La tutela comunitaria del passeggero tra normativa e giurisprudenza
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La tutela comunitaria del passeggero tra normativa e giurisprudenza

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La tutela comunitaria del passeggero tra normativa e giurisprudenza

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Da tempo l’attenzione del Legislatore comunitario è rivolta a rafforzare i diritti del passeggero quale contraente debole del contratto di trasporto perseguendo l’obiettivo di colmare le lacune riscontrate nella disciplina convenzionale uniforme (e unimodale) di settore, a causa delle mancate ratifiche degli Stati membri, o di introdurre regole più favorevoli di quelle stabilite dalle convenzioni medesime.
I passeggeri necessitavano di un corpus di regole comuni finalizzate a renderli edotti dei propri diritti al verificarsi di problemi insorti durante un viaggio, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto o dal fatto che tale viaggio fosse effettuato completamente all’interno di uno stesso Paese, in seno all’Unione Europea oppure oltrepassando i suoi confini.
La nuova stagione politica, inaugurata dall’UE agli inizi del nuovo secolo in tema di trasporti, esprime la tendenza ad armonizzare la tutela del passeggero, nell’ottica di introdurre un quadro uniforme che, pur tenendo in debito conto le differenze riscontrabili tra le varie modalità di trasporto, risponda all’esigenza di offrire una protezione adeguata a fronte dell’eventuale inadempimento del vettore. Si tratta di una tendenza che si manifesta tanto in senso orizzontale, nella misura in cui si tenta di costituire una struttura di diritti esercitabili a prescindere dal mezzo prescelto, tanto in senso verticale ed in relazione a ciascuna tipologia di trasporto, al fine di tutelare la posizione dell’utente in rapporto al contenuto delle prestazioni oggetto dello specifico contratto stipulato.
La prospettiva di tutela orizzontale è stata elaborata a partire dal Libro Bianco UE dei Trasporti del 2001 in attuazione degli articoli 91, paragrafo 1, e 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel quadro della politica comune dei trasporti, dando così vita ad un sistema integrato di norme, una sorta – per così dire – di “diritto dei passeggeri”, complementare rispetto alla tradizionale disciplina consumeristica, attraverso l’individuazione di un complesso di principi e di diritti comuni ai passeggeri in tutte le modalità dei trasporti medesimi, che rappresenta un segnale di transizione verso l’adozione di una visione intermodale rispetto all’approccio unimodale adottato finora. L’Avvocato Alfonso Mignone è il Presidente del Propeller di Salerno – The International Propeller Clubs – che ha lo scopo di promuovere, appoggiare e sviluppare le attività marittime allo scopo di migliorare le relazioni umane ed i rapporti internazionali

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Informazioni

Editore
Passerino
Anno
2020
ISBN
9788835354505

REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, e l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1) l’azione dell’Unione nel settore del trasporto marittimo e delle vie navigabili interne dovrebbe essere rivolta, fra l’altro, a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, simile a quella offerta da altri modi di trasporto. Inoltre, andrebbero tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(2) Poiché il passeggero che viaggia via mare e per vie navigabili interne è la parte più debole nel contratto di trasporto, è opportuno garantire a tutti i detti passeggeri un livello minimo di protezione. Nulla dovrebbe impedire ai vettori di offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli di quelle fissate nel presente regolamento. Nel contempo, lo scopo del presente regolamento non è di interferire nelle relazioni commerciali tra imprese concernenti il trasporto di merci. In particolare, gli accordi tra un trasportatore e un vettore non dovrebbero configurarsi come contratti di trasporto ai sensi del presente regolamento e non dovrebbero quindi conferire al trasportatore o ai suoi dipendenti il diritto a una compensazione economica ai sensi del presente regolamento in caso di ritardi.

(3) La protezione dei passeggeri dovrebbe contemplare non solo i servizi passeggeri tra porti situati nel territorio degli Stati membri, ma anche quelli tra tali porti e porti situati fuori dal territorio degli Stati membri, tenendo conto del rischio di distorsioni di concorrenza sul mercato dei trasporti di passeggeri. Pertanto, ai fini del presente regolamento la definizione «vettore dell'Unione» dovrebbe essere interpretata nel senso più ampio possibile, senza tuttavia compromettere altri atti giuridici dell’Unione, come il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (3) e il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (4).

(4) Il mercato interno dei servizi passeggeri via mare e per vie navigabili interne dovrebbe andare a vantaggio dei cittadini in generale. È pertanto opportuno garantire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o altri motivi, la possibilità di fruire dei servizi passeggeri e delle crociere a condizioni simili a quelle a disposizione degli altri cittadini. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini per quanto riguarda la libera circolazione, la libertà di scelta e la non discriminazione. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’uso dei trasporti pubblici e l’uso di biglietti integrati al fine di ottimizzare l’uso e l’interoperabilità dei diversi operatori e delle modalità di trasporto.

(5) Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’uso dei trasporti pubblici e l’uso di biglietti integrati al fine di ottimizzare l’uso e l’interoperabilità dei diversi operatori e delle modalità di trasporto.

(6) Alla luce dell’articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di fornire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare via mare e per vie navigabili interne a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, si dovrebbero stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Queste persone dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non esserne escluse, se non per giustificati motivi di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti. Esse dovrebbero godere del diritto di assistenza nei porti e a bordo delle navi da passeggeri. Per favorire l’inclusione sociale, l’assistenza in questione dovrebbe essere fornita alle persone interessate gratuitamente. I vettori dovrebbero fissare condizioni d’accesso, di preferenza sulla base del sistema europeo di normalizzazione.

(7) Nella progettazione di porti e terminali nuovi, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione profonda, gli organi responsabili dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, in particolare per quanto concerne l'accessibilità, prestando particolare attenzione alle esigenze che discendono dal principio della «progettazione per tutti». I vettori dovrebbero tenere conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento delle navi da passeggeri, in conformità della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (5) e della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (6).

(8) L’assistenza fornita nei porti situati sul territorio di uno Stato membro dovrebbe, tra l’altro, permettere alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di spostarsi da un determinato punto di arrivo in un porto a una nave da passeggeri e da una nave da passeggeri a un determinato punto di partenza in un porto, inclusi l’imbarco e lo sbarco.

(9) Nell’organizzare l’assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, nonché la formazione del proprio personale, i vettori dovrebbero collaborare con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta. Nel fare ciò, essi dovrebbero altresì tener conto delle pertinenti disposizioni della convenzione internazionale e del codice sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, nonché della raccomandazione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e delle persone con disabilità.

(10) Le disposizioni relative all’imbarco di persone con disabilità o di persone a mobilità ridotta non dovrebbero pregiudicare le vigenti norme generali in materia di imbarco di passeggeri stabilite a livello internazionale, dell’Unione o nazionale.

(11) Gli atti giuridici dell’Unione sui diritti dei passeggeri dovrebbero tenere conto delle esigenze dei passeggeri, in particolare delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, di utilizzare modalità di trasporto diverse e di passare agevolmente da una modalità all’altra, fatti salvi i regolamenti applicabili in materia di sicurezza per il funzionamento delle navi.

(12) I passeggeri dovrebbero essere adeguatamente informati in caso di cancellazione o ritardo di un servizio passeggeri o di una crociera. Tali informazioni dovrebbero aiutare i passeggeri a prendere le misure del caso e, se necessario, a ottenere informazioni circa collegamenti alternativi.

(13) Si dovrebbero ridurre gli inconvenienti subiti dai passeggeri a causa della cancellazione del viaggio o di lunghi ritardi. A tale scopo i passeggeri dovrebbero ricevere la necessaria assistenza e avere la possibilità di cancellare il viaggio e ottenere il rimborso del biglietto o il trasporto alternativo a condizioni soddisfacenti. Una sistemazione adeguata per i passeggeri non deve necessariamente comprendere stanze d’albergo, ma può anche comprendere qualsiasi altra sistemazione disponibile, a seconda in particolare delle circostanze relative a ogni situazione specifica, ai veicoli dei passeggeri e alle caratteristiche della nave. A tal proposito e in casi debitamente giustificati e in circostanze straordinarie e urgenti, i vettori dovrebbero poter beneficiare appieno delle strutture pertinenti disponibili, in cooperazione con le autorità civili.

(14) I vettori dovrebbero prevedere una compensazione economica per i passeggeri in caso di cancellazione o ritardo di un servizio, in percentuale del prezzo del biglietto, tranne quando la cancellazione o il ritardo è dovuto a condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o a circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate neppure prendendo tutte le misure ragionevoli.

(15) Ai vettori dovrebbe incombere l’onere, in conformità dei principi generalmente riconosciuti, di provare che la cancellazione o il ritardo è dovuto a tali condizioni meteorologiche o circostanze eccezionali.

(16) Le condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave dovrebbero comprendere, in via non esclusiva, forti venti, mare agitato, forti correnti, presenza pericolosa di ghiaccio e livelli dell’acqua estremamente alti o bassi, uragani, tornado e inondazioni.

(17) Le circostanze eccezionali dovrebbero comprendere, in via non esclusiva, le calamità naturali come incendi e terremoti, gli attentati terroristici, le guerre e i conflitti armati militari o civili, le insurrezioni, la confisca militare o illegale, i conflitti tra le parti sociali, lo sbarco di persone ammalate, ferite o decedute, le operazioni di ricerca e salvataggio in mare o nelle acque interne, le misure necessarie a tutela dell’ambiente, le decisioni prese dagli organi di gestione del traffico o dalle autorità portuali o le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché per rispondere a esigenze di trasporto urgenti.

(18) Con la partecipazione degli operatori interessati, delle organizzazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri, delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, i vettori dovrebbero collaborare per adottare disposizioni a livello nazionale o europeo volte a migliorare l’attenzione e l’assistenza prestata ai passeggeri ogni qualvolta il loro viaggio sia interrotto, in particolare in caso di lunghi ritardi o cancellazione del viaggio. Gli organismi nazionali preposti all’esecuzione dovrebbero essere informati su tali disposizioni.

(19) La Corte di giustizia dell’Unione europea ha già stabilito che i problemi all’origine di cancellazioni o ritardi possono essere considerati come circostanze eccezionali solamente se derivano da eventi che non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore in questione e sfuggono al suo effettivo controllo. Occorre sottolineare che le condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave van...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. La tutela comunitaria del passeggero tra normativa e giurisprudenza
  3. Indice
  4. Premessa
  5. I diritti del passeggero nel trasporto aereo
  6. I diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario
  7. I diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo
  8. I diritti dei passeggeri nel trasporto via autobus
  9. Appendice normativa
  10. REGOLAMENTO (CE) n. 261/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91
  11. CONVENZIONE PER L’UNIFICAZIONE DI ALCUNE NORME RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE (Parte relativa al trasporto passeggeri) firmata a Montreal il 28 maggio 1999 ratificata in Italia con Legge 10 gennaio 2004, n. 12
  12. REGOLAMENTO (CE) N. 1371/2007 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
  13. REGOLAMENTO (UE) N. 392/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente
  14. REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
  15. Bibliografia essenziale