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« Soprattutto grazie al diritto interno di matrice europea, ormai esteso a settori nevralgici del traffico negoziale, sta tornando d’attualità l’aktionenrechtliches Denken, ovvero il modo di pensare il ius attraverso le azioni tipico del
mondo romano antico. Rifiorisce pertanto l’interesse per le articolazioni processuali delle nuove e vecchie tutele sostanziali assicurate al singolo dalla legge, in conformità a una recuperata visione d’insieme che cessa di staccare le
une dalle altre.
Proprio con l’intento di offrire a chi opera nel concreto universo della giustizia una tangibile testimonianza di questo vistoso allargamento di prospettiva, nascono i volumi che vengono a comporre Il sistema dei rimedi.
Una fatica editoriale la cui cifra innovativa è dunque ravvisabile nell’impegno degli autori che concorrono alla sua realizzazione a valorizzare ciò che si deve chiedere al giudice quando si intenda far valere ciascuna delle pretese protette dalle norme vigenti così come interpretate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, approfondendo inoltre ogni problematica collaterale: in modo tale che risultino chiari al lettore non solo il tenore corretto della domanda da versare inizialmente nel processo e delle conclusioni da rassegnarvi poi, ma anche le parti da convenire per l’integrità del contraddittorio, l’organo giurisdizionale da adire perché competente, gli altri presupposti da rispettare, a partire dall’eventuale fase della mediazione obbligatoria, gli oneri di allegazione, specifica contestazione e probatori, i termini di prescrizione e decadenza e molto di più».
Luigi Garofalo

Domande frequenti

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Informazioni

Anno
2020
ISBN
9788833792095
Argomento
Law
Categoria
Civil Law

PARTE TERZA

I RIMEDI NELLA VENDITA INTERNAZIONALE

Capitolo XXII

I rimedi a favore del compratore nella Convenzione di Vienna del 1980

di Stefano Barbati

Sommario

Introduzione. – 1. Legge applicabile. – 2. Presupposti processuali. – 3. Legittimazione ed interesse ad agire. – 4. Causa petendi. – 5. Peculiarità del procedimento arbitrale. – 6. Rimedi a favore del compratore nella Convenzione di Vienna: introduzione. – 7. Quadro sinottico (individuazione del petitum sostanziale, o mediato, nei mezzi di tutela contemplati dalla Convenzione). – 8. Essenzialità dell’inadempimento: criteri discretivi. – 9. Inadempimento non essenziale: manutenzione del contratto e/o risarcimento dei danni. – 10. Inadempimento non essenziale: riparazione, riduzione del prezzo e/o risarcimento dei danni. – 11. Inosservanza non fondamentale da parte del venditore: rimedi. – 12. Inadempimento essenziale: manutenzione, risoluzione del contratto e/o risarcimento dei danni. – 13. Inadempimento essenziale: sostituzione, risoluzione del contratto, riduzione del prezzo e/o risarcimento dei danni. – 14. Rapporti fra diritto alla correzione dell’inadempimento da parte del venditore e mezzi di tutela a disposizione del compratore. – 15. Eccezione d’inadempimento a disposizione del compratore. – 16. Accordi derogatori e clausole standard.

Introduzione.

Al primo novembre 2018 la Convenzione di Vienna sulla vendita dei beni mobili risulta siglata da 89 Stati, mentre è stata ratificata ed è in vigore in 87 Paesi1.
In materia privatistica essa è probabilmente la Convenzione di diritto materiale uniforme di maggiore successo che la storia abbia finora registrato2, tanto che c’è chi ne ha proposto una ‘europeizzazione’, vale a dire una sua recezione a livello euro-unitario (a quel punto nella obbligatoria forma del Regolamento), attesa peraltro la sua vigenza in ventiquattro dei ventotto Stati membri (fanno appunto eccezione Irlanda, Malta, Portogallo e Regno Unito)3. Diritto sostanziale uniforme perché – come a tutti noto – essa detta una disciplina direttamente applicabile piuttosto che stabilire criteri di collegamento – ai fini dell’individuazione della legge applicabile – omologhi per tutti i Paesi aderenti alla Convenzione4.
Regolamentazione parziale perché parecchie materie restano fuori dall’ambito oggettivo di applicazione della legge uniforme del 1980: a titolo esemplificativo, richiamando l’art. 4, basti rammentare la validità del contratto e, soprattutto, il momento traslativo del diritto reale sul bene compravenduto (esclusione, quest’ultima, motivata dal non volere dirimere il contrasto fra gli ordinamenti ispirati al principio consensualistico e a quelli modellati invece sulla natura – romana – obbligatoria della vendita)5.

1. Legge applicabile.

A questo proposito si pone perciò il problema dell’individuazione della legge applicabile al rapporto nei campi non coperti della disciplina sostanziale uniforme del 1980.
Prima però occorre ricordare i due criteri di collegamento, enunciati nell’art. 1 della legge viennese, che fanno scattare la sua applicazione: della sua sfera di applicazione soggettiva (professionisti o imprenditori) si dirà a proposito della legittimazione ad agire; di quella oggettiva (compravendita di beni mobili) relativamente alla causa petendi.
Premesso che deve trattarsi di una fattispecie con elementi di estraneità, il che si ha quando le parti hanno sede o domicilio in Stati diversi6, la Convenzione si applica in prima battuta se entrambe le parti hanno sede in Stati (differenti) in cui la Convenzione è in vigore (vale a dire, all’1 novembre 2018, 87 degli 89 Paesi aderenti).
Se ciò non è (anche semplicemente perché soltanto una delle due parti ha sede o domicilio in uno Stato dove la Convenzione è in vigore, senza insistere sul caso in cui una delle due parti abbia sede o domicilio in Ghana o Venezuela, che hanno firmato la legge viennese senza tuttavia finora ratificarla)7, se non si dia l’ipotesi in cui entrambe le parti abbiano sede o domicilio in Stati (diversi) contraenti, si diceva, allora entra in gioco il secondo criterio di collegamento8, vale a dire «lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un Etat contractant», «when the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State», «cuando las normas de derecho internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado contractante», ossia che le norme di diritto internazionale privato conducano all’applicazione della legge di uno Stato contraente.
Ovviamente si tratterà della legge internazional-privatistica vigente nello Stato di fronte a cui la causa è radicata9 (su quale sia astrattamente tale Stato si veda oltre, § 2, a proposito dei presupposti processuali).
Il rinvio è poi da intendersi fatto, da parte della Convenzione, alle norme sostanziali piuttosto che a quelle di diritto internazionale privato, in modo da evitare il fenomeno del rinvio indietro o del rinvio oltre10.
Quando il giudice sia un organo giudiziario radicato in uno dei ventotto Stati membri dell’Unione Europea, egli dovrà applicare il Regolamento 593/2008/CE, in forza del quale la legge applicabile al contratto di vendita, in una fattispecie con elementi di estraneità, è sostanzialmente quella del Paese in cui il venditore ha la sua residenza abituale. Se in quest’ultimo Stato la Convenzione è in vigore, essa troverà allora applicazione, nonostante una delle due parti abbia sede o domicilio in uno Stato dove la legge uniforme viennese ancora non vige (come nell’ipotesi del compratore portoghese, si ipotizzi domiciliato nel Nord della nazione lusitana [ad esempio, Oporto], convenuto in Portogallo dal venditore spagnolo, si ipotizzi avente sede in Galizia, a Vigo, per la contestazione della legittimità della risoluzione dichiarata dal compratore e la contestuale richiesta di risarcimento dei danni). L’ipotesi in cui nessuna delle due parti abbia sede o domicilio in uno Stato in cui la Convenzione è in vigore ed essa ciò non di meno si applichi alla fattispecie ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), della legge viennese è in effetti ardua a verificarsi, sebbene non del tutto impossibile, nel complicato gioco ad incastri che è il diritto internazionale privato, specialmente quando non uniforme bensì nazionale: l’approfondimento del punto non rientra negli scopi di questo contributo11.
Quanto invece interessa maggiormente notare è un altro fattore, di una certa frequenza, che incide sull’applicabilità dell’art. 1 in generale12, vale a dire l’autonomia delle parti, che si traduce nel caso di specie nell’indicazione, da parte di esse, della legge applicabile al contratto di vendita fra di esse concluso.
Quest’ultima possibilità – l’indicazione cioè della legge applicabile – è conforme a quanto dispone l’art. 6 della legge uniforme del 1980, ai sensi del quale le parti possano escludere l’applicazione della Convenzione (o derogare rispetto a qualsiasi disposizione in essa contenuta oppure modificarne gli effetti, aspetto sul quale si veda oltre, § 16)13.
In trent’anni di applicazione della legge viennese è naturalmente venuta all’attenzione della giurisprudenza la clausola con cui le parti rinviano all’applicazione di una legge nazionale.
Simili clausole hanno posto al potere decisionale dei giudici e alla riflessione della dottrina il problema se esse valgano o meno ad escludere – tacitamente14 – l’applicazione della Convenzione.
Rinunciando ovviamente a qualunque pretesa di unanimità sul punto, si deve rilevare che la risposta del tutto prevalente (e ben rappresentata, per inciso, ...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. Frontespizio
  3. Colophon
  4. INDICE SOMMARIO
  5. PARTE PRIMA – I RIMEDI NELLA VENDITA DI BENI MOBILI
  6. PARTE SECONDA – I RIMEDI NELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO
  7. PARTE TERZA – I RIMEDI NELLA VENDITA INTERNAZIONALE