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La dichiarazione ai fini di monitoraggio delle attività all’estero
Un solo quadro del modello Unico, il quadro RW, per dichiarare i beni mobili e immobili posseduti all’estero, ai fini del monitoraggio e per il calcolo delle imposte dovute. Anche per quest’anno si conferma l’obbligo di compilare un’unica sezione sia per dichiarare le attività finanziarie e le proprietà immobiliari possedute all’estero dai residenti in Italia ai fini di monitoraggio, sia di pagare le relative imposte patrimoniali.
Il modello RW non va in ogni caso compilato quanto le attività finanziarie e patrimoniali sono affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
1. I requisiti per la residenza
L’obbligo di compilazione del modello RW è riferito ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia. Il requisito della residenza ai fini fiscali deve essere sempre verificato tenendo conto delle disposizioni del comma 2 dell’articolo 2, del t.u.i.r., in base alle quali si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”, ossia chi è residente in Italia per almeno 183 o 184 giorni l’anno, nel caso di anni bisestili.
In linea di principio sono esclusi gli italiani residenti all’estero e iscritti all’Aire, ma anche in questo caso il requisito della residenza deve essere verificato, in quanto la cancellazione dall’anagrafe residente (come anche l’eventuale iscrizione all’Aire) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio e la residenza nello Stato italiano, e l’Agenzia delle entrate può sempre effettuare controlli da questo punto di vista.
Quindi in caso di dubbio il requisito della residenza andrà valutato volta per volta anche considerando che in base alla giurisprudenza, per la sussistenza del requisito dell’abitualità della dimora non è richiesta necessariamente la continuità, ma la residenza permane anche quando il soggetto lavori o svolga la propria attività al di fuori del Comune di residenza anagrafica, purché dimostri l’intenzione di mantenervi il centro dei propri interessi.
In sostanza per avere valore il trasferimento all’estero deve avvenire non solo da un punto di vista formale (cancellazione anagrafe residente e contestuale iscrizione all’Aire) ma anche sostanziale. Per questo i Comuni, nel triennio successivo alla richiesta di iscrizione di un soggetto nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero debbono vigilare sulla reale cessazione della residenza nel territorio nazionale, e, in caso di anomalie, effettuare una segnalazione all’Agenzia delle entrate.
A questo proposito l’art. 2, comma 2-bis del t.u.i.r. stabilisce l’inversione dell’onere della prova per gli italiani trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato e iscritti all’Aire, prevedendo che si considerino comunque residenti in Italia, salvo prova contraria a cura del contribuente.
2. La prova della residenza nei paradisi fiscali
In sostanza ai fini del riconoscimento della residenza estera in uno dei paradisi fiscali, per l’Amministrazione finanziaria l’iscrizione all’Aire è:
- - una condizione necessaria (poiché solo con questa iscrizione si può ottenere la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente);
- - una condizione non sufficiente (poiché al requisito formale deve aggiungersi quello sostanziale dell’effettiva assenza fisica dall’Italia per un periodo superiore a 183 giorni all’anno e dell’inesistenza di un collegamento effettivo e stabile con il territorio italiano).
L’Amministrazione finanziaria può desumere con ogni mezzo di prova, anche in contrasto con le risultanze dei dati anagrafici, l’effettiva residenza, e ricade sul contribuente provare la mancata integrazione dei criteri, residenza e domicilio, che attribuiscono la residenza italiana.
In questo caso si può attestare la propria ...