Codice unico dei contratti
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Codice unico dei contratti

Ebook coordinato e aggiornato al D.L. n.69 del 21/06/13 convertito dalla L. n.98 del 9/08/13

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Ebook coordinato e aggiornato al D.L. n.69 del 21/06/13 convertito dalla L. n.98 del 9/08/13

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della legge di conversione del decreto-legge 21 giugno n. 69 (cosiddetto "Del Fare"), sono in vigore, definitivamente, le ultime modifiche al Codice dei contratti.
Tra le modifiche introdotte spicca quella relativa all'articolo 82 (Criterio del prezzo più basso) in cui il Parlamento con un atteggiamento del tutto ondivago ha introdotto il comma 3-bis che aveva in precedenza già introdotto nell'articolo 81 (Criteri per la scelta della migliore offerta); il testo è identico e ricordiamo che tale comma 3-bis era stato introdotto nell'articolo 81 dall'articolo 4, comma 2, lettera i-bis) del d.l. n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011 e, successivamente, abrogato dall'articolo 44, comma 2 del d.l. n.201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011. Con la modifica introdotta, nel caso di scelta del criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso, l'importo a base d'asta deve essere determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un'ulteriore modifica che non è, poi, leggibile tra gli articoli modificati del Codice dei contratti è quella introdotta dall'articolo 26-ter del decreto-legge nel testo convertito dalla legge di conversione; nello stesso viene precisato che per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice dei contratti, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

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Informazioni

Editore
Grafill
Anno
2013
ISBN
9788882075095
Argomento
Business
Categoria
Operazioni
CODICE UNICO DEI CONTRATTI
ISBN 13 978-88-8207-509-5
EAN 9 788882 075095
eBook, 39
Prima edizione, settembre 2013
© GRAFILL S.r.l.
Via Principe di Palagonia, 87/91 – 90145 Palermo
Telefono 091/6823069 – Fax 091/6823313
Internet http://www.grafill.it – E-Mail [email protected]
Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell’Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
[G.U.R.I. 2-05-2006, N. 100 – S.O. N. 107]
Coordinato con
Decreto-Legge 12 maggio 2006, n. 173 convertito nella legge 12 luglio 2006, n. 228
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)
Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6
Errata-Corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 dell’1 febbraio 2007
Errata-Corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007
Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 113
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
Decreto-Legge 31 dicembre 2008, n. 248 convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31
Decreto-Legge 3 giugno 2008, n. 97 convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129
Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133
Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152
Decreto-Legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito nella legge 22 dicembre 2008, n. 201
Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14
Legge 18 giugno 2009, n. 69
Decreto-Legge 1 luglio 2009 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102
Legge 15 luglio 2009, n. 94
Decreto-Legge 25 settembre 2009, n. 135 convertito nella legge 20 novembre 2009, n.166
Decreto Legislativo 20 marzo 2010, n. 53
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104
Decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58
Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106
Legge 11 novembre 2011, n. 180
Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195
Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 208
Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Legge 27 gennaio 2012, n. 3
Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44
Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94
Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134
Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
Legge 6 novembre 2012, n. 190
Deecreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64
Decreto-Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Parte I -
Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice
Titolo I -
Principi e disposizioni comuni
Art. 1 -
Oggetto
1. Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere.
1-bis. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti cui si applica il decreto di attuazione della direttiva 2009/81/CE e dei contratti di cui all’articolo 6 dello stesso decreto legislativo di attuazione.1
2. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.
Art. 2 -
Principi
(art. 2, dir. 2004/18; art. 10, dir. 2004/17; art. 1, legge n. 241/1990; art. 1, co. 1, legge n. 109/1994; Corte di giustizia, 7 dicembre 2000, C – 324/1998; Corte di giustizia CE, 3 dicembre 2001, C. 59/2000)
1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.2
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese.3
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 2414, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l’attività contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile.
Art. 3 -
Definizioni
(art. 1, dir. 2004/18; artt. 1, 2.1., dir. 2004/17; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, co. 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II,...

Indice dei contenuti

  1. DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163