Guida alla cartella di pagamento
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La cartella di pagamento è di gran lunga l'atto impositivo più conosciuto e diffuso. Quando viene notificata un senso di sgomento e di paura pervade il contribuente. Che cosa fare? Pagare o resistere? E, poi, Equitalia che cosa farà? Queste sono le domande più frequenti. Il testo vuole aiutare non solo il contribuente ma anche il professionista a capire le ragioni della pretesa, a muoversi nei meandri di una procedura complessa (resa ancora più difficile dal 1° aprile 2012 per effetto dell'attivazione della procedura di reclamo-mediazione per le liti di valore non superiore a 20.000 euro, che, guarda caso, costituiscono la parte prevalente degli atti impositivi) e a conoscere le procedure per contestare la cartella di pagamento. Il testo è aggiornato con il c.d. "minicondono" per i debiti di ridotto ammontare e la "sospensione della riscossione" da richiedere direttamente all'agente della riscossione, provvedimenti contenuti nella legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.

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Informazioni

Anno
2013
ISBN
9788868050184
Argomento
Law
Parte II -
La cartella di pagamento
1. La cartella di pagamento
1. Il presupposto procedurale
La cartella di pagamento è l’atto con il quale il contribuente iscritto a ruolo è reso edotto del suo debito.
Secondo le procedure indicate nel d.m. 3 settembre 1999, n. 321, sulla base del ruolo viene emessa la cartella di pagamento, da notificare al contribuente, che rappresenta l’evidenza del credito.
Il contenuto del ruolo
(art. 1, comma 1 del d.m. 3 settembre 1999, n. 321)
a) L’ente creditore
b) La specie del ruolo
c) Il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori
d) Il codice di ogni componente di credito (denominato anche articolo di ruolo)
e) Il codice dell’ambito
f) L’anno e il periodo di riferimento del credito
g) L’importo di ogni articolo di ruolo
h) Il totale degli importi iscritti a ruolo
i) Il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l’importo di ciascuna di esse e la scadenza delle stesse
j) La data di consegna al concessionario (attualmente denominato agente della riscossione)
Avvertenze
1. Per ciascun debitore, nell’elenco è contenuta anche l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo; se l’iscrizione a ruolo consegue ad un atto precedentemente notificato (ad esempio, un avviso di accertamento), devono essere indicati anche gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica (art. 1, comma 2).
2. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
3. Per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna all’agente della riscossione si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo (art. 4).
4. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono calcolati come segue per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto:
a) cartaceo pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo; se successivamente, fino al giorno 25 del terzo mese successivo;
b) informatico pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 25 del secondo mese successivo; se, successivamente, fino al giorno 10 del terzo mese successivo (art. 3).
La cartella di pagamento, il cui modello deve essere conforme al d.m. 28 giugno 1999 (integrato da ultimo con i provvedimenti 5 marzo 2013 e 20 marzo 2013), è anche avviso di intimazione: se il debitore non esegue il pagamento delle somme dovute entro la scadenza prevista, l’agente della riscossione può iniziare immediatamente la fase di riscossione coattiva senza procedere alla notifica di alcun ulteriore atto poiché la cartella di pagamento già contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 60 giorni dalla sua notificazione con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata. Se la procedura non è iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento, prima di dare luogo al pignoramento, l’agente della riscossione, deve notificare al debitore, con le modalità previste dall’art. 26 del d.P.R. 9 settembre 1973, n. 602, l’avviso dell’intimazione ad adempiere entro i successivi cinque giorni; tuttavia l’atto perde efficacia se entro 180 giorni dalla data della notifica non è iniziata la procedura di espropriazione forzata.
L’agente della riscossione svolge una funzione meramente intermediaria tra l’ente impositore e il debitore per cui quest’ultimo può ottenere delucidazioni sul contenuto della pretesa soltanto presso gli uffici dell’ente impositore che è il vero titolare del credito e non presso l’agente della riscossione che è un mero esecutore.
L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede prima del decorso del nono mese successivo a quello di consegna del ruolo ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. a), del d.lgs.13 aprile 1999, n. 112; il termine è elevato al terzo mese successivo all’ultima rata indicata nel ruolo nel caso di iscrizioni che derivano dalla richiesta di rateazione presentata dal debitore di cui al successivo art. 32.
I termini procedurali per la riscossione
Fattispecie
Termine
L’attività di controllo (d.P.R. 29 sette...

Indice dei contenuti

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. Parte I - L’iscrizione a ruolo
  4. Parte II - La cartella di pagamento
  5. Parte III - La contestazione della cartella di pagamento
  6. Parte IV - La riscossione coattiva