1. Definizione di retribuzione e concetto di omnia comprensività
Per affrontare in maniera corretta l’argomento dei fringe benefits è prioritario comprendere il contesto della loro applicazione e quindi poiché abbiamo sopra detto che i fringe benefits integrano la retribuzione, dobbiamo necessariamente partire proprio dall’individuazione di questo ambito.
Quando parliamo di fringe benefits siamo certamente nell’ambito di rapporto di lavoro di subordinazione (totale o parziale) o di parasubordinazione e della sua remunerazione.
Che cosa si intende con il termine di remunerazione o retribuzione?
Con il termine di retribuzione si intende il corrispettivo finanziario che spetta al lavoratore in relazione all’attività lavorativa prestata.
Rappresenta quindi la principale obbligazione del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti o dei collaboratori (art. 2094 del Codice Civile).
La retribuzione connota di fatto il rapporto di lavoro come un contratto a prestazioni corrispettive dove:
- il lavoratore (dipendente, prestatore d’opera, collaboratore o amministratore) esegue la prestazione;
- il datore di lavoro la “remunera” economicamente e finanziariamente attraverso la retribuzione contrattualmente prevista.
Nell’ordinamento italiano della retribuzione, delle sue caratteristiche e della sua determinazione si occupa sia la Costituzione Italiana che il Codice Civile.
Vediamo nello specifico:
Costituzione Italiana - Articolo 36
“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.
Si individuano quindi i principi di sufficienza e della proporzionalità della retribuzione.
Sulla base di quanto sopra indicato i caratteri della retribuzione possono così essere riassunti:
- sufficienza: la retribuzione deve essere sufficiente alle esigenze vitali del lavoratore e della sua famiglia, così da garantirgli un’esistenza libera e dignitosa; i parametri per stabilire i limiti di sufficienza della retribuzione sono contenuti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; eventuali accordi regionali, provinciali o individuali potranno essere sottoscritti solo se le condizioni saranno favorevoli per il dipendente o collaboratore;
- proporzionalità: la retribuzione deve essere proporzionale sia alla quantità che alla qualità del lavoro prestato;
- determinatezza e determinabilità: (art. 2099 comma 2 del Codice Civile);
- obbligatorietà: la retribuzione è un diritto irrinunciabile del lavoratore;
- corrispettività: ogni emolumento corrisposto al lavoratore trova il suo corrispettivo nel rapporto di lavoro stesso;
- continuità: la retribuzione spetta anche in alcuni casi di sospensione temporanea del rapporto di lavoro;
- irrinunciabilità: larga parte della dottrina ritiene che non esista lavoro subordinato in senso giuridico laddove manchi una retribuzione. La Suprema Corte ha tuttavia affermato la configurabilità di un’attività lavorativa a titolo gratuito, la cui pattuizione deve intendersi consentita all’autonomia privata sempre che, integrando un’eccezionale deroga alla normale onerosità del rapporto, ricorrano particolari condizioni soggettive ed oggettive (modalità e quantità del lavoro, condizioni economico sociali delle parti, relazioni tra le stesse) che giustifichino la causa gratuita e consentano di negare con certezza la sussistenza di un accordo elusivo della irrinunciabilità della retribuzione.
Codice Civile – artt. 2099 e 2121
Art. 2099
“La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata [dalle norme corporative], con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito.
In mancanza [di norme corporative o] di accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”.
Art. 2121
“L’indennità di cui all’art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggi...