzia delle Entrate n. 162/E del 30 luglio 2003, entrambe in banca dati “fisconline”), come disposto dall’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 e tenuto, nel rispetto della normativa civilistica (art. 2219 del codice civile), secondo i principi di un’ordinata contabilità.
31 Detta documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni (art. 2220 del codice civile), salvo che non siano ancora definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta (cfr. art. 22 del D.P.R. n. 633/1972).
32 P. Centore, Codice IVA nazionale e comunitaria, 2010, pag. 2060.
33 Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 23/D del 27 luglio 2007 e la circ. n. 145/E del 10 giugno 1998, entrambe in banca dati “fisconline”, secondo cui “l’immissione in libera pratica di beni destinati ad essere introdotti in un deposito fiscale è da considerarsi importazione, non più in sospensione d’imposta, bensì non soggetta ad IVA sulla base di una dichiarazione dell’importazione circa la destinazione del bene, comprovata anche dalla restituzione di copie del documento doganale di importazione munito dall’attestazione, sottoscritta dal depositario, di avvenuta presa in carico delle merci nel registro previsto dall’art. 50-bis, 3° comma, D.L. n. 331/93 (…)”.
34 T. Palacchino, Depositi IVA, in F. Cerioni-E. P. Forte-T. Palacchino, Il diritto tributario comunitario, Milano, 2006, 359.
35 Per un approfondito esame delle novità introdotte alla disciplina dei depositi IVA dal “Decreto sviluppo” e delle numerose indicazioni fornite in merito dall’Agenzia delle Dogane per mezzo delle note n. 84920 del 7 settembre 2011, n. 113881 del 5 ottobre 2011 e n. 127293 del 4 novembre 2011, si segnala M. Bancalari-F. T. Coaloa, I “nuovi” depositi IVA alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane, in “il fisco”, n. 45/2011, fascicolo n. 1, pag. 7281.
36 In merito, pare opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993, le operazioni in regime di deposito Iva, elencate al comma 4 dell’art. 50-bis, che hanno esecuzione mediante introduzione dei beni nel deposito ovvero che hanno per oggetto i beni già esistenti nel deposito, sono effettuate senza applicazione dell’imposta. È all’atto dell’estrazione dei beni dal deposito Iva che si realizza un’operazione astrattamente soggetta all’applicazione dell’imposta; il proprietario dei beni emetterà una “autofattura”, ex art. 17, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i cui estremi verranno contemporaneamente annotati sul registro delle fatture attive e sul registro delle fatture passive, così da determinare la “sterilizzazione” dell’imposta.
37 Cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 180/E de...

Indice dei contenuti

  1. Profilo autori
  2. Prefazione
  3. Introduzione
  4. Capitolo I: I depositi IVA: normativa comunitaria e nazionale
  5. Capitolo II: L’apertura di un deposito IVA
  6. Capitolo III: Il ruolo del depositante e del depositario
  7. Capitolo IV: Le operazioni agevolate e la natura dei beni oggetto del deposito
  8. Capitolo V: L’introduzione dei beni nel deposito
  9. Capitolo VI: Le operazioni sui beni in deposito
  10. Capitolo VII: L’estrazione dei beni dal deposito
  11. Capitolo VIII: Questioni interpretative e giurisprudenziali ancora aperte
  12. Capitolo IX: Profili sanzionatori
  13. Bibliografia