1. Tares: definizione
Secondo l’articolo 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 (c.d. Manovra Salva Italia o anche decreto Monti) a decorrere dal 1° gennaio 2013 sarà applicato in tutti i Comuni del territorio nazionale il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares detto anche RES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto dai Comuni in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili degli stessi enti (1).
L’entrata in vigore della Tares avverrà al di là dell’emanazione del decreto attuativo. Ciò è stato confermato dal Dipartimento delle Finanze che ha negato la richiesta di differimento del nuovo tributo (2).
L’impianto normativo della Tares, ha sottolineato il Dipartimento, è costruito in modo da assicurare, comunque, l’istituzione e l’operatività del nuovo tributo.
“I comuni devono abbandonare ogni speranza di ottenere un rinvio per l’applicazione della Tares a partire dal prossimo anno. Anche se non verrà emanato il regolamento attuativo. Alla richiesta di differimento dell’istituzione del tributo si oppongono problemi di finanza pubblica (…). È la risposta che ha fornito il sottosegretario Vieri Cerini in un question time alla Camera dei deputati il 31 ottobre scorso” (3).
Giova ricordare che l’art. 14 del d.l. 201/2011 nell’istituire il nuovo tributo Tares accorperà in una sola tassa le diverse fasi della gestione dei rifiuti; di conseguenza, verranno aboliti, a far data dal 1° gennaio 2013, la tariffa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu – d.lgs. 507/1993), la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (art. 49 del d.lgs. n. 22/1997), più conosciuta come Tariffa di igiene ambientale o Tia1 laddove quest’ultima viene applicata, nonché la Tariffa integrata ambientale o Tia2 introdotta dal Testo Unico Ambiente (art. 238 del d.lgs. 152/2006) (4).
È indubbio che la preannunciata sostituzione dei tributi attuali sulla gestione dei rifiuti sia da ritenere positiva, poiché deve essere vista nell’ottica di semplificazione del sistema fiscale.
Va da sé che per l’anno 2012 detti tributi continueranno ad essere applicati e solo dal 2013, dovrà essere assolto il nuovo tributo unico.
Il legislatore ha optato, dunque, per l’introduzione di un’unica entrata tributaria. Va al riguardo detto che le motivazioni di tale scelta sono state dettate da quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 24.7.2009, n. 238 (5) nella quale la stessa ha ribadito, con riferimento alla Tia1 che sino a quando non vi sarà una corrispondenza biunivoca tra la misura del prelievo e quella del servizio che fruisce il cittadino, sarà qualificata tra i tributi (6).
Ne discende che anche al nuovo balzello Tares andranno ad essere applicate tutte le norme in materia di sanzioni, contenzioso tributario, acquiescenza all’accertamento.
Non solo: tale scelta ha come effetto la riaffermazione del potere di riscossione solo ed esclusivamente in capo all’ente locale.
2. Soggetti incisi dal tributo
2.1. Soggetti passivi
L’acronimo Tares letteralmente va letto come Tassa sui rifiuti e sui servizi. È opportuno rilevare che quando il legislatore parla di questo “nuovo balzello” lo qualifica come “tributo” prescindendo dal nomen iuris attribuito (tassa sui rifiuti e sui servizi); tant’è, che lo stesso legislatore parla di “tributo” e non di “tassa” o di “imposta”. Per quanto concerne in special modo l’espressione “Tares” non si può non osservare, in proposito, che l’elemento che caratterizza il nuovo tributo è la sua doppia natura.
Infatti, al suo interno coesistono due tributi:
– il primo, individuabile in una tassa, finalizzata al finanziamento dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
– il secondo, con caratteristiche proprie di una imposta, ha l’obiettivo di finanziare i “servizi indivisibili” dei Comuni.
Difatti la parte relativa alla copertura dei servizi indivisibili ha assunto la veste della maggiorazione.
Con riferimento alla tassa si può rilevare che la stessa ha assorbito le norme della Tarsu ma per quanto riguarda la determinazione tecnica sono state estese quelle previste dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 22/1997 riferite alla Tia1.
L’articolo 14, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011 individua i soggetti passivi del nuovo tributo stabilendo che: “il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Il tributo è, dun...