IVA e regime fiscale in agricoltura
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Le imposte nell'agricoltura: è davvero un groviglio di norme, di non facile lettura. Aggiornato con:
• D.M. 13 febbraio 2015
• D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 34 L'IVA è oggetto di una disciplina speciale, presente, sì, in un solo articolo che, però, deve considerare anche le regole generali di applicazione del tributo. Ma il quadro normativo è davvero complesso: vi sono comprese le regole specifiche di applicazione e di detrazione dell'imposta, i regimi particolari (esonero, impresa mista, ecc.) e le opzioni (rinuncia al regime di esonero, ecc.). Il tutto, poi, si complica perché devono essere osservati anche gli obblighi strumentali, cioè la fatturazione, le scritture contabili, la liquidazione periodica, ecc. In materia di imposte dirette, le regole specifiche sulla determinazione del reddito sul possesso dei terreni non sono più sufficienti. Spesso è necessario risolvere dubbi e perplessità operative poiché la linea di confine tra l'attività agricola e l'attività commerciale si è fatta più sfumata a causa delle innovazioni tecniche e gestionali, ma anche fiscali, intervenute. Allora non sempre va applicata la tariffa di reddito agrario poiché l'interprete può ravvisare la presenza di un reddito d'impresa o di un "reddito diverso". Il testo, utilizzando un linguaggio semplice, cerca di aiutare soprattutto l'imprenditore agricolo, ma anche il professionista, a risolvere dubbi e perplessità operative che la pratica quotidiana propone.

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Informazioni

Anno
2015
ISBN
9788868052089
Argomento
Business
Parte II
Le imposte sui redditi in agricoltura
1. L’imprenditore agricolo
1. L’imprenditore agricolo nel codice civile
è imprenditore agricolo (art. 2135) chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e alle attività connesse.
Nel Registro delle imprese, tenuto dalla Cciaa, in un’apposita sezione,sono iscritti coloro che esercitano un’attività agricola di cui all’art. 2135 c.c., ed i piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 c.c., compresi i coltivatori diretti del fondo e le società semplici. L’iscrizione evidenzia il possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale a favore di chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole direttamente o in qualità di socio di società il 50% del proprio tempo di lavoro e i ricavi di tali attività rappresentano almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro; per le zone svantaggiate (art. 17 del Reg. CE 1257/1999) i requisiti sono ridotti al 25%.
La ragione o denominazione sociale delle società che hanno per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c., deve contenere l’indicazione di “società agricola”.
Tra le attività connesse a quella agricola sono incluse anche quelle «dirette» alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
L’attenzione è focalizzata sulle «attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine» nonché sull’allevamento di animali.
L’imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.)
Coltivazione del fondo (a)
Selvicoltura (a)
Allevamento di animali (a)
Attività connesse (b)
Cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi (c)
(a) Si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
(b) Si intendono connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola.
(c) La condizione sussiste quando per lo svolgimento dell’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali e delle attività connesse sono utilizzati prevalentemente prodotti dei soci ovvero sono forniti prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art. 1, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228).
Avvertenza
1. Le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli(art. 8 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 27).
2. L’imprenditore ittico è equiparato all’imprenditore agricolo (art. 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226).
3. L’attività di acquacoltura (l. 5 febbraio 1992, n. 102) è equiparata all’attività agricola.
4. L’attività cinotecnica (cioè l’allevamento, la selezione e l’addestramento di razze canine) è considerata attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti su quelli delle attività non agricole (l. 23 agosto 1993, n. 349, e decreto del Ministro dell’agricoltura e foreste 28 gennaio 1994).
5. è “attività agromeccanica” (art. 5 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99) quella fornita con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, compreso il conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione eseguito dal soggetto che ne ha effettuato la raccolta.
6. L’apicoltura è un’attività agricola anche se non è necessariamente correlata alla gestione del terreno (art. 2 della l. 24 dicembre 2004, n. 313).
7. L’attività di impollinazioneè considerata agricola (art. 9 della l. 24 dicembre 2004, n. 313).
8. L’attività esercitata dagli imprenditori agricoli di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, costituisce coltivazione del fondo (art. 14, comma 13-quater, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99).
9. La produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli sono «attività connesse (art. 1, comma 423, della l. 27 dicembre 2005, n. 266).
L’attività di coltivazione del fondo è finalizzata alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una ...

Indice dei contenuti

  1. Sintesi
  2. Premessa
  3. Parte I L’imposta sul valore aggiunto nell’agricoltura
  4. Parte II Le imposte sui redditi in agricoltura