1. La procedura per i consumatori sovraindebitati: il Piano del consumatore
1. Le condizioni per l’avvio della procedura del Piano del consumatore
Gli artt. 6 e 7 della legge 3/2012 pongono le condizioni per l’avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista per i consumatori, che sono:
1) l’esistenza di un sovraindebitamento: si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal consumatore indebitato, ossia i suoi debiti, ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte; si ha quindi sovraindebitamento quando tale circostanza determina, di fatto, la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente; in altre parole occorre che il consumatore indebitato non abbia i soldi sufficienti per pagare tutti i suoi debiti, situazione che andrà provata con una documentazione di natura contabile (es. estratto conto, elenco delle proprietà, come risultanti da pubblici registri);
2) la natura di consumatore: occorre che il debitore sia persona fisica e che abbia assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; dunque, non si può attivare questa procedura se i debiti derivano da acquisti funzionali all’attività economica svolta, poiché in tal caso bisogna fare ricorso alla procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti prevista per le piccole imprese;
3) l’assenza di situazioni che non rendono ammissibile la procedura, come descritte nel comma 2, dell’art. 7, della legge 3/2012, ossia:
a) non essere soggetti, né assoggettabili, alle procedure concorsuali della legge fallimentare (né ad altre procedure, come l’amministrazione straordinaria), ovvero non superare nessuno dei tre limiti dimensionali, di cui all’art. 1 del R.D. 267/424 [].
b) non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, disciplinate dalla legge 3/2012;
c) non aver subito in passato, per cause imputabili al consumatore indebitato, la revoca o la cessazione di diritto dell’efficacia dell’omologazione del Piano del consumatore (ex art. 14-bis, legge 3/2012), ai sensi della legge 3/2012 (vedi al riguardo il par. 5);
d) non aver fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.
2. La procedura del Piano del consumatore
2.1. La richiesta di intervento agli Organismi di composizione
Il punto di partenza per un consumatore appesantito da debiti che non può pagare, almeno integralmente, è il contatto con un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito denominato Organismo di composizione).
Quindi, prima di andare avanti con la descrizione della procedura, è bene fornire i chiarimenti su questo nuovo soggetto, già previsto dalla prima formulazione della legge 3/2012.
L’Organismo di composizione è un ente di natura privatistica ma con funzioni pubbliche, che sono in sintesi finalizzate alla mediazione tra debitore e creditori, ed alla certificazione degli accordi sottoscritti da essi.
La disciplina di questo Organismo di composizione è contenuta nell’art. 15 della legge 3/2012, che prevede in primo luogo (comma 1) che questi organismi possano essere costituiti da:
1) gli enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità, determinati con un regolamento dal Ministro della Giustizia;
2) gli organismi di conciliazione costituiti presso le Camere di commercio;
3) il segretariato sociale, costituito ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera a), della legge 328/2000;
4) gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai.
Per poter operare questi organismi devono essere iscritti, a norma del comma 2 dell’art. 15, in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, secondo regole indicate in un decreto ministeriale di questo dicastero (ancora da emanare al momento di scrivere questo ebook).
Questo decreto ministeriale deve anche stabilire le condizioni per:
a) l’iscrizione degli organismi al registro;
b) la formazione dell’elenco degli organismi e la sua revisione;
c) la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
Va però segnalato che il comma 9 dell’art. 15 specifica che i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti previsti per il curatore [], ovvero da un notaio, purché nominati dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato.
In conclusione, fino all’emanazione del decreto del Ministero della Giustizia, occorre rivolgersi al Tribunale competente per territorio (in funzione della residenza del consumatore indebitato), per chiedere la nomina di un professionista, che possa svolgere le funzioni che la legge 3/2012 attribuisce all’Organismo di composizione. D’altronde occorrerà depositare presso questo Tribunale la documentazione per l’avvio della procedura [].
Successivamente, ossia dopo l’eman...