Speciale IVA 2015. Operazioni esenti
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Speciale IVA 2015. Operazioni esenti

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Speciale IVA 2015. Operazioni esenti

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Informazioni sul libro

L'e-book esamina i presupposti di imposizione dell'IVA, per poi passare all'analisi di tutte le c.d. operazioni esenti, vale a dire le operazioni finanziarie, le operazioni relative a quote ed azioni sociali, la riscossione dei tributi, le locazioni e cessioni di immobili, le operazioni benefiche, i servizi postali, i trasporti urbani e molte altre ancora, soffermando l'attenzione anche sugli aspetti relativi alla detrazione in base al pro-rata. L'esposizione è corredata da tabelle di sintesi, esempi e riferimenti normativi.
L'ebook è inoltre aggiornato con il d.l. 91/2014 che ha modificato parte dell'art. 10, d.P.R. 633/1972.

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Informazioni

Anno
2015
ISBN
9788868051686
Argomento
Business
1.
Aspetti comuni a tutte le operazioni IVA
1.1. Requisiti formali delle operazioni IVA
Al fine di poter procedere con la classificazione delle varie operazioni IVA occorre individuare, tramite l’art. 1, quali sono i requisiti che un’operazione deve avere al fine di essere classificata come imponibile, mancando anche uno solo di tali requisiti l’operazione non è qualificabile come imponibile.
Infatti, l’art. 1 del decreto IVA definisce i requisiti necessari perché un’operazione rilevi ai fini del tributo:
Articolo 1 - Operazioni imponibili
1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Deve trattarsi quindi, ai fini dell’assoggettamento al tributo di:
  • - cessioni di beni o prestazioni di servizi (requisito oggettivo),
  • - effettuate nel territorio dello Stato (requisito territoriale),
  • - nell’esercizio di impresa o di arti e professioni (requisito oggettivo)
  • - nonché di importazioni da chiunque effettuate.
Esistono anche operazioni nel campo di applicazione dell’IVA, ai quali l’imposta non si applica, cioè quelle “non imponibili” ed “esenti”, le quali, pur non dando luogo all’addebito del tributo, devono essere formalizzate ai fini IVA (fatturazioni, registrazioni e inserimenti nella dichiarazione).
Le operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’IVA si dividono quindi in:
  • - imponibili, per cui avviene l’addebito d’imposta,
  • - non imponibili,
  • - esenti, che non sono gravate dall’addebito del tributo ma sono assoggettate ad obblighi formali.
Per quanto riguarda le operazioni “escluse” da IVA, è esclusa l’applicabilità del tributo e anche gli obblighi formali di registrazione, fatturazione ecc.
1.2. Requisito oggettivo
Secondo quanto dispone l’art. 1 del d.P.R. 633/1972, il campo di applicazione dell’IVA comprende:
  • - le cessioni di beni di ogni specie, effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni
  • - le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese, arti o professioni
  • - le importazioni da chiunque effettuate.
1.2.1. Cessioni di beni e prestazioni di servizi
In base all’art. 2 del d.P.R. 633/1972, “costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento”.
L’art. 2, comma 2, prevede una serie di fattispecie che non sarebbero qualificabili come cessioni di beni, ma che sono equiparate ad esse ai fini dell’applicazione del tributo (es. vendita con riserva di proprietà, locazione con clausola di trasferimento della proprietà).
Sono considerate cessioni di beni (facendo venir meno il requisito dell’onerosità) anche una serie di cessioni gratuite. Se i beni ceduti gratuitamente rientrano tra quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, la cessione gratuita, la destinazione a finalità estranee all’attività e il consumo privato, danno luogo ad operazioni imponibili, a meno che la cessione riguardi “campioni di modico valore appositamente contrassegnati”. Si è voluto evitare comportamenti elusivi attraverso cessioni gratuite fittizie, ovvero disparità di trattamento, nel caso in cui l’imprenditore o l’esercente arti o professioni acquisisca il bene nell’ambito della propria attività nella qualità di consumatore finale.
Alla definizione generale delle cessioni di beni, fanno riscontro al terzo comma, alcune esclusioni espresse (cessioni di beni che non sono considerate tali ai fini dell’applicazione del tributo), come quella riguardante le cessioni di denaro, i conferimenti di aziende in società, enti, associazioni o altre organizzazioni. Sono escluse anche le cessioni di aziende, forse perché esse costituiscono atti di organizzazione dell’impresa e non atti di gestione, ed inoltre in quanto le aziende non vengono cedute a consumatori finali. L’affitto di aziende invece, comportando una prestazione di servizi, è stato ritenuto imponibile ai fini IVA.
Infine, la legge 26 febbraio 1987, n. 49, all’art. 14, quarto comma, stabilisce che non sono condiderate cessioni di beni quelle effettuate nei confronti dello Stato o nei confronti di associazioni volontarie che provvedono al trasporto o spedizione di beni all’estero, in attuazione di finalità umanitarie.
Le prestazioni di servizi sono regolamentate dall’art. 3 del d.P.R. 633/1972, che rende imponibile qualsiasi prestazione effettuata verso corrispettivo, in dipendenza di una serie di contratti, in genere aventi ad oggetto un’obbligazione di “fare”: appalto, contratto d’opera, mandato, mutuo, locazione, noleggio, ecc. Questa elencazione è però meramente esemplificativa, vista l’amplissima disposizione di chiusura, secondo cui qualsiasi obbligazione di fare, non fare, permettere, dà luogo ad una prestazione di servizio ai fini IVA.
Nell’ambito delle prestazioni di servizi le cose si complicano e la regola generale per cui è necessario un corrispettivo, un titolo oneroso, subisce numerose deroghe. Ad esempio, sono infatti sono imponibili prestazioni di servizi gratuite, destinate al consumo personale e familiare dell’imprenditore. L’imponibilità dell’autoconsumo esclude le prestazioni di valore inferiore a 25 euro e quelle per la cui prestazione erano stati acquisiti beni e servizi con IVA non detraibile.
L’art. 3 prevede anche assimilazioni alle prestazioni di servizi, allo scopo di distinguere, nel campo di applicazione dell’IVA, tra cessioni e prestazioni. Ciò avviene ad esempio, per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, per le cessioni di opere dell’ingegno e le cessioni di contratto. Tali operazioni, che comprendono contemporaneamente il “fare“ e il “dare“, sono considerate prestazioni di servizi.
Non sono invece considerate prestazioni di servizi e sono quindi escluse da IVA, le cessioni di diritti d’autore effettuate da loro eredi e legatari.
Le prestazioni di servizi sono soggette ad IVA solo se rese nel territorio dello Stato.
1.3. Requisito territoriale – Principio di destinazione
L’art. 7 stabilisce a quali condizioni un’operazione si considera “effettuata nel territorio dello Stato“ e quindi rientrante nel campo d’applicazione dell’imposta sotto il profilo della territorialità. Le operazioni che, in base all’art. 7, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, sono escluse da IVA.
I criteri di territorialità variano per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.
Le cessioni si considerano effettuate in Italia quando i beni si trovano nel territorio dello Stato, nella condizione doganale di beni nazionali, nazionalizzati o in temporanea importazione.
Per “territorio dello Stato“ si intende, ai fini IVA, quello soggetto alla sovranità statale, più ampio quindi del “territorio doganale“ a cui si riferiva l’art. 7 prima delle modifiche apportate col d.P.R. n. 24/1979. Sono soggette ad IVA quindi, anche le operazioni effettuate nei territori “extradoganali assimilati“, quali punti e depositi franchi. In tali luoghi però saranno molto frequenti cessioni escluse da IVA in quanto riguardanti beni non nazionalizzati, né nazionali, né soggetti al regime di temporanea importazione.
La territorialità delle cessioni di beni dipende perciò dal luogo dove si trovano i beni stessi, a nulla influendo la residenza delle parti tra cui avviene l’operazione.
Per quanto riguarda la territorialità delle prestazioni di servizi, si deve fare riferimento a tre criteri:
  1. 1. residenza del prestatore di servizio (criterio generale). Si considerano effettuate in Italia le prestazioni rese da soggetti ivi residenti;
  2. 2. residenza del cliente;
  3. 3. luogo di ubicazione del bene oggetto della prestazione, luogo in cui essa è materialmente resa o utilizzata.
1.4. Le importazioni
Articolo 68 - Importazioni
1. Costituiscono importazioni le seguenti opera...

Indice dei contenuti

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. 1. Aspetti comuni a tutte le operazioni IVA
  4. 2. Le operazioni esenti
  5. 3. La detrazione in presenza di operazioni esenti