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PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE

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PREVENZIONE E CONTRASTO ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE

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Il reato di riciclaggio continua ad essere avvertito come tra quelli più dannosi per la nostra economia. Varrebbe circa il 10% del PIL mondiale, e solo in Italia fino a circa 120 miliardi di euro annui.
I numeri, emersi a seguito delle sempre più puntuali e numerose indagini delle forze di polizia e della magistratura, parlano chiaro.
Da qui l’evoluzione da un approccio meramente repressivo, contenuto nel Codice penale, ad uno preventivo, racchiuso nella regolamentazione antiriciclaggio. In tal senso quest’ultima detta una serie di obblighi anche ai prestatori di servizi di gioco, così come individuati. Pertanto, essi coadiuvano, senza alcuna pretesa assegnazione di compiti di polizia, le Autorità di settore in una lotta che appare impari, ma che ad oggi, rispetto a qualche anno fa, conduce a risultati forse insperati.
Basti pensare che le SOS inoltrate all’UIF dall’intero comparto nel 2019 sono state 6.470 (il 6,1% del totale, per importi pari a 183,9 milioni). Allora lo Stato dovrebbe fare lotta al riciclaggio e non al settore dei giochi.
Di recente, è parsa maggiormente questa la linea di azione della politica, che però sembra prescindere dai dati concreti, ovviamente restando ferme le numerose operazioni che hanno segnato l’infiltrazione della criminalità nel settore.
Come si spiegherà infatti in molte pagine del libro, le organizzazioni criminali tendono ad inserirsi nella complessa e capillare filiera del gioco in tutto il territorio nazionale, ma quasi mai con la complicità dei concessionari, bensì di singoli operatori.
Il presente Volume costituisce una guida per i prestatori di servizi di gioco volta all’ottemperanza, nel nostro Paese, a regole all’apparenza complicate, onde evitare loro le sanzioni – e conseguenti danni “reputazionali” – che il mercato di riferimento può produrre.

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Informazioni

Anno
2020
ISBN
9788833792118
Argomento
Jura
Categoria
Strafrecht

Capitolo 1
La filiera del gioco e l’infiltrazione mafiosa

SOMMARIO: 1.1. I soggetti responsabili della rete di raccolta dei giochi. – 1.2. I prodotti offerti su rete fisica. – 1.3. I prodotti offerti nel gioco a distanza. – 1.4. L’infiltrazione mafiosa nella filiera del gioco.

1.1. I SOGGETTI RESPONSABILI DELLA RETE DI RACCOLTA DEI GIOCHI.

Al fine di consentire una visione chiara delle modalità e delle tempistiche dell’infiltrazione mafiosa nel mondo del gioco legale – la vera metastasi per i concessionari “puliti” –, appare utile riepilogare brevemente la filiera dei soggetti responsabili della “Rete di Raccolta dei giochi pubblici”, regolarmente autorizzata dallo Stato italiano.
Primo tra tutti, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che regola il comparto del gioco pubblico mediante un controllo costante dell’operato dei concessionari (anche denominati “Titolari di rete di vendita”). L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, istituita con Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, è una delle agenzie fiscali che svolgono le attività tecnico-operative un tempo di competenza del Ministero delle Finanze. È un ente pubblico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. Dal primo dicembre 2012 – in applicazione del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 (convertito dalla Legge n. 135 del 7 agosto 2012) –, l’Agenzia delle Dogane ha incorporato l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Nell’aprile 2018 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato il via libera a una profonda riorganizzazione delle strutture, delle funzioni e della missione stessa dell’Agenzia, sancendo al contempo il definitivo superamento della divisione funzionale tra Area Dogane e Area Monopoli.
Lo Statuto, entrato in vigore il 26 aprile 2018, definisce la missione dell’Agenzia, declinandola in quattro obiettivi generali:
  1. favorire la crescita economica dell’Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali;
  2. contribuire alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell’Unione Europea, provvedendo alla riscossione di tributi specifici e alla lotta all’evasione fiscale e alle frodi, anche attraverso poteri di polizia tributaria e giudiziaria;
  3. esercitare il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell’Erario tramite la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino attraverso concessioni e atti regolamentari;
  4. concorrere alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione Europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando, contraffazione, riciclaggio e traffico illecito di armi, droga, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente.
In particolare, l’ADM esercita le seguenti funzioni:
  • amministrazione dei tributi doganali, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise, assicurando l’accertamento, la riscossione e il contenzioso;
  • gestione dei servizi doganali, garantendo l’applicazione del codice doganale dell’Unione Europea e di tutte le misure, incluse quelle relative alla politica agricola e alla politica commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;
  • regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia, verificando costantemente gli adempimenti cui sono tenuti i concessionari e gli operatori del settore ed esercitando una azione di contrasto al gioco illegale;
  • gestione, in materia di tabacchi lavorati, delle procedure connesse alla riscossione delle accise, nonché della tariffa di vendita al pubblico e dell’articolazione delle rivendite dei prodotti da fumo. Vigila sulla conformità dei tabacchi lavorati alla normativa nazionale e comunitaria;
  • prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari nelle materie di competenza. A tal fine, in applicazione delle direttive impartite dal Ministro dell’economia e delle finanze, cura in particolare l’analisi dei rischi e la gestione delle banche dati e svolge controlli, verifiche ed indagini con i poteri di polizia tributaria e giudiziaria attribuiti dalla legge al personale dell’Agenzia, anche attraverso la collaborazione con le altre autorità ed organismi nazionali, locali, dell’Unione Europea ed internazionali istituzionalmente preposti agli specifici ambiti operativi, tramite la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa;
  • gestione dei laboratori chimici, assicurando l’equilibrio fra costi e benefici, anche attraverso l’offerta di servizi specialistici ad altri enti, imprese e privati;
  • fornitura di servizi, nella materia di competenza, a privati, imprese e altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali e contrattuali;
  • promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall’articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo.
In riferimento invece ai concessionari, questi ultimi sono soggetti giuridici privati, aggiudicatari di concessione, ottenuta a seguito di procedura di selezione con gara pubblica (bando di gara), indetta dall’ADM, ovvero di adesione alla procedura di regolarizzazione (Legge n.190, articolo 1, comma 643, del 23 dicembre 2014), che autorizza detti soggetti alla raccolta dei giochi pubblici a distanza e/o attraverso una rete fisica di punti di raccolta. La definizione specifica per i concessionari di gioco adottata dal Decreto Legislativo 231 del 2007 è la seguente: “la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco”.
Con specifico riferimento invece al settore degli apparecchi da intrattenimento, per gestori (o distributori) sono da intendersi le imprese, anch’esse private, che ricevono dal concessionario il mandato per la distribuzione, l’installazione e la gestione delle attività di raccolta del gioco. In quanto proprietari degli apparecchi, successivamente affidati agli esercenti, essi garantiscono ai concessionari la conformità degli stessi alla normativa vigente. Ai sensi della normativa antiriciclaggio, di cui all’articolo 1, comma 3, lett. f), i distributori sono da intendersi “le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività”.
Nello stesso comparto troviamo gli esercenti, che ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. g) del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, sono i “titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l’attività di gioco”. Vale a dire i titolari degli esercizi pubblici in cui, ad esempio, le “macchinette” vengono installate. Essi, stipulando un contratto con i gestori, si impegnano a fornire lo spazio necessario alla collocazione degli apparecchi, l’alimentazione elettrica, nonché la custodia, in cambio di un corrispettivo proporzionale alle giocate.
Ciò detto, in Italia la raccolta dei giochi pubblici, affidata ai concessionari autorizzati, avviene su rete fisica, per il tramite dei punti di raccolta, e a distanza tramite canali di raccolta telematici, entrambi autorizzati dall’ADM.
Ottenuta l’autorizzazione dall’ADM, il concessionario attiva la rete dei punti di raccolta per l’esercizio dei giochi pubblici su rete fisica. L’attivazione dei suddetti punti di raccolta, in aderenza alle regole tecniche previste dal disciplinare o dalla convenzione di concessione, avviene solo all’esito positivo della verifica amministrativa effettuata dall’ADM e ad avvenuta comunicazione, da parte del concessionario, del possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente. Dunque, il concessionario è tenuto ad assicurare la gestione commerciale e tecnologica della rete dei punti di raccolta collegati al sistema del totalizzatore nazionale nel rispetto delle regole tecniche del disciplinare, delle disposizioni del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), delle altre norme di legge vigenti e delle disposizioni delle autorità pubbliche.
In virtù di quanto previsto dall’articolo 4 – rubricato “Obblighi generali del titolare” -, capo II “Obblighi e responsabilità del titolare”, dello “Schema di disciplinare per la raccolta delle scommesse di cui all’articolo 1, comma 643, lettera c) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”, il titolare della concessione è tenuto all’esercizio delle scommesse affidate nel disciplinare, attenendosi alle prescrizioni indicate nel disciplinare di raccolta delle scommesse garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle regole tecniche, nel rispetto delle disposizioni del T.U.L.P.S., nonché delle altre norme di legge vigenti e delle disposizioni delle autorità pubbliche.
In tal senso, il titolare (o concessionario) è tenuto a:
  1. mantenere per l’intera durata del disciplinare tutti i requisiti sottoscritti nella domanda di regolarizzazione di cui alle premesse, dimostrarne la persistenza a richiesta dell’ADM e comunicare ogni variazione relativa agli stessi, adottando le opportune misure per garantirne il rispetto da parte di tutti i soggetti che devono possedere i medesimi requisiti;
  2. assicurare la gestione tecnologica della rete dei punti di raccolta e lo scambio delle informazioni con il sistema di elaborazione;
  3. assicurare la gestione commerciale della rete dei punti di raccolta;
  4. porre in essere, ai sensi dell’articolo 1, comma 78, lettera b), punti 13) e 14) della Legge 13 dicembre 2010, n. 220, attività di informazione ai giocatori, relativamente ai regolamenti delle scommesse, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito, la promozione del gioco legale e responsabile e dei comportamenti responsabili di gioco, la vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, l’adozione delle misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la prevenzione di eventuali comportamenti ludopatici, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione dell’ADM;
  5. comunicare all’ADM per il preventivo assenso, con cadenza trimestrale, ed almeno trenta giorni prima del loro inizio, le iniziative e le campagne pubblicitarie e promozionali utili alla tutela dei minori rispetto all’accesso al gioco, organizzate dal titolare stesso, come previsto dall’articolo 2 del Decreto Direttoriale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 30 giugno 2011, n.1861;
  6. rispettare le disposizioni stabilite dall’ADM nell’utilizzo del logo istituzionale e del logo “gioco legale e responsabile”;
  7. adottare e diffondere la carta dei servizi secondo le indicazioni fornite dall’ADM;
  8. rispettare la vigente disciplina in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i relativi provvedimenti attuativi;
  9. rispettare la vigente normativa antimafia e, in particolare, produrre con frequenza annuale i dati necessari per la richiesta della informazione antimafia di cui all’articolo 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011;
  10. garantire il rispetto del divieto di gioco per i minori di età, impegnando in tal senso anche i soggetti con cui si intrattengono rapporti contrattuali per le attività oggetto del disciplinare.
Il titolare garantisce, per tutta la durata del disciplinare:
  1. la piena conformità delle dotazioni tecnologiche ai requisiti previsti dalle regole tecniche e dai successivi adeguamenti tecnologici;
  2. il funzionamento, l’efficienza e la qualità delle dotazioni tecnologiche, secondo le prescrizioni previste nelle regole tecniche;
  3. la completa, efficiente e tempestiva manutenzione delle dotazioni tecnologiche, impegnandosi a correggere tutte le criticità emergenti, nonché a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare nel periodo di utilizzo, sia negli impianti sia nelle apparecchiature.
Il legale rappresentante e gli altri componenti dell’organo di amministrazione della società titolare sono tenuti a rinnovare annualmente, entro il 31 gennaio, a partire dal 2015, la dichiarazione di insussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011, e successive modificazioni ed integrazioni. Ferma restando la sussistenza dei predetti requisiti, analoghe dichiarazioni devono essere rese in caso di modifica degli amministratori e dei legali rappresentanti, entro un mese dalla loro nomina.
Il concessionario ha facoltà di affidare la gestione dei punti di raccolta ai gestori ossia a soggetti giuridici privati, dotati di requisiti di capacità tecnica, organizzativo-finanziaria e morale, nonché della licenza di pubblica sicurezza.
Il concessionario stipula con il gestore un contratto di natura privatistica, approvato nei contenuti dall’ADM, secondo alcuni contenuti minimi, sanciti nell’articolo 15 – rubricato “Rapporti con i gestori dei punti di raccolta” – dello “Schema di disciplinare per la raccolta delle scommesse di cui all’articolo 1, comma 643, lettera c) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190”, e di seguito elencati:
  1. affidamento dell’attività di raccolta a soggetti dotati di requisiti di capacità tecnica, organizzativo-finanziaria e morale nonché della licenza di pubblica sicurezza con obbligo di denunciare al titolare la relativa perdita;
  2. indicazione dell’efficacia del contratto, comunque non superiore alla durata del disciplinare;
  3. disciplina delle cause e modalità del recesso delle parti dal contratto con un preavviso di almeno tre mesi;
  4. impegno ad effettuare le operazioni di raccolta, pagamento di vincite, rimborsi e connesse nel rispetto della vigente normativa e delle direttive dell’ADM e del titolare, con l’utilizzo delle apparecchiature fornite dal titolare stesso, astenendosi dal porre in essere condotte dirette ad alterarne il funzionamento ed i flussi di comunicazione;
  5. consenso all’accesso ed ai controlli da parte del titolare e dell’ADM o loro incaricati nei locali in cui si svolge attività di esercizio del gioco;
  6. entità della remunerazione del gestore del punto di raccolta e modalità di determinazione in funzione delle giocate raccolte con divieto di riaddebito a carico dei gestori in forma di canoni o in altra forma dei costi gravanti in via esclusiva sul titolare secondo le prescrizioni del disciplinare di raccolta delle scommesse;
  7. disciplina delle cause di risoluzione del contratto e della risoluzione unilaterale in caso di comportamenti irregolari o illegali e delle relative penali;
  8. divieto di cessione a qualsiasi titolo dell’autorizzazione, fatta salva la nomina di institori da sottoporre ad approvazione preventiva del titolare;
  9. obbligo di addestramento ed aggiornamento del personale impiegato;
  10. obbligo di utilizzo del materiale fornito dal titolare per l’esercizio del gioco;
  11. obbligo di pagare le somme dovute secondo le indicazioni del titolare e dell’ADM;
  12. obbligo di modificare il contenuto minimo del contratto su richiesta ed indicazioni dell’ADM in dipendenza di modifiche normative o necessità tecniche del comparto delle scommesse;
  13. obbligo di fornire all’ADM, ai giocatori, al titolare e alle altre autorità competenti le informazioni riguardanti l’attività di gioco;
  14. obbligo di sottoporre eventuali attività di promozione e comunicazione al preventivo parere del titolare che ne verifica la compatibilità con gli indirizzi dettati dall’ADM;
  15. obbligo di uniformarsi alle incombenze in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dalle disposizioni delle competenti autorità;
  16. impegno del gestore a garantire un orario minimo di apertura al pubblico su indicazione del titolare in accordo con le direttive dell’ADM;
  17. obbligo di conservazione del contratto almeno per il periodo di efficacia del disciplinare e per l’anno successivo.
È l’articolo 14 del succitato schema di disciplinare a richiamare gli adempimenti (del concessionario) relativi alla rete dei punti di raccolta, sancendo innanzitutto che “l’attivazione della rete dei punti di raccolta è subordinata alla realizzazione, da parte del titolare, della configurazione di rete, in conformità con quanto previsto dalle regole tecniche, alla redazione della relazione tecnica ed all’esito positivo della verifica di cui al successivo articolo 19”.
È lo stesso articolo 14 a stabilire che il titolare, relativamente alla conduzione della rete dei punti di raccolta, oltre ad osservare le prescrizioni previste nel disciplinare di raccolta delle scommesse e nelle regole tecniche, si impegna espressamente a:
  1. garantire la continuità ...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. Frontespizio
  3. Colophon
  4. INDICE
  5. Prefazione di Roberto Fanelli
  6. Premessa
  7. Capitolo 1: La filiera del gioco e l’infiltrazione mafiosa
  8. Capitolo 2: La normativa antiriciclaggio per il settore dei giochi
  9. Capitolo 3: Il “sistema” antiriciclaggio
  10. Capitolo 4: Gli obblighi antiriciclaggio a carico dei concessionari e degli esercenti
  11. Capitolo 5: Misure di mitigazione del rischio
  12. Capitolo 6: Le autorità di vigilanza del settore
  13. Capitolo 7: L’impianto sanzionatorio
  14. Conclusioni
  15. Bibliografia