Appendice normativa
Codice Civile (estratto)
Libro Secondo - Delle successioni
Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni
Capo I - Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità
Art. 456. - Apertura della successione.
1. La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Art. 457. - Delazione dell’eredità.
1. L’eredità si devolve per legge o per testamento.
2. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.
3. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.
Art. 458. - Divieto di patti successori.
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.
Art. 459. - Acquisto dell’eredità.
1. L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
Art. 460. - Poteri del chiamato prima dell’accettazione.
1. Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
2. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
3. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528.
Art. 461. - Rimborso delle spese sostenute dal chiamato.
1. Se il chiamato rinunzia alla eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità.
Capo II - Della capacità di succedere
Art. 462. - Capacità delle persone fisiche.
1. Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
2. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
3. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.
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Capo IV - Della rappresentazione
Art. 467. - Nozione.
1. La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
2. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Art. 468. - Soggetti.
1. La rappresentazione ha luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli anche adottivi, e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
2. I discendenti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunziato all’eredità della persona in luogo della quale subentrano, o sono incapaci o indegni di succedere rispetto a questa.
Art. 469. - Estensione del diritto di rappresentazione. Divisione.
1. La rappresentazione ha luogo in infinito, siano uguali o disuguali il grado dei discendenti e il loro numero in ciascuna stirpe.
2. La rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe.
3. Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi.
4. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo.
Capo V - Dell’accettazione dell’eredità
Sezione I - Disposizioni generali
Art. 470. - Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d’inventario.
1. L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario.
1. L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
Art. 471. - Eredità devolute a minori o interdetti.
1. Non si possono accettare le eredità devolute ai minori e agli interdetti, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374.
Art. 472. - Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati.
1. I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredità, se non col beneficio d’inventario, osservate le disposizioni dell’articolo 394.
Art. 473. - Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti.
1. L’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.
2. Il presente articolo non si applica alle società.
Art. 474. - Modi di accettazione.
1.L’accettazione può essere espressa o tacita.
Art. 475. - Accettazione espressa.
1. L’accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.
2. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
3. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art. 476. - Accettazione tacita.
1. L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Art. 477. - Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione.
1. La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all’eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell’eredità.
Art. 478. - Rinunzia che importa accettazione.
1. La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
Art. 479. - Trasmissione del diritto di accettazione.
1. Se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
2. Se questi non sono d’accordo per accettare o rinunziare, colui che accetta l’eredità acquista tutti i diritti e soggiace a tutti i pesi ereditari, mentre vi rimane estraneo chi ha rinunziato.
3. La rinunzia all’eredità propria del trasmittente include rinunzia all’eredità che al medesimo è devoluta.
Art. 480. - Prescrizione.
1. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni.
2. Il termine decorre dal giorno dell’apertura della successione e, in caso d’istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione.
3. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.
Art. 481. - Fissazione di un termine per l’accettazione.
1. Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, i...