I nuovi principi contabili emanati nel 2014
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I nuovi principi contabili emanati nel 2014

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I nuovi principi contabili emanati nel 2014

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L'Organismo Italiano di contabilità (OIC) ha completato una profonda revisione dei principi contabili nazionali durante il 2014. Essi si applicano dai bilanci chiusi alla fine del 2014 e coinvolge tutti gli operatori del settore.La pubblicazione è avvenuta in due parti: - la prima nel mese di luglio (OIC 15, OIC 20, OIC 21);- la seconda nel mese di agosto per diciotto principi.In tutto sono stati rivisti diciannove principi, mentre il ventesimo (OIC n. 24) è atteso entro fine anno. Non sono interessati da questa revisione l'OIC 7, l'OIC 8 relativi ai certificati verdi e alle quote di emissione di gas ed effetto serra (già pubblicati nel 2013 in nuova versione) e i principi relativi alle operazioni straordinarie (OIC n. 3).Non sono stati rivisti OIC 27 sull'introduzione dell'Euro e OIC N 31 sui bilanci intermedi.Per i principi revisionati le novità sono diverse. Si parte da una nuova veste grafica, una numerazione per ogni paragrafo che ne facilita l'identificazione, la lettura e la ricerca, l'eliminazione di ogni riferimento ad interferenze di tipo fiscale ed un generale adattamento alle norme in vigore, Una revisione ormai urgente e necessaria!
I vari documenti sono stati suddivisi in sezioni suddivise in via generale per finalità e scopo del documento;
ambito di applicazione;
definizioni;
principi di classificazione e contenuto delle voci;
principi di rilevazione;
principi di valutazione;
informativa da includere in nota integrativa o relazione sulla gestione.
La revisione operata da OIC rende i principi nazionali un po' più vicini a quelli internazionali, pur nella interpretazione e rispetto delle nostre norme civilistiche che restano tali e costituiscono la cornice quadro in cui tutto il resto si muove. La revisione ha effetto sul bilancio, sulla nota integrativa e, se del caso sulla relazione sulla gestione ed essendo applicabili con la fine di questo esercizio vanno conosciuti e valutati per tempo gli effetti relativi.

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Informazioni

Anno
2014
ISBN
9788868051099
Argomento
Law
OIC 9
Svalutazione per perdite durevoli di valore delle attività materiali e immateriali
Il nuovo principio propone il modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa come l’aspetto concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli organismi contabili internazionali più autorevoli.
Nella definizione della regola contabile, tuttavia, si è modificata l’applicazione del modello sulla base delle dimensioni della società per consentire ai soggetti di piccole dimensioni di evitare il sostenimento di oneri sproporzionati rispetto ai benefici che deriverebbero dall’adozione di tecniche complesse. In questo senso va letta la previsione di consentire alle società di minori dimensioni di utilizzare l’approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento.
1. Profili generali
L’OIC 9 si basa sul concetto fondamentale che, se il valore recuperabile di un’immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l’immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore.
Ad esempio se il valore di una immobilizzazione fosse 130 euro ed il suo fondo ammortamento 30 euro, si confronta il valore contabile (al netto dell’ammortamento) di euro 100 con il valore recuperabile che si immagina sia di 80 euro. Se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile (come in questo caso), si svaluta il valore contabile di 20 euro dato dalla differenza tra 100 euro e 80 euro.
è inoltre importante ricordare che “il valore recuperabile” è inteso come il maggior valore tra il valore d’uso del bene dato dai flussi di cassa attesi dall’attività e l’ammontare ottenibile dalla vendita di una attività in un libero mercato – “valore equo”.
Ad esempio il valore recuperabile di 80 euro di cui prima potrebbe emergere dal confronto tra un valore d’uso del bene di 80 euro e un possibile valore di cessione di 70 euro. In tal caso di considera l’importo maggiore cioè 80 euro e lo si paragona al valore contabile.
Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni.
2. Indicatori di potenziali perdite di valore
Il problema che si pone riguarda anche il fatto di riconoscere se vi sono indicatori di potenziali perdite di valore.
Bisogna valutare a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che una immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore.
Se tale indicatore dovesse sussistere, si deve procedere alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettuare una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile.
In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.
Nel valutare se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, la società considera, come minimo, i seguenti indicatori:
  1. a) il valore di mercato di un’attività è diminuito significativamente durante l’esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l’uso normale dell’attività in oggetto;
  2. b) durante l’esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell’ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un’attività è rivolta;
  3. c) nel corso dell’esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d’uso di un’attività e riducano il valore equo;
  4. d) il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
  5. e) l’obsolescenza o il deterioramento fisico di un’attività risulta evidente;
  6. f) nel corso dell’esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
  • - l’attività diventa inutilizzata;
  • - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l’attività appartiene;
  • - piani di dismissione dell’attività prima della data prevista;
  • - la ridefinizione della vita utile dell’immobilizzazione;
  • - dall’informativa interna risulta evidente che l’andamento economico di un’attività è, o sarà peggiore di quanto previsto.
Se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita durevole di valore, ciò potrebbe rendere opportuno rivederne la vita utile residua, il criterio di ammortamento o il valore residuo e rettificarli conformemente, a prescindere dal fatto che la perdita venga poi effettivamente rilevata.
3. Determinazione del valore recuperabile
Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il suo valore equo e il suo valore d’uso. Se non è possibile stimare l’importo recuperabile di una singola attività in quanto non produce flussi di cassa autonomi rispetto alle altre immobilizzazioni, i riferimenti a “una attività” devono essere letti come riferimenti anche a “un’unità generatrice di flussi di cassa (UGC)”.
Non è sempre necessario determinare sia il valore equo di un’attività sia il suo valore d’uso. Se uno dei due valori risulta superiore al valore contabile, l’attività non ha subito una riduzione di valore e, dunque, non è necessario stimare l’altro importo. Se vi è motivo di ritenere che il valore equo approssimi il valore d’uso non è necessario procedere alla stima di quest’ultimo.
Ad esempio se il valore netto contabile di una immobilizzazione fosse 100 euro, ed il valore d ‘uso fosse di 120 euro è inutile procedere alla determinazione del valore equo, in quanto il valore d’uso è già superiore al valore netto contabile.
4. Determinazione del valore equo (fair value)
Il valore equo è l’ammontare che si potrebbe ottenere dalla vendita di un’attività in una transazione ordinaria tra operatori di ...

Indice dei contenuti

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. OIC 9 Svalutazione per perdite durevoli di valore delle attività materiali e immateriali
  4. OIC 10 Rendiconto finanziario
  5. OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
  6. OIC 13 Rimanenze
  7. OIC 14 Disponibilità liquide
  8. OIC 15 I crediti
  9. OIC 16 Le immobilizzazioni materiali
  10. OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
  11. OIC 18 Ratei e risconti
  12. OIC 19 Debiti
  13. OIC 20 Titoli di debito
  14. OIC 21 Partecipazione ed azioni proprie
  15. OIC 22 Conti d’ordine
  16. OIC 23 Lavori in corso di esecuzione
  17. OIC 25 Imposte sul reddito
  18. OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
  19. OIC 28 Il patrimonio netto
  20. OIC 29 Cambiamenti di principi, di stime contabili, correzione di errori
  21. OIC 31 I fondi per rischi ed oneri e trattamento di fine rapporto