SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO MONTAPERTO FRA I NATIVI ED ABITANTI NEL RIONE DEI PISPINI (1922) E SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO MONTAPERTO FRA I COMPONENTI LA NOBIL CONTRADA DEL NICCHIO (1923)1
Della Società di Mutuo Soccorso Montaperto nel Rione dei Pispini erano già noti statuti del 1886, presenti sia presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze sia presso la Biblioteca Comunale di Siena. Approvati il 14 gennaio 1886, essi sviluppano 73 articoli.
La Società si era costituita nel 1879 (art. 1), intitolata alla località della battaglia-icona del patriottismo civico senese. Si proponeva di sussidiare i soci malati e di promuovere il benessere morale dei membri della Società, chiedendo loro « una vita operosa e morigerata » (art. 3). Solo nativi ed abitanti nel rione dei Pispini potevano far parte della Società come membri effettivi (art. 5), presentando domanda alla presidenza; in assenza di queste due condizioni si poteva essere ascritti come « soci aggregati contribuenti », ma senza avere diritto ad alcun sussidio in caso di malattia. Era, con tutta evidenza, una Società a carattere territoriale, che nasceva e si sviluppava nel e per il rione dei Pispini, sostenendo economicamente i soci malati. La tassa d’ammissione variava in base all’età: L. 2 dai 16 ai 25 anni, e L. 5 dai 26 ai 35 (art. 10). I soci, sia effettivi sia aggregati-contribuenti, erano tenuti a pagare anche una tassa settimanale. Non veniva sussidiato chi cadeva malato per cattiva condotta o per rissa (art. 16).
La Società professava di non avere « scopo religioso né politico, ma puramente morale ed economico » (art. 1), stabilendo però che la bandiera potesse intervenire « a tutte le commemorazioni, purché sia invitata la Società dalla commissione promotrice la festa » (art. 33). Non è chiaro a chi spettasse la decisione di tale intervento. Ogni anno, nella seconda domenica di ottobre, la Montaperto solennizzava l’anniversario della fondazione con un banchetto tra i soci (art. 63).
La Società operava esattamente nel cuore territoriale della Contrada del Nicchio, ma del tutto autonoma da quest’ultima e senza apparenti intersezioni. Si leggano, a tal proposito, gli articoli 71 e 72 dello statuto del 1886: essi prescrivevano che in caso di scioglimento della Società il fondo cassa e i mobili esistenti venissero donati alle venti famiglie più povere del rione, dando la preferenza a quelle che avevano avuto un congiunto appartenente alla Società. La bandiera e gli arredi societari dovevano invece essere donati al Comune. Colpiscono queste ultime disposizioni, perché rivelatrici di un senso di estraneità alla Contrada e di non condivisione dei suoi fini, se non di vera e propria contrapposizione.
Non sappiamo se prima degli statuti che qui si pubblicano (1922 e 1923) la Società ne abbia approvati altri. Il documento del 1922 sviluppa un numero molto minore di articoli rispetto allo statuto del 1886: 50 in tutto. Vi sono confermati gli scopi del sodalizio: assistenza fra i soci, e promozione del loro benessere morale ed economico (indicando comunque una data di fondazione diversa: 1878 anziché 1879). I soci si dividevano in contribuenti, aggregati, protettori: i primi, come già stabilito nel 1886, dovevano essere nativi o abitanti del rione, con una età tra i 17 e i 35 anni; i secondi avevano tra i 12 e i 17 anni, mentre erano soci protettori tutti coloro che pagavano una tassa annuale di almeno L. 10 (art. 4-6). I protettori avevano solo voto consultivo e non potevano essere eletti alle cariche sociali. Circa i contribuenti, la Società precisava che l’eventuale cambio di domicilio non faceva perdere i diritti sociali (art. 7).
La generica professione di apoliticità contenuta nello statuto del 1886 viene qui confermata dall’art. 8: la Montaperto si dichiarava « apolitica per eccellenza, e perciò non interverrà con o senza la bandiera in alcuna manifestazione esterna od interna di carattere politico ancorché rispecchiasse i sentimenti della maggioranza dei soci ». Dai sussidi erano escluse le malattie derivanti da causa viziosa, aggiungendo significativamente gli infortuni derivanti da ubriachezza (art. 12).
La Società organizzava dei « trattenimenti » durante l’anno, decisi dal consiglio direttivo. Soprattutto durante il carnevale, i locali sociali erano aperti a « trattenimenti notturni di ballo » fra i soci e gli invitati (questi ultimi in un numero proporzionato alle capacità del locale).
Non cambiava, rispetto allo statuto del 1886, quanto disposto in caso di scioglimento della Società: l’art. 49 stabiliva che non doveva essere la Contrada del Nicchio la beneficiaria, bensì istituti cittadini di beneficenza; bandiera e arredi, invece, dovevano essere consegnati a persona di fiducia eletta dai soci « dietro una dichiarazione rilasciata dal medesimo, di doverla riconsegnare ad altra Società avente lo stesso scopo e nome, che sorgesse nel Rione dei Pispini ».
Di certo, quello dei rapporti del sodalizio con la Contrada era argomento spinoso e non risolto se, su questo specifico aspetto, assistiamo ad un totale ribaltamento di contenuti negli statuti approvati a solo un anno di distanza dai precedenti, nell’assemblea del 7 luglio 1923.
Intanto, cambiava l’intitolazione della Società: non più « Società di M.S. Montaperto fra i nativi ed abitanti nel rione dei Pispini », ma « Società di M.S. Montaperto fra i componenti la Nobil Contrada del Nicchio ». Si trattava, di fatto, di un nuovo sodalizio, che aveva dovuto trattare con il vecchio questo delicato passaggio, passaggio che innovava del tutto i rapporti con la Contrada del Nicchio. L’art. 14 si riferiva, a conferma di questo, ai « componenti della disciolta Società di Montaperti », che avevano ottenuto qualche riconoscimento, come essere dispensati dal limite di età (di cui nel prosieguo) per far parte del sodalizio o la possibilità di ottenere il sussidio senza la franchigia di almeno sei mesi di iscrizione (art. 21).
La Società si costituiva tra i nativi e i domiciliati del rione, purché – e l’aggiunta è significativa – « componenti la nobil Contrada del Nicchio » (art. 1). E tra gli scopi leggiamo ora non solo lo sviluppo della mutualità tra i soci e il loro benessere (art. 2, a e b), ma anche « sviluppare fra i nati e gli abitanti nel rione dei Pispini i legami tra essi e la nobil Contrada del Nicchio » (lettera c). L’art. 10 stabiliva un limite di età per essere accolti quali soci effettivi: tra i 17 e i 35 anni, purché contribuenti della Contrada (oltre che nativi o abitanti).
Di questo legame nuovo con la Contrada è interessante spia lessicale anche l’art. 6, che regolava l’uscita della bandiera, stabilendo che sia sempre accompagnata da almeno due soci e « dall’Alfiere » (e non da un « portabandiera »). In caso di scioglimento, fondo cassa e mobilia dovevano essere trasferiti alla Nobil Contrada del Nicchio (art. 62). Nell’archivio della Contrada non si conserva alcun documento relativo a questa Società2. Fu l’ASAP, Associazione Sportiva Antonio Palmieri, ad entrare invece in possesso della mobilia della disciolta Società di Montaperto3.
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Società di M.S. Montaperto fra i nativi ed abitanti nel Rione dei Pispini. Siena, Statuto, Siena, Premiata Tip. Cooperativa, 1922
Scopo della Società
Art. 1. È costituita in Siena nel Rione dei Pispini, dal 1878 la Società di M.S. di Montaperto.
Art. 2. Essa si propone:
1. L’assistenza fra i soci per mezzo di sussidi in caso di malattia.
2. Promuovere il benessere morale ed economico di chi la compone, esige da ogni socio una vita operosa e morigerata.
Ammissione a socio
Art. 3. La società si compone di tre categorie di soci; contribuenti, aggregati e protettori.
Art. 4. Per essere ammesso come socio effettivo occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo, che, dopo esaminata, presenterà all’Assemblea generale per l’approvazione mediante voto segreto, purché sia corredata dei seguenti requisiti:
1. Di essere nativi o abitante del Rione dei Pispini;
2. Età non minore di anni 17 né maggiore di 35;
3. Non avere riportato pene infamanti;
4. Certificato medico comprovante la sana costituzione fisica.
Art. 5. Per gli aggregati si richiede età non maggiore di anni 17 e né minore di anni 12 e gli altri requisiti sopra contemplati.
Art. 6. Sono ammessi soci protettori tutti coloro che pagheranno una tassa volontaria non inferiore a L. 10 da pagarsi entro l’anno. Questi soci potranno intervenire alle adunanze, ma avranno solo il voto consultivo, non potranno essere eletti a nessuna carica sociale e non percepiranno alcun sussidio; restano però esenti da tassa di ammissione.
Art. 7. Tutti quei soci che fanno parte della Società quali abitanti del Rione dei Pispini, il trasferimento del proprio domicilio non farà perdere i loro diritti di soci.
Art. 8. La Società è apolitica per eccellenza, e perciò non interverrà con o senza la bandiera in alcuna manifestazione esterna od interna di carattere politico ancorché rispecchiasse i sentimenti della maggioranza dei soci.
Art. 9. La Società si compone di un numero indeterminato di soci ed è guidata da un Consiglio Direttivo composto di un Presidente, due Consiglieri, un Bilanciere, un Economo, un Ispettore, un Cassiere ed un Segretario. Per le funzioni di riscossioni ed esazioni il Consiglio Dir...