Dichiarazioni 2013: tutte le novità
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Dichiarazioni 2013: tutte le novità

Unico Persone Fisiche - Unico Società di Persone - Unico Società di Capitali - Modello IRAP - Dichiarazione IVA

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Informazioni sul libro

Pratico E-Book di 43 pagine in formato PDF a cura della Dott.ssa Fiammelli Matilde. Il testo contiene un'analisi completa ed esauriente della normativa e della prassi concernente le principali novità e le relative modalità di compilazione del modello Unico 2013 (PF, SP, SC), modello Irap 2013 e dichiarazione Iva 2013.

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Informazioni

Anno
2013
ISBN
9788868050160
Argomento
Law
Premessa
Come già sottolineato e detto poco sopra, ogni anno i moduli dichiarativi rivelano novità nella loro compilazione a causa del recepimento in esse delle novità normative avvenute, solitamente nell’anno precedente.
Riportiamo di seguito, suddivisi per modulo, i principali riferimenti normativi che hanno dato origine alle c.d. novità in materia di dichiarativi.
Unico PF
Unico SP
Unico SC
In grassetto le modifiche
che riguardano le sole società di capitali, il resto è pressoché medesimo rispetto alle società
di persone
– non sono dovute l’IRPEF e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi;
– non sono dovute l’IRPEF e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU, sul reddito dei fabbricati non locati (compresi quelli concessi in comodato d’uso gratuito e quelli utilizzati a uso promiscuo dal professionista);
– l’ammontare dei redditi fondiari non imponibili, in quanto assoggettati ad IMU, va riportato nel rigo RN50. Tale importo potrà assumere rilievo nell’ambito delle prestazioni previdenziali e assistenziali;
– per gli immobili esenti dall’IMU, anche se non locati o non affittati, continuano ad applicarsi, se dovute, l’IRPEF e le relative addizionali.
La presenza di una causa di esenzione dall’IMU va evidenziata nel quadro dei terreni (colonna 9) e dei fabbricati (colonna 12);
– Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
– Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2012);
– Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
– Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
– Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
– Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
– Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2012);
– Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
– Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. “decreto liberalizzazioni”), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
– Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (c.d. “decreto semplificazioni fiscali e decreto semplificazioni tributarie”), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
– il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione è costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5% e ridotta del 50%, e il canone di locazione ridotto del 35%. Nel quadro RB la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50%;
– se l’immobile in parte è utilizzato come abitazione principale e in parte è concesso in locazione, nel quadro RB, relativo ai redditi dei fabbricati, va indicato il codice di utilizzo ‘11’ (locazione in regime di libero mercato) o il codice ‘12’ (locazione a canone “concordato”);
– i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera, imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente 6.700 euro, vanno evidenziati indicando il codice 4 nella colonna 1 (tipologia reddito) dei righi da RC1 a RC3. Nella colonna 3 (reddito) va riportato l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente, la quale va invece indicata nella colonna 1 del rigo RC5. Per il calcolo dell’acconto Irpef dovuto per il 2013 dovrà essere considerato l’intero ammontare del reddito percepito, comprensivo della quota esente;
– per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012
– Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47
– Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122
– Decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
– Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
– Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 47;
– Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,...

Indice dei contenuti

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. Appendice normativa