Corso di Diritto civile
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Questa dispensa riproduce le lezioni di Diritto civile che ho tenuto durante gli anni accademici 2011-2012 e 2012-2013 nella sede piacentina dell'Università cattolica del Sacro Cuore.
Con la loro pubblicazione ho inteso rendere fruibili dagli studenti i miei appunti manoscritti, tramutati in testo stampato con il prezioso contributo del dott. Renzo Rossi e del dott. Francesco Zecchin, che ringrazio per lo zelo e la perizia con cui mi hanno aiutato.
La scelta di dedicare un corso alle Obbligazioni in generale è maturata in occasione della pubblicazione, nell'autunno del 2011, di un volume che raccoglie gli scritti sul tema del prof. Luigi Mengoni. Tale raccolta, alla quale ho avuto l'onore di collaborare con il mio maestro, prof. Carlo Castronovo, e il mio amico e collega, prof. Andrea Nicolussi, ha inteso offrire agli studiosi del diritto civile la possibilità di consultare in un unico luogo l'intera opera di Mengoni sul rapporto obbligatorio, rispondendo così alla crescente attenzione che a essa è stata nel tempo rivolta non soltanto dal dibattito dottrinale, ma anche dal "diritto vivente".
Ho potuto così proporre ai miei studenti la lettura di alcuni saggi, facendo sperimentare loro il rigore logico delle argomentazioni giuridiche di un grande Maestro.
Era però necessario guidarli in questo faticoso cammino con spiegazioni e chiarimenti, che li aiutassero a "calarsi" nella profondità scientifica del pensiero mengoniano. Parimente si poneva l'esigenza di integrare lo studio con la trattazione di quegli aspetti e nozioni, che il taglio monografico dell'opera di Mengoni, rivolgendosi a un lettore certamente meno giovane e inesperto, assumeva come già noti.
Consapevole di ciò ho voluto fissare il contenuto delle lezioni in un testo scritto, corredandolo di un'essenziale appendice giurisprudenziale, nella convinzione dell'immutato valore che assume, nella formazione del giurista contemporaneo, la parte generale delle obbligazioni, come insieme organico e coerente di regole, applicabile quali che siano la fonte del rapporto e il ruolo socio-economico in esso assegnato alle parti.
Solo un osservatore distratto e superficiale potrebbe, del resto, ritenere tale disciplina ormai superata dai tempi e non più adeguata alle esigenze di specializzazione della società contemporanea, sempre più basata su criteri economici di divisione del lavoro. In realtà, come lo stesso Mengoni ci ha insegnato, le leggi speciali non costituiscono corpi normativi isolati e privi di collegamento con il diritto generale, ma da esso logicamente dipendono secondo un rapporto di regola-eccezione, che rende applicabile la medesima disciplina a tutte le obbligazioni, ove questa non sia derogata con riguardo a un caso specifico.
Tale necessaria integrazione del "diritto secondo" con il "diritto primo" attua così un delicato bilanciamento tra uguaglianza formale e sostanziale, come principi complementari, che non si contrappongono, ma s'integrano a vicenda in nome di un superiore criterio di giustizia. L'uguaglianza sostanziale attenua, infatti, nelle sue conseguenze pratiche, il carattere generale e astratto della legge, promuovendo il superamento di quelle situazioni di fatto in cui l'applicazione della stessa risulterebbe iniqua. L'uguaglianza formale a sua volta impedisce che il riequilibrio normativamente imposto possa spingersi oltre i limiti e i casi in cui ciò appare ragionevole. Tratto dalla Presentazione dell'Autore

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Informazioni

Anno
2014
ISBN
9788867800520
Argomento
Diritto

IV
Obbligazioni solidali e obbligazioni parziarie

Cass. sez. un. 8 aprile 2008, n. 9148
Pres. Carbone – Rel. Corona

ESTREMI
Autorità: Cassazione civile sez. un.
Data: 8 aprile 2008
Numero: n. 9148
(omissis)
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Decreto 24 marzo 1884, il Presidente del Tribunale di Bologna ingiunse al Condominio di via (OMISSIS), (OMISSIS), ed ai condomini A., Ad. e Ra.Al., C.U., B.G., M.D., T.A. ed alla società I.B.O. s.r.l. di pagare alla Edilfast s.r.l. L. 66.800.276, quale residuo del corrispettivo per i lavori eseguiti nell’edificio condominiale.
Proposero opposizione con distinti atti di citazione A. e Ra.Ad., le quali dedussero l’inammissibilità della duplice condanna emessa sia a carico del condominio, sia nei loro confronti in via solidale, posto che avevano adempiuto pro quota alle obbligazioni assunte nei confronti della società Edilfast; R.A. asserì di aver acquistato il solo diritto di usufrutto di una unità immobiliare in data 2 giugno 1993, quando i lavori commessi alla società Edilfast erano stati già ultimati: in ogni caso, trattandosi di spese riguardanti opere di manutenzione straordinaria, esse erano a carico del nudo proprietario.
Riuniti i giudizi e chiamati in causa il Condominio, i condomini Q.I., B.T. e la società I.B.O. s.r.l., i quali chiesero il rigetto della domanda proposta con il ricorso per ingiunzione, con sentenza 28 aprile 2000 il Tribunale di Bologna revocò il decreto; con sentenza 19 febbraio 2003, la Corte d’Appello di Bologna respinse l’impugnazione proposta dalla società Edilfast.
Ha proposto ricorso per Cassazione con sei motivi la società Edilfast; hanno resistito con controricorso A., Ad. e Ra.Al. Non ha svolto attività difensiva l’intimato Condominio via (OMISSIS), in persona dell’amministratore in carica.
La Seconda Sezione civile, con ordinanza 7 febbraio 2007, n. 2621, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, avendo ritenuto la sussistenza di un contrasto all’interno della sezione, posto che per un primo indirizzo (maggioritario) la responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni assunte dal condominio verso terzi avrebbe natura solidale, mentre per un secondo orientamento, decisamente minoritario, avrebbe vigore il principio della parziarietà, ovverosia dalla ripartizione tra i condomini delle obbligazioni assunte nell’interesse del condominio in proporzione alle rispettive quote.
Per la risoluzione del contrasto la causa viene alle Sezioni Unite civili.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente lamenta:
1.1 con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1115 e 1139 cod. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3. La giurisprudenza dominante, anche successivamente all’isolata sentenza n. 8530 del 1996, che aveva affermato la parziarietà, ha sempre sostenuto e continua a sostenere la natura solidale delle obbligazioni dei condomini.
1.2 Con il secondo motivo, falsa applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., ai senso dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, posto che la ripartizione delle spese fra nudo proprietario usufruttuario operano nei rapporti interni e non sono opponibili al terzo creditore.
1.3 Con il terzo motivo, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, poiché la sentenza di primo grado aveva posto a fondamento della decisione ragioni diverse da quelle dedotte nell’opposizione al decreto ingiuntivo.
1.4 Con il quarto motivo, omessa compensazione delle spese processuali con riferimento ad Ra.Al.;
Con il quinto motivo, violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., ai sensi degli artt. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5 non sussistendo soccombenza nei confronti del Condominio, che era stato chiamato in giudizio da Ra.Al.
Con il sesto motivo, violazione dell’art. 63 disp. att. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, non aveva tenuto conto dell’orientamento della Suprema Corte, secondo cui l’acquirente di una unità immobiliare doveva essere tenuto alle spese solidalmente al suo dante causa.
2.1 La questione di diritto, che la Suprema Corte deve risolvere per decidere la controversia, riguarda la natura delle obbligazioni dei condomini.
Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, la responsabilità dei singoli partecipanti per le obbligazioni assunte dal condominio verso i terzi ha natura solidale, avuto riguardo al principio generale stabilito dall’art. 1294 cod. civ. per l’ipotesi in cui più soggetti siano obbligati per la medesima prestazione: principio non derogato dall’art. 1123 cod. civ., che si limita a ripartire gli oneri all’interno del condominio (Cass., Sez. 2^, 5 aprile 1982, n. 2085; Cass., Sez. 2^, 17 aprile 1993, n. 4558; Cass., Sez. 2^, 30 luglio 2004, n. 14593; Cass., Sez. 2^, 31 agosto 2005, n. 17563).
Per l’indirizzo decisamente minoritario, la responsabilità dei condomini è retta dal criterio dalla parziarietà: in proporzione alle rispettive quote, ai singoli partecipanti si imputano le obbligazioni assunte nell’interesse del condominio, relativamente alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie, secondo cui al pagamento dei debiti ereditati i coeredi concorrono in proporzione alle loro quote e l’obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce tra gli eredi in proporzione alle quote ereditarie (Cass., Sez. II, 27 settembre 1996, n. 8530).
2.2 Per determinare i principi di diritto, che regolano le obbligazioni (contrattuali) unitarie le quali vincolano la pluralità di soggetti passivi – i condomini – occorre muovere dal fondamento della solidarietà.
L’assunto è che la solidarietà passiva scaturisca dalla contestuale presenza di diversi requisiti, in difetto dei quali – e di una precisa disposizione di legge – il criterio non si applica, non essendo sufficiente la comunanza del debito tra la pluralità dei debitori e l’identica causa dell’obbligazione; che nessuna specifica disposizione contempli la solidarietà tra i condomini, cui osta la parziarietà intrinseca della prestazione; che la solidarietà non possa ricondursi alla asserita unitarietà del gruppo, in quanto il condominio non raffigura un “ente di gestione”, ma una organizzazione pluralistica e l’amministratore rappresenta immediatamente i singoli partecipanti, nei limiti del mandato conferito secondo le quote di ciascuno.
La disposizione dell’art. 1292 cod. civ. – è noto – si limita a descrivere il fenomeno e le sue conseguenze. Invero, sotto la rubrica “nozione della solidarietà”, definisce l’obbligazione in solido quella in cui “più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione” e aggiunge che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità (con liberazione degli altri).
L’art. 1294 cod. civ. stabilisce che “i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente”.
Nessuna delle norme, tuttavia, precisa la ratio della solidarietà, ovverosia ne chiarisce il fondamento (che risulta necessario, quanto meno, per risolvere i casi dubbi).
Stando all’interpretazione più accreditata, le obbligazioni solidali, indivisibili e parziarie raffigurano le risposte dell’ordinamento ai problemi derivanti dalla presenza di più debitori (o creditori), dalla unicità della causa dell’obbligazione (eadem causa obbligandi) e dalla unicità della prestazione (eadem res debita).
Mentre dalla pluralità dei debitori e dalla unicità della causa dell’obbligazione scaturiscono questioni che, nella specie, non rilevano, la categoria dell’idem debitum propone problemi tecnici considerevoli: in particolare, la unicità della prestazione che, per natura, è suscettibile di divisione, e la individuazione del vincolo della solidarietà rispetto alla prestazione la quale, nel suo sostrato di fatto, è naturalisticamente parziaria.
Semplificando categorie complesse ed assai elaborate, l’indivisibilità consiste nel modo di essere della prestazione: nel suo elemento oggettivo, specie laddove la insussistenza naturalistica della indivisibilità non è accompagnata dall’obbligo specifico imposto per legge a ciascun debitore di adempiere per l’intero.
Quando la prestazione per natura non è indivisibile, la solidarietà dipende dalle norme e dai principi. La solidarietà raffigura un particolare atteggiamento nei rapporti esterni di una obbligazione intrinsecamente parziaria quando la legge privilegia la comunanza della prestazione. Altrimenti, la struttura parziaria dell’obbligazione ha il sopravvento e insorge una pluralità di obbligazioni tra loro connesse.
È pur vero che la solidarietà raffigura un principio riguardante i condebitori in genere. Ma il principio generale è valido laddove, in concreto, sussistono tutti i presupposti previsti dalla legge per la attuazione congiunta del condebito. Sicuramente, quando la prestazione comune a ciascuno dei debitori è, allo stesso tempo, indivisibile. Se invece l’obbligazione è divisibile, salvo che dalla legge (espressamente) sia considerata solidale, il principio della solidarietà (passiva) va contemperato con quello della divisibilità stabilito dall’art. 1314 cod. civ., secondo cui se più sono i debitori ed è la stessa la causa dell’obbligazione, ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte.
Poiché la solidarietà, spesso, viene ad essere la configurazione ex lege, nei rapporti esterni, di una obbligazione intrinsecamente parziaria, in difetto di configurazione normativa dell’obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria dell’obbligazione private.
Del resto, la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell’obbligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle res.
Le disposizioni di cui agli artt. 752, 754 e 1295 cod. civ. – che prevedono la parziarietà delle obbligazioni dei coeredi e la sostituzione, per effetto dell’apertura della successione, di una obbligazione nata unitaria con una pluralità di obbligazioni parziarie – esprimono il criterio di ordine generale del collegamento tra le obbligazioni e le res.
Per la verità, si tratta di obbligazioni immediatamente connesse con l’attribuzione ereditaria dei beni: di obbligazioni ricondotte alla titolarità dei beni ereditali in ragione dell’appartenenza della quota. Ciascun erede risponde soltanto della sua quota, in quanto è titolare di una quota di beni ereditari. Più in generale, laddove si riscontra lo stesso vincolo tra l’obbligazione e la quota e nella struttura dell’obbligazione, originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non sussiste il carattere della indivisibilità della prestazione, è ragionevole inferire che rispetto alla solidarietà non contemplata (espressamente) prevalga la struttura parziaria del vincolo.
2.3 Le direttive ermeneutiche esposte valgono per le obbligazioni facenti capo ai gruppi organizzati, ma non personificati.
Per ciò che concerne la struttura delle obbligazioni assunte ...

Indice dei contenuti

  1. Sommario
  2. Presentazione
  3. Introduzione Le obbligazioni e la loro collocazionenel Libro quarto del codice civile
  4. Capitolo primo Diritti di credito e diritti reali:differenze strutturali e funzionali
  5. Capitolo secondo La complessità oggettivadel rapporto obbligatorio
  6. Capitolo terzo Le obbligazioni naturali
  7. Capitolo quarto Le fonti delle obbligazioni
  8. Capitolo quinto L’adempimento
  9. Capitolo sesto L’inadempimento
  10. Capitolo settimo I modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento
  11. Capitolo ottavo Le modifiche soggettivedel rapporto obbligatorio
  12. Appendice giurisprudenziale
  13. I Obbligazioni senza prestazionee responsabilità del medico dipendente Cass. sez. un. 22 gennaio 1999, n. 589Pres. Bile – Rel. Segreto
  14. II Danno non patrimoniale da inadempimento Cass. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972Pres. Carbone – Rel. Preden
  15. III Mancato risultato e responsabilità del creditore Cass. sez. un. 11 gennaio 2008, n. 577Pres. Carbone – Rel. Segreto
  16. IV Obbligazioni solidali e obbligazioni parziarie Cass. sez. un. 8 aprile 2008, n. 9148Pres. Carbone – Rel. Corona
  17. V La buona fede del creditore nell’adempimentodelle obbligazioni pecuniarie Cass. 4 giugno 2010, n. 13658Pres. Vittoria – Rel. D’Alonzo
  18. VI Risarcimento del danno da inadempimentonelle obbligazioni pecuniarie Cass. sez. un. 16 luglio 2008, n. 19499Pres. Carbone – Rel. Amatucci