1. Il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge n. 192 del 1998
1.1. La disciplina del contratto di subfornitura: definizione, forma e contenuto
Questa analisi delle norme emanate negli ultimi anni che hanno lo scopo di tutelare le imprese piccole e medie nei rapporti contrattuali con quelle di dimensioni maggiori non può che iniziare dall’esposizione della legge n. 192 del 1998 sulla “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”. Essa, infatti, è stata il primo tentativo di riequilibrio normativo dei rapporti contrattuali fra le piccolissime (micro), piccole e medie imprese, le PMI, che costituiscono il tessuto connettivo dell’economia italiana e le imprese di media e grande dimensione committenti delle prime che si avvantaggiano della maggior forza contrattuale derivante dalla maggiore dimensione e dall’importanza economica che i loro ordini possono avere per un’impresa di dimensioni inferiori. La legge 192/1988 persegue soprattutto questo scopo disciplinando i vari aspetti del contratto di subfornitura [] stipulato fra due imprese, quella committente e quella subfornitrice, che esercitano attività di produzione di beni (manifatturiera) o di servizi, di proprietà privata o pubblica, e che, ai sensi del primo comma dell’articolo 1, può avere per oggetto:
1) “lavorazioni su semilavorati o su materie prime fornite dal committente”;
2) “la fornitura di prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o utilizzati nell’ambito dell’attività economica dell’impresa committente o nella produzione di un bene complesso secondo progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dalla committente”. Sono escluse, pertanto, le forniture ad imprese commerciali di prodotti di largo consumo destinati ad essere rivenduti (mentre è qualificabile come subfornitura quella avente per oggetto l’arredamento di un punto vendita), quelle di materie prime [], quelle di servizi di pubblica utilità (acqua, luce, gas, ecc.) e quelle di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature, concetto di non semplice comprensione che sembra voler designare le minuterie: per esempio, una fornitura di chiodi o di un set di chiavi inglesi, ma non di un martello pneumatico o di una scavatrice che sono chiaramente attrezzature (art. 1, comma 2). La forma di questo contratto d’impresa deve essere quella scritta a pena di nullità, che può essere costituita anche dallo scambio delle comunicazioni della proposta e dell’accettazione mediante telefax o “per altra via (strumento di comunicazione) telematica”, come la posta elettronica (art. 2, primo comma) anche non certificata. È sufficiente, pertanto, anche la semplice scrittura privata non autenticata (art. 2702 del codice civile), sia pure col suo limitato valore di prova. Nel caso di scambio di e-mail o di documenti informatici di altro tipo allegati ad una e-mail, la sottoscrizione non può che essere apposta per mezzo dei sistemi di firma digitale, per cui la firma digitale basata su un certificato qualificato avrà il valore legale di una scrittura privata autenticata, mentre quella non basata su un certificato qualificato avrà il valore di una scrittura privata non autenticata, ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo n. 82 del 2005 che riproduce la norma originaria contenuta nell’art. 6 del decreto legislativo n. 10 del 2002 che attuò per primo la direttiva CE n. 93 del 1999 relativa al “quadro comunitario per le firme elettroniche”. L’accordo contrattuale si può concludere con lo scambio della proposta e dell’accettazione scritte, ma anche col semplice inizio dell’esecuzione (cioè delle lavorazioni o delle forniture) del contratto da parte del subfornitore, una volta ricevuta la proposta scritta spedita dall’impresa committente (art. 2, comma 2). Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, anche gli ordinativi relativi alle singole forniture devono essere comunicati per iscritto dal committente al fornitore (art. 2, comma 3).
Il contenuto del contratto di subfornitura deve comprendere i seguenti elementi (art. 2, comma 5):
a) l’indicazione specifica dei requisiti del bene o del servizio richiesti dal committente al subfornitore, con l’eventuale allegazione in copia delle specifiche tecniche di esso, che possono essere anche norme tecniche (UNI, ISO, CEN, ecc.);
b) il prezzo pattuito, che deve essere determinato o determinabile (con un metodo di calcolo) in modo chiaro e preciso (art. 2, comma 5);
c) i termini e le modalità di consegna;
d) i termini e le modalità di collaudo del bene o del servizio fornito;
e) i termini e le modalità di pagamento del prezzo (art. 3).
1.2. Il pagamento del prezzo della subfornitura
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, i termini di pagamento del prezzo della subfornitura devono decorrere dalla consegna del bene o dal momento della comunicazione dell’esecuzione della prestazione (nel caso di fornitura di un servizio), specificando gli eventuali sconti nel caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna (art. 3, comma 1). Il termine di pagamento non deve essere superiore a sessanta giorni, con la possibilità della sua elevazione a novanta giorni a seguito di accordi di settore a livello nazionale sottoscritti presso il Ministero dell’industria (oggi dello sviluppo economico) od a livello provinciale stipulati presso le Camere di Commercio dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria a cui appartengono le imprese committenti e quelle subfornitrici (art. 3, comma 2). Nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente deve al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora (ai sensi del numero 3 del comma 2 dell’art. 1219 del codice civile), un interesse moratorio pari al saggio d’interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea [] (la BCE) rilevato il primo giorno di ogni semestre (e che viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana del quinto giorno lavorativo di ogni semestre), aumentato di ben otto punti percentuali. È possibile la pattuizione di un interesse superiore (ma non di uno inferiore) a quello previsto dalla legge ed è salva la prova del danno ulteriore. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di trenta giorni il termine convenuto, il committente deve al subfornitore un’ulteriore penale del 5% dell’importo del prezzo o della parte di quest’ultimo in relazione al od alla quale non ha rispettato i termini di pagamento (art. 3, comma 3). Anche per la definizione legislativa del concetto di “ritardo nel pagamento” si veda il capitolo successivo. La disciplina degli interessi di mora nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento è stata innovata nel modo che abbiamo esposto dall’art. 10 del decreto legislativo n. 231 del 2002 che ha attuato la direttiva CE n. 35 del 2000 relativa alla “lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, che trattiamo nel capitolo successivo.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento del prezzo costituisce titolo per ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (art. 3, comma 4). In realtà, questa norma ha una formulazione errata perché, come prevedono gli artt. 633, 634 e 642 c.p.c., il “titolo” in base a cui si può ricorrere al procedimento per ingiunzione è un documento idoneo a dimostrare l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, come il contratto scritto di subfornitura o gli atti scritti equivalenti previsti dall’art. 2 della legge 192/1998. Il mancato pagamento non è certo un documento ma un atto che è il presupposto logico della domanda di ingiunzione, ma non il titolo esecutivo nell’accezione data dal c.p.c. Solo interpretando la norma nel senso esposto è possibile darle una valenza concreta, altrimenti essa è di difficile, se non di impossibile, comprensione ed applicazione.
Nel corso del rapporto contrattuale il committente può richiedere modifiche o varianti al bene o servizio fornito ed il subfornitore, che ha il diritto di accettarle o meno (art. 6, comma 1, su cui vedi oltre), avrà diritto all’adeguamento del prezzo anche se non espressamente previsto dal contratto (art. 3, comma 5).
1.3. L’affidamento ad altre imprese della subfornitura e la responsabilità del subfornitore
È vietato l’affidamento ad altre imprese [] dell’esecuzione della subfornitura da parte del subfornitore per una quota superiore al 50% del suo valore senza l’autorizzazione del committente che può essere sia preventiva, cioè prevista nel contratto, che successiva a quest’ultimo e che va sempre, riteniamo, espressa per iscritto anche attraverso gli strumenti di comunicazione telematici previsti dall’art. 2. È, questo, il c.d. “divieto di interposizione” nella subfornitura (art. 4, comma 1). Questa norma differisce dall’art. 1656 c.c. sul subappalto solo per l’individuazione del limite di valore del 50% della subfornitura per cui non è richiesta l’autorizzazione del committente.
L’affidamento ad imprese terze della subfornitura configura, a sua volta, un altro contratto di subfornitura, sottoposto sempre alla disciplina della legge 192/1998 ed i cui termini di pagamento non possono essere peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale. Se il subfornitore principale viola i limiti dell’affidamento della subfornitura ad imprese terze previsti nel contratto, gli accordi da lui stipulati con i suoi subfornitori sono nulli (art. 4, commi 2 e 3).
Il subfornitore è responsabile per la qualità ed il funzionamento dei prodotti o dei servizi forniti al committente secondo le prescrizioni contrattuali e a regola d’arte, con l’esclusione della responsabilità per i vizi dei prodotti semilavorati o delle materie prime fornite dal committente, purché li abbia tempestivamente segnalati a quest’ultimo. Il committente decade dalla garanzia per i vizi del prodotto o servizio fornito se non solleva la contestazione nei termini stabiliti dal contratto che non possono derogare ai più generali termini di legge (art. 5).
Dal momento che la legge 192/1998 non specifica quali siano questi “generali termini di legge” riteniamo che essi si debbano identificare, per analogia, in quelli previsti per l’appalto dall’art. 1667 c.c. (che disciplina la garanzia dell’appaltatore per le difformità ed i vizi dell’opera), che sono pari a 60 giorni decorrenti dalla scoperta del vizio per la contestazione dello stesso al subfornitore, pena la decadenza del diritto ad effettuare tale contestazione, e a due anni dalla consegna del bene o del servizio per la prescrizione dell’azione giudiziaria relativa alla garanzia. Il contenuto della garanzia sui difetti dell’opera consiste nella riduzione del prezzo o nella risoluzione del contratto nel caso di totale inadeguatezza della subfornitura realizzata.
Per la maggiore tutela delle parti del contratto e soprattutto del subfornitore, che di solito è il soggetto più debole, il primo comma dell’art. 6 stabilisce la nullità delle clausole che consentono ad una di esse di modificare uni...