Costituzione europea
[firmata a Roma il 29 ottobre 2004]
Preambolo
Sua Maestà il Re dei Belgi, il Presidente della Repubblica Ceca, Sua Maestà la Regina di Danimarca, il Presidente della Repubblica Federale di Germania, il Presidente della Repubblica di Estonia, il Presidente della Repubblica Ellenica, Sua Maestà il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica Francese, la Presidente dell’irlanda, il Presidente della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica di Cipro, la Presidente della Repubblica di Lettonia, il Presidente della Repubblica di Lituania, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, il Presidente della Repubblica di Ungheria, il Presidente di Malta, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, il Presidente Federale della Repubblica D’austria, il Presidente della Repubblica di Polonia, il Presidente della Repubblica Portoghese, il Presidente della Repubblica di Slovenia, il Presidente della Repubblica Slovacca, la Presidente della Repubblica di Finlandia, il Governo del Regno di Svezia, Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, e dello Stato di diritto;
CONVINTI che l’Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende avanzare sulla via della civiltà, del progresso e della prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo;
PERSUASI che i popoli d’Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino;
CERTI che, “Unita nella diversità”, l’Europa offre ai suoi popoli le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana;
RISOLUTI a proseguire l’opera compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato sull’Unione europea, assicurando la continuità dell’acquis comunitario;
RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il progetto della presente Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d’Europa,
HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI:
Sua Maestà il Re dei Belgi
il Presidente della Repubblica Ceca
Sua Maestà la Regina di Danimarca
il Presidente della Repubblica Federale di Germania
il Presidente della Repubblica di Estonia
il Presidente della Repubblica Ellenica
Sua Maestà il Re di Spagna
il Presidente della Repubblica Francese
la Presidente dell’Irlanda
il Presidente della Repubblica Italiana
il Presidente della Repubblica di Cipro
la Presidente della Repubblica di Lettonia
il Presidente della Repubblica di Lituania
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo
il Presidente della Repubblica di Ungheria
il Presidente di Malta
Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi
il Presidente Federale della Repubblica D’austria
il Presidente della Repubblica di Polonia
il Presidente della Repubblica Portoghese
il Presidente della Repubblica di Slovenia
il Presidente della Repubblica Slovacca
la Presidente della Repubblica di Finlandia
il Governo del Regno di Svezia
Sua Maestà la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.
Parte I
Titolo I – Definizione e obiettivi dell’Unione
Art. I-1 – Istituzione dell’Unione
1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d’Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l’Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L’Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le competenze che essi le attribuiscono.
2. L’Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.
Art. I-2 – Valori dell’Unione
L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Art. I-3 – Obiettivi dell’Unione
1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non è falsata.
3. L’Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
4. Nelle relazioni con il resto del mondo l’Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
5. L’Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.
Art. I-4 – Libertà fondamentali e non discriminazione
1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite dall’Unione ed al suo interno in conformità della Costituzione.
2. Nel campo d’applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Art. I-5 – Relazioni tra l’Unione e gli Stati membri
1. L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale.
2. Secondo il principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione. Gli S...