I tribunali penali internazionali
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I tribunali penali internazionali

Una piccola introduzione

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I tribunali penali internazionali

Una piccola introduzione

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Questo volume delle "Piccole introduzioni LUISS" offre un quadro tanto sintetico quanto completo dei tribunali penali internazionali. Le vicende che hanno portato alla loro nascita, le ragioni del loro successo (o del loro fallimento), e una descrizione del loro funzionamento nelle differenti articolazioni contribuiscono a formare una guida indispensabile per un primo approccio al diritto internazionale.

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Informazioni

Anno
2015
ISBN
9788861052093
Argomento
Diritto

1. Introduzione

1.1 Il diritto internazionale e le organizzazioni internazionali governative

Il diritto internazionale è quella branca del diritto, appartenente alla famiglia del diritto pubblico, che regola i rapporti tra Stati sovrani o tra Stati sovrani e organizzazioni internazionali governative. Gli Stati sovrani sono enti di diritto internazionale pubblico, che esercitano la propria sovranità su un determinato territorio e sulla loro popolazione [vedi: Stato sovrano].
Le organizzazioni internazionali governative sono quelle nate da conferenze internazionali, accordi o trattati stipulati dagli stessi Stati sovrani.
La prima organizzazione internazionale governativa fu la Società delle Nazioni, nata alla fine della prima guerra mondiale e scaturita dal Trattato di Versailles. E fu proprio il Trattato di Versailles a regolare i rapporti tra tutti i paesi, vincitori e vinti, prevedendo pesantissime sanzioni alla Germania, stato uscito sconfitto dalla guerra. Ma proprio quelle sanzioni furono le prime cause che fomentarono nell’animo tedesco forti reazioni di nazionalismo, che portarono all’avvento del Terzo Reich, con le sue mire aggressive ed espansionistiche, iniziate con l’occupazione della Polonia, alla quali Francia e Regno Unito reagirono con la dichiarazione di guerra che degenerò nel secondo conflitto mondiale.
La Società delle Nazioni, tuttavia, ebbe vita breve, venendo formalmente estinta nel 1946 a causa del fallimento della mancata soluzione delle tensioni tra Cina e Giappone, nate a seguito dell’occupazione nipponica di alcuni territori cinesi.
Nel 1945, alla fine della guerra, era stata intanto costituita l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).
Il messaggio principale dell’ONU – ad oggi la più grande ed estesa organizzazione intergovernativa, con 193 paesi membri – è quello della pacificazione tra i popoli; il suo intero assetto istituzionale è basato sul diritto internazionale.
Negli anni che seguirono al secondo conflitto mondiale, sorsero altre organizzazioni governative: nel 1949 veniva costituito a Strasburgo, città che era stata per molto tempo contesa tra Francia e Germania, il Consiglio d’Europa, al quale, ad oggi, aderiscono 47 paesi. Nel 1953, al fine di creare un controllo sulla zona tedesca della Saar, ricca di carbone e acciaio (quest’ultimo largamente utilizzato negli eventi bellici), venne creata la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). Nel 1957, infine, gli stessi Stati, che avevano fondato la CECA, crearono la Comunità Europea dell’Energia Atomica (CEEA), nota anche come Euratom, e la Comunità Economica Europea (CEE). Nello stesso periodo tanti altri organismi internazionali vennero costituiti all’interno e all’esterno del territorio europeo. Tutti questi organismi erano regolati dal diritto internazionale, in quanto i loro interlocutori erano gli Stati sovrani e le norme che regolavano i loro rapporti derivavano dai trattati istitutivi, che sono il prodotto di impegni internazionali.
Le finalità ufficiali di questi organismi erano quelle di regolare i rapporti economici e le relazioni commerciali tra gli Stati aderenti, anche se gli scopi originari erano quelli di prevenire futuri conflitti.
Unico organo che iniziò a produrre norme di diritto penale internazionale o meglio di diritto processuale penale internazionale fu il Consiglio d’Europa. Dall’anno della sua costituzione, questa organizzazione ha redatto più di 200 trattati, alcuni dei quali ratificati da tutti i paesi aderenti, altri rimasti solo sottoscritti e non ratificati e altri ancora in vigore soltanto tra alcuni Stati.
Possiamo dire che, con i primi trattati del Consiglio d’Europa, nasceva questa nuova branca del diritto internazionale, successivamente diffusasi anche nel diritto comunitario, dove i protagonisti non sono solo gli enti pubblici dotati di sovranità ma anche i privati. Si tratta di una forma atipica di diritto internazionale, in quanto proveniente da una organizzazione internazionale governativa, prodotto da soggetti di diritto internazionale (Stati) ma regolante situazioni giuridiche di pertinenza dei privati.
Si pensi ai trattati del Consiglio d’Europa riguardanti l’estradizione (1957), il trasferimento delle persone condannate (1983), il trasferimento dei giudizi repressivi (1970), il trasferimento di un procedimento penale (1972). In effetti le norme di diritto internazionale, che provengono dalla volontà di enti sovrani dovrebbero regolare in teoria i rapporti tra gli stessi enti che l’hanno sottoscritte, ma in alcuni casi si inseriscono nel diritto nazionale, incidendo direttamente sugli interessi dei privati. Per esempio nel trattato di estradizione due Stati, a mezzo di un trattato internazionale, regolano le condizioni e i termini per consegnarsi vicendevolmente una persona sottoposta ad un arresto o colpita da una sentenza di condanna. Gli Stati disciplinano la consegna della persona, la quale può far valere i propri interessi nell’agone processuale contrapponendoli a quelli dello Stato dinanzi all’autorità giurisdizionale nazionale che deciderà se sussistono le condizioni per l’estradizione. Lo stesso raffronto processuale avviene per gli altri citati trattati internazionali.
Ovviamente poi rimane ai singoli Stati l’onere di disciplinare l’applicabilità nei rispettivi ordinamenti e la collocazione dell’atto convenzionale nella gerarchia della loro legislazione. Per fare un esempio, la materia dell’estradizione, che è istituto di diritto penale e processuale penale appartenente al diritto interno, è regolata anche dalla Convenzione sull’estradizione del 1957, fatta a Parigi, e inglobata nell’ordinamento italiano dall’art. 10 della Costituzione e dagli art. 13 cp e art. 696 cpp.
Ma questa produzione legislativa internazionale non è stata una prerogativa del solo Consiglio d’Europa, ma anche le istituzioni comunitarie e le altre organizzazioni internazionali hanno legiferato sulle stesse materie. Il 14 giugno 1985 venivano sottoscritti gli Accordi di Schengen (vedi: Gli accordi di Schengen), che contiene disposizioni transnazionali in materia processuale-penalistica: alcune disposizioni sul trasferimento di un giudicato o la possibilità data alle forze di polizia, in determinati casi, di travalicare le frontiere nazionali. La costituzione della nuova Interpol (1956) prevede una fattiva cooperazione con le autorità di polizia e giudiziarie nazionali. Le leggi quadro delle istituzioni comunitarie sul Mandato di Arresto Europeo e sul riconoscimento dei provvedimenti di congelamento dei beni (2004-2006) si armonizzano con le legislazioni nazionali in materia. E infine la convenzione ONU sulla criminalità organizzata (15/11/2000), quella sul terrorismo (23/10/2003), o ancora quella sulla repressione del finanziamento al terrorismo internazionale del 1999 (09/12/1999) rappresentano una quantità di norme internazionali applicate dalle giurisdizioni penali nazionali. Come si può vedere il diritto internazionale ha avuto un’estensione di attività oltre limiti e confini “invadendo” sia il diritto processuale penale sia il diritto penale, quest’ultimo, almeno in teoria, di esclusiva pertinenza degli Stati Sovrani.
In questa prolifica attività legislativa internazionale nessun organo giurisdizionale, con competenza penale internazionale, è stato mai istituito.
Dalla fine del secondo conflitto mondiale, l’unico organo giurisdizionale con competenze sovranazionali è la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (EDU), con sede in Strasburgo, istituita nel 1950 dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). Questa Corte rappresenta una giurisdizione internazionale atipica: adita dal privato, dopo che sono state esaurite le vie di ricorso nazionali, può dar luogo ad un procedimento nel quale l’accusatore è il privato cittadino mentre sul “ banco degli imputati” vi è lo Stato sovrano che deve rispondere di una o più violazioni delle disposizioni contenute nella CEDU. Fino al 1998 il privato non poteva adire la Corte, in virtù del principio consuetudinario che dinanzi una Corte internazionale possono interloquire soltanto enti o organismi di diritto internazionale, con la conseguenza che l’atto di accusa veniva lanciato dalla Commissione, che sosteneva e proteggeva i diritti contenuti nella CEDU. Alla fine di un’istruttoria la Commissione formalizzava l’accusa e il privato, leso dalla violazione, si inseriva ad adiuvandum nel procedimento contro lo Stato responsabile della violazione. Con la modifica del 1998 e con la soppressione della Commissione il privato, è l’unico a lanciare l’accusa e a chiedere l’apertura del procedimento nei confronti dello Stato Sovrano per violazione della Convenzione. Tuttavia questo enorme passo in avanti ha, con il tempo, perso valore a causa del cattivo funzionamento della Corte che, dopo circa 40 anni dalla sua entrata in funzione, non assolve i suoi compiti istituzionali in modo efficiente. Si pensi che per ottenere una decisione si devono attendere anche 6 anni prima di conoscere se vi è stata violazione della Convenzione dei Diritti dell’Uomo, e in caso di rigetto la Corte non dà nemmeno spiegazioni del rifiuto.
Di diritto penale si è interessata anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con sede in Lussemburgo, alla quale è affidato il compito di interpretazione del Trattato istitutivo della Comunità Europea rispetto alle norme comunitarie e alle legislazioni degli Stati membri. Sebbene questa Corte non può essere adita direttamente dal privato, ma deve esserle richiesto di pronunciarsi in via pregiudiziale da un giudice nazionale sull’interpretazione delle disposizioni comunitarie rispetto alla legislazione interna, essa ha spesso emesso decisioni riguardanti il diritto sostanziale interno e incidendo direttamente sugli interessi del privato. Nel famoso caso Pupino (vedi: Il caso Pupino), proveniente dal GIP di Firenze,la Corte UE ha affermato che
“[il] giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme dell’ordinamento nazionale nel loro complesso e ad interpretarle, in quanto possibile, alla luce della lettera e dello scopo di una decisione quadro”, stravolgendo una precedente decisione, dove aveva affermato che “una direttiva di diritto societario non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell’ambito di procedimenti penali.”
In ultimo, oltre a tutti i trattati, convenzioni, accordi, risoluzioni, decisioni quadro, regolamenti o direttive, nel diritto internazionale si incardina anche la consuetudine che è l’insieme delle abitudini interpretative univoche e ripetitive nel tempo dei singoli Stati, delle loro legislazioni, dottrine o giurisprudenze.
In definitiva il diritto internazionale è il frutto di convenzioni, trattati e accordi internazionali, giurisprudenze e dottrine nazionali e internazionali. Questo breve studio è finalizzato ad una panoramica delle Corti internazionali, costituite di recente, e delle materie da esse trattate, che appartengono alla grande famiglia del diritto penale.

1.2 Il diritto penale internazionale

Il diritto penale è quell’insieme di norme che classificano e definiscono determinati comportamenti, denominati reati, sanzionabili con pene. Il diritto processuale penale è quel complesso di disposizioni che regolano un processo penale. Tra esse la principale è quella che concerne la giurisdizione penale, che costituisce la quantità di competenza che uno Stato sovrano ha sulle violazioni delle leggi penali commesse sul proprio territorio. Il diritto penale internazionale, invece, è quella branca del diritto internazionale che dovrebbe interessarsi di determinate violazioni riconosciute come tali da più ordinamenti, sottoponibili ad una giurisdizione extraterritoriale. Si utilizza il condizionale in quanto questo ramo del diritto ha preso vita solo da poco nella storia del diritto e ancora oggi non è ben classificabile. In effetti il diritto internazionale penale “puro” è quello relativo ai reati trattati dai tribunali penali internazionali, che esamineremo in questo testo; ma anche tutti i procedimenti di estradizioni, trasferimento detenuti, trasferimento giudicati, o reati transnazionali appartengono alla famiglia del diritto internazionale penale.
Il diritto internazionale penale “ puro” deve la sua nascita agli eventi bellici mondiali del secolo scorso e agli abusi commessi nel corso degli stessi nei confronti dei prigionieri e delle popolazioni dei paesi che avevano subito la sconfitta, suscitando la reazione di varie organizzazioni non governative le quali iniziarono a denunciare la persistenza di tali abusi, sollecitando la stipula di convenzioni internazionali in materia.
A dire il vero, già nella metà del diciannovesimo secolo furono stipulati i primi trattati internazionali in materia di diritto umanitario, che trovavano applicazione in occasione dei conflitti bellici, e che portarono contestualmente alla nascita della Croce Rossa. Quelle convenzioni internazionali imposero l’osservanza di trattamenti particolari dei prigionieri e dei feriti, sia che fossero vincitori che vinti.
Possiamo dire che da quei trattati si svilupparono nuove idee e una nuova etica da rispettare in ogni conflitto bellico, con il divieto di maltrattamento delle popolazioni assoggettate, il divieto di azioni di ritorsione e, da esso, il divieto di utilizzare determinate armi nel corso del conflitti. In effetti i popoli si impegnarono ad esser più leali anche in occasioni d...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. Sommario
  3. 1. Introduzione
  4. 2. I primi tribunali penali internazionali
  5. 3. I tribunali penali internazionali contemporanei
  6. 4. I Tribunali internazionali ibridi o "misti"
  7. 5. La Corte penale internazionale
  8. Conclusioni
  9. Approfondimenti
  10. Bibliografia
  11. Abbreviazioni