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Informazioni sul libro
La cartella di pagamento è di gran lunga l'atto impositivo più conosciuto e diffuso. Quando viene notificata un senso di sgomento e di paura pervade il contribuente. Che cosa fare? Pagare o resistere? E, poi, Equitalia che cosa farà? Queste sono le domande più frequenti. Il testo vuole aiutare non solo il contribuente ma anche il professionista a capire le ragioni della pretesa, a muoversi nei meandri di una procedura complessa (resa ancora più difficile dal 1° aprile 2012 per effetto dell'attivazione della procedura di reclamo-mediazione per le liti di valore non superiore a 20.000 euro, che, guarda caso, costituiscono la parte prevalente degli atti impositivi) e a conoscere le procedure per contestare la cartella di pagamento. Il testo è aggiornato con il c.d. "minicondono" per i debiti di ridotto ammontare e la "sospensione della riscossione" da richiedere direttamente all'agente della riscossione, provvedimenti contenuti nella legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228.
Domande frequenti
Informazioni
La cartella di pagamento
Il contenuto del ruolo (art. 1, comma 1 del d.m. 3 settembre 1999, n. 321) |
a) L’ente creditore b) La specie del ruolo c) Il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori d) Il codice di ogni componente di credito (denominato anche articolo di ruolo) e) Il codice dell’ambito f) L’anno e il periodo di riferimento del credito g) L’importo di ogni articolo di ruolo h) Il totale degli importi iscritti a ruolo i) Il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l’importo di ciascuna di esse e la scadenza delle stesse j) La data di consegna al concessionario (attualmente denominato agente della riscossione) |
Avvertenze 1. Per ciascun debitore, nell’elenco è contenuta anche l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l’iscrizione a ruolo; se l’iscrizione a ruolo consegue ad un atto precedentemente notificato (ad esempio, un avviso di accertamento), devono essere indicati anche gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica (art. 1, comma 2). 2. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo. 3. Per i ruoli trasmessi al CNC fra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna all’agente della riscossione si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese; per i ruoli trasmessi fra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo (art. 4). 4. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono calcolati come segue per i ruoli provenienti da minute redatte su supporto: a) cartaceo pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 10 del terzo mese successivo; se successivamente, fino al giorno 25 del terzo mese successivo; b) informatico pervenute al CNC dal giorno 1 al giorno 15 del mese, fino al giorno 25 del secondo mese successivo; se, successivamente, fino al giorno 10 del terzo mese successivo (art. 3). |
I termini procedurali per la riscossione | |
Fattispecie | Termine |
L’attività di controllo (d.P.R. 29 sette... |
Indice dei contenuti
- Sintesi
- Premessa
- Parte I - L’iscrizione a ruolo
- Parte II - La cartella di pagamento
- Parte III - La contestazione della cartella di pagamento
- Parte IV - La riscossione coattiva