LA CORNICE DEL 110
Trainanti cappotto e impianti di climatizzazione
di Luca De Stefani
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (fino al 31 dicembre 2022 per gli Iacp), è stata introdotta una nuova percentuale di detrazione Irpef e Ires del 110% nell’ambito dell’ecobonus, già agevolato con le percentuali del 50-65-7075-80-85%, le quali rimangono ancora in vigore, se non si rispetteranno i nuovi requisiti del decreto Rilancio (si veda la tabella nelle pagine precedenti). In particolare, sono stati introdotti tre nuovi interventi, agevolati al 110%: la «sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti» sugli «edifici unifamiliari» o sulle «parti comuni degli edifici» e l’isolamento termico. Questi interventi sono chiamati «trainanti», perché se vengono effettuati trainano al 110% anche altri interventi dell’ecobonus, oltre che l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di impianti solari fotovoltaici o di sistemi di accumulo. La norma non precisa da quando si applicherà questa nuova percentuale del 110% all’ecobonus trainato, ma la relazione al decreto ha chiarito che riguarderà solo le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (fino al 31 dicembre 2022 per gli Iacp). Per tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», oggi agevolati al 50-70-75-80-85%, la percentuale è stata elevata al 110%, senza che sia necessario aver sostenuto «almeno uno» dei tre nuovi interventi «trainanti». Spetta il superbonus del 110% per il fotovoltaico e i sistemi di accumulo, anche senza il traino di uno dei tre interventi «trainanti», ma anche se viene effettuato il sismabonus (che in questo caso, quindi, diventa «trainante»).
Ecobonus
Gli interventi dell’ecobonus «trainati» al 110% da uno dei tre interventi «trainanti» dovranno essere ripartiti in cinque anni e non in 10 anni, come invece previsto per l’ecobonus al 50-65-70-75-80-85 per cento. Il chiarimento è contenuto nell’esempio 1 della Guida dell’agenzia delle Entrate del 24 luglio 2020.
Edifici vincolati
Anche se non vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi «trainanti», la detrazione Irpef o Ires del 110%, in dieci anni spetta a tutti gli interventi sul risparmio energetico «qualificato» effettuati sugli edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/04) o per quelli in cui gli interventi «trainanti» sono vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali. In questi casi, devono comunque essere rispettate le condizioni (di cui all’articolo 1, comma 3, del Dl 34/20), richieste:
■ dai requisiti tecnici dei Dm 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008, che dovevano essere aggiornati da un decreto attuativo Mef-Mise, entro il 1° marzo 2019;
■ relativamente all’aumento della classe energetica (articolo 119, comma 2, Dl 34/2020 e Guida dell’agenzia delle Entrate sul superbonus del 24 luglio 2020, esempio 7). Si ritengono anche applicabili tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per beneficiare del superbonus del 110% per l’ecobonus, quindi, quelli dell’articolo 119, comma 9, Dl 34/20 e quelli del comma 10, relativamente ad un «numero massimo di due unità immobiliari», per le persone fisiche.
Demolizione e ricostruzione
Anche senza dover effettuare almeno uno dei tre interventi «trainanti», possono beneficiare della detrazione Irpef e Ires del 110%, prevista per l’ecobonus (in 5 anni), anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/01, i quali dal 17 luglio 2020, possono prevedere non solo «sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche» diversi rispetto a quelli preesistenti, ma anche «incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana». Per questi interventi, non è necessario effettuare almeno uno dei tre interventi «trainanti», pertanto, la ricostruzione, ad esempio, può essere altamente isolante, anche senza dover utilizzare, per i materiali, criteri ambientali minimi del Dm dell’ambiente 11 ottobre 2017. Dovranno essere rispettate le condizioni previste dai requisiti tecnici dei DM 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (non sembra anche quelli dell’aumento delle classi energetiche). Relativamente ai limiti di spesa, poi, si applicano gli stessi che si utilizzano per il super bonus del 110% dedicato all’ecobonus e ai tre interventi «trainanti». Si ritiene poi che debbano essere rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi dell’articolo 119, comma 9, Dl 34/20 (condomìni su parti comuni, «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni»), oltre che quelli del comma 10, relativamente a un «numero massimo di due unità immobiliari», per le persone fisiche.
I dubbi da sciogliere
La Guida delle Entrate del 24 luglio 2020 sul super bonus, a pagina 4, dice che le misure antisismiche sono interventi «trainanti» non solo per i pannelli fotovoltaici e i sistemi di accumulo, ma anche per l’ecobonus e per le colonnine. Questo traino, però, non è previsto dalla normativa. Successivamente, infatti, nello specifico capitolo dedicato all’ecobonus, a pagina 10, la Guida chiarisce che il 110% per questi interventi si ottiene solo se sono eseguiti «congiuntamente ad almeno uno degli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti», pertanto non grazie agli interventi antisismici. Questa rettifica, invece, non è stata indicata a pagina 12 per le colonnine, ma si consiglia di seguire la norma e di agevolare l’installazione di questi impianti solo se trainata da almeno uno dei tre interventi «trainanti» dell’articolo 119, comma 1, Dl 34/20.
Vecchio sismabonus al 110%
Per ottenere il superbonus del 110% per gli interventi antisismici, non è necessario avere effettuato almeno uno dai tre interventi «trainanti». Nonostante l’introduzione del super bonus del 110%, tutte le detrazioni previste per gli interventi antisismici cosiddetti «speciali» sono rimaste ancora in vigore (fino al 31 dicembre 2021) e non sono influenzate dalle condizioni oggettive e soggettive del super bonus. Pertanto, se non si rispettano i nuovi criteri del Dl Rilancio, ad esempio, perché si tratta di un’impresa o di un professionista che detiene un’unità autonoma, non in condomìnio, si possono comunque applicare le vecchie agevolazioni fiscali. Invece, chi vuole beneficiare del 110% deve rispettare sia i requisiti del Dl Rilancio sia quelli dell’articolo 16 del Dl 63/13. Quindi solo i condomìni, i privati e gli altri particolari soggetti dell’articolo 119, comma 9, del Dl 34/20, possono beneficiare della detrazione Irpef (e Ires per i condòmini soggetti Ires) del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per gli interventi antisismici dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, su «costruzioni adibite ad abitazione» (non ad attività produttive, per la circolare 24/E/20, paragrafi 2 e 2.1.4 e per le Faq 3 e 5 della Guida delle Entrate del 24 luglio 2020), situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
Monitoraggio strutturale
La detrazione del 110% per il sismabonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, quando sia eseguita insieme a uno degli interventi previsti dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, Dl 63/13, nel rispetto dei limiti di spesa previsti (articolo 119, comma 4-bis, Dl 34/20).
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Iva al 10% per i lavori legati all’ecobonus
di Luca De Stefani
Agli interventi agevolati con il super bonus del 110%, l’aliquota Iva applicabile può essere del 4%, del 10% o del 22%, a seconda del tipo di bene o di servizio acquistato, del tipo di unità immobiliare in cui viene effettuato l’intervento e del tipo di eventuale autorizzazione comunale che viene richiesta. Ci concentriamo sull’Iva agevolata al 10% che riguarda la maggior parte dei lavori legati al 110 per cento.
L’utilizzo congiunto della super detrazione del 110% con l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10% è possibile per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, di prestazione d’opera o di fornitura con posa in opera, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per i restauri e risanamenti conservativi e le ristrutturazioni edilizie (articolo 3, comma 1, lettere a, b, c, d, Dpr 380/01) su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, comprensive dei «beni finiti» (con limitazioni per i beni significativi) e delle materie prime e semilavorate (articolo 7, comma 1, lettera b, legge 23 dicembre 1999, numero 488). Ad esempio, l’intervento «trainante» al 110% relativo alla sostituzione della caldaia con le nuove caratteristiche richieste (risoluzioni Dre Lombardia 69429/99, e 1509/99) e quello trainato al 110% relativo alla sostituzione degli infissi esterni, serramenti e persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso (circolare ministeriale 24 febbraio 1998, n. 57/E), sono delle manutenzioni straordinarie.
L’aliquota Iva al 10% è applicabile anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, subappalto o d’opera, per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica (quindi, non per le manutenzioni) su qualsiasi fabbricato (quindi, non solo abitativo), comprensive dei «beni finiti» e delle materie prime e semilavorate. Può essere agevolato, con Iva al 10% anche l’acquisto di «beni finiti» (escluse, quindi, le materie prime e semilavorate), compresi i servizi accessori di posa in opera (qui prevale correttamente la fornitura), destinati a interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o urbanistica su qualsiasi fabbricato.
Le persone fisiche calcolano la detrazione Irpef del 110% sulle spese per gli interventi edili sull’importo della fattura, comprensivo di Iva.
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INTERVENTI TRAINANTI 1 E 2
Occorre garantire il doppio salto di classe
di Luca Rollino
L’articolo 119 del Dl 34/20 dispone, ai commi 1, 2 e 3, che le detrazioni per interventi di efficienza energetica si applichino nella misura del 110% per le spese sostenute (dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021) per tre tipologie di interventi definiti trainanti, in quanto consentono di garantire l’applicazione dell’aliquota del 110% anche a tutti gli interventi di riqualificazione energetica incentivati con aliquota ordinaria (tra il 50% e il 75%).
Il «cappotto»
Il primo intervento “trainante” è rappresentato dall’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi (Cam) di cui al Dm 11 ottobre 2017. I decreti attuativi prevedono un incremento prestazionale dei requisiti per l’accesso alla detrazione. Gli interventi iniziati prima della loro entrata in vigore possono fruire dei più “blandi” limiti previsti dal decreto del 26 gennaio 2010. Differenti sono le soluzioni tecnologiche utilizzabili per garantire il requisito richiesto, e queste tecnologie non sono esclusive tra loro. Si possono avere tre possibili soluzioni di intervento, non per forza esclusive tra loro:
1. isolamento dall’esterno, o “ca...