La figura giuridica del soccorritore (aspetti normativi, giuridici e formativi)
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La figura giuridica del soccorritore (aspetti normativi, giuridici e formativi)

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La figura giuridica del soccorritore (aspetti normativi, giuridici e formativi)

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Questo testo è l'unico lavoro il cui scopo è quello di informare e formare in modo specifico e accurato tutti volontari operanti nell'emergenza-urgenza territoriale sottolineando il ruolo giuridico e soprattutto le responsabilità civile, amministrativa e penale che i soccorritori ignorano e che non vengono affrontate nei diversissimi corsi di formazione regionali.

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Informazioni

Anno
2017
ISBN
9788892687912
IL SOCCORRITORE VOLONTARIO
Il volontario è colui che presta la propria opera gratuitamente e spontaneamente, senza vincoli contrattuali, tramite l’organizzazione cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, solo per fini di solidarietà
LA FIGURA GIURIDICA DEL SOCCORRITORE
In Italia non esiste ancora una disciplina specifica per il soccorritore che svolge servizio nel soccorso extra ospedaliero.
Pertanto, la normativa cui occorre far riferimento va ricercata nella legge n. 266/91 sul volontariato, nella legge di riforma sanitaria n. 833/78, nel Codice Penale e nella Costituzione.
Prima della legge sul volontariato del 1991, le regolamentazione giuridica delle associazioni di volontariato che fornivano interventi di primo soccorso aveva la sua fonte normativa nell’art. 45 della legge di riforma sanitaria (legge n. 833/1978); tale norma riconosce la funzione delle suddette associazioni aventi le finalità di concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), precisando che i rapporti tra le ASL e le Associazioni di volontariato sono regolamentati da apposite convenzioni. Riguardo la natura giuridica dell’attività espletata nulla veniva indicato.
Con la legge n. 266/1991, che è una legge quadro e dunque indica dei criteri di massima ai quali devono attenersi le Regioni nell’emanare la normativa che disciplina nel territorio le varie associazioni, qualcosa è cambiato: l’importanza sociale del volontariato è stata sancita e ne sono stati precisati il contenuto e le modalità ma, nonostante ciò, si continua a non trovare alcun riferimento riguardo la veste giuridica dei volontari e in particolare non si specifica se il soccorritore possa o meno avere la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Nella fattispecie, la Regione Veneto ha emanato le norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato nel 1993 con la legge regionale n. 40 del 30-08-1993.
Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo quando è necessario al loro regolare funzionamento (1.)
Può configurarsi come volontariato anche l'attività dei soci delle cooperative di solidarietà sociale, istituite con la legge n. 381 del 1991 e finalizzate alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sia attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, sia mediante lo svolgimento di diverse attività con l'impiego lavorativo di persone svantaggiate.
Ai sensi dell'art. 3 della legge ai soci volontari di tali cooperative non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; inoltre, ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
Può qualificarsi come volontario anche il lavoro prestato in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 ovvero associazioni, fondazioni e cooperative aventi come esclusivo oggetto sociale il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 2000. Anche l'art. 18 di tale legge, precisa che, l'operatività delle associazioni, è assicurata dall'attività svolta dai volontari in forma libera e gratuita (2.)
LA RESPONSABILITÀ PENALE deriva dalla violazione delle norme sanzionatorie contenute nel codice penale e in leggi penali speciali. Sono considerati reati i fatti più gravi e lesivi di beni e valori tutelati dall'ordinamento; la responsabilità penale è strettamente personale e si accerta a seguito di un processo penale; il processo penale nasce con la notizia di reato, che perviene al Pubblico Ministero, magistrato della Procura della Repubblica, da forze di polizia, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o anche come querela o denuncia di semplici cittadini; egli ne vaglia la fondatezza mediante indagini, al cui esito può chiedere l'archiviazione del caso o formulare un'accusa davanti a un Giudice Penale.
LA RESPONSABILITÀ CIVILE deriva dalla contrapposizione fra due soggetti; si accerta con un processo, che nasce da una domanda, rivolta al Giudice Civile in base ad un atto introduttivo del giudizio; la decisione del Giudice, fondata sulle prove addotte dalle parti, regola il rapporto tra i due soggetti ovvero produce obbligo di risarcire il danno; è tipica della responsabilità civile a differenza di quella penale la possibilità di trasferimento dell'obbligo del risarcimento su un altro soggetto: per le Associazioni di volontariato è obbligatoria l'assicurazione sulla responsabilità civile e per infortuni, ai sensi della Legge quadro sul Volontariato 266/91.
Le due forme di responsabilità e di giudizio di cui s'è detto si collocano all'interno dell'ordinamento giudiziario statuale. Non va tuttavia dimenticata la cosiddetta responsabilità amministrativa nei confronti della propria struttura di lavoro, la responsabilità deontologica che deriva dalla violazione dei doveri morali di un incaricato di pubblico servizio e di operatore sanitario quale è il Soccorritore Volontario; essa può essere formalizzata nel contratto di lavoro per i dipendenti e i prestatori d’opera (Medici, Infermieri ecc.), nello statuto e nel regolamento della eventuale associazione di appartenenza.
La responsabilità penale e quella civile possono attivarsi, nel campo dell'attività di soccorritore, sulla base di criteri comuni, per quanto riguarda la cosiddetta responsabilità per colpa, si risponde per condotte determinate da negligenza (il mancato adeguamento del proprio comportamento a ciò che rende il tipo di azione compiuta non nocivo per altri) imprudenza (violazione di regole non formalizzate che sconsigliano di compiere certe azioni o di compierle in un certo modo) imperizia (insufficiente conoscenza delle regole tecniche di competenza e abilità valevoli per determinate attività); oppure per violazione di leggi, regolamenti (fonti giuridiche pubbliche formalizzate) ordini e discipline (fonti private formalizzate che regolano i comportamenti da tenere).
Sono come detto criteri che valgono sia per la responsabilità penale che per la responsabilità civile, e che devono indurre i soccorritori a svolgere solo le attività in cui sono in grado di agire con competenza ed efficacia; e, correlativamente, i responsabili a verificare costantemente la destinazione dei soccorritori solo ai compiti che sono in grado di svolgere con competenza ed efficacia.
LA FORMAZIONE
LINEE GUIDA SU FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO PERMANENTE
DEL PERSONALE OPERANTE NEL SISTEMA DI EMERGENZA/URGENZA
PRINCIPI GENERALI
I programmi di formazione e aggiornamento e la relativa certificazione sono definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome.
Il personale operante nel sistema dell'emergenza - urgenza deve sostenere un percorso formativo uniforme, prescindendo dall'appartenenza al Servizio Sanitario Nazionale e/o ad Enti, Associazioni di Volontariato.
Restano ferme le rispettive competenze, gli ambiti professionali, nonché' la specifica formazione di base di ciascuna figura.
L'obiettivo generale è rappresentato dalla qualità delle cure mediante l'integrazione funzionale ed operativa di ogni settore del sistema dell'emergenza - urgenza sanitaria (Centrali Operative, Mezzi di soccorso, Punti di Primo Intervento, Pronto Soccorso ospedaliero, Dipartimento di Emergenza - Urgenza e Accettazione di I e II livello). La formazione e' lo strumento a disposizione di tutto il personale che opera nel sistema per favorirne l'integrazione.
Il personale volontario o dipendente di pertinenza delle Organizzazioni di cui art. 5. commi 2 e 3 del D.P.R. 27/3/92)(inclusi gli autisti) che svolge la sua attività sui mezzi di soccorso di base e avanzati del "sistema 118", deve essere in possesso della qualifica di Soccorritore.
Tale qualifica viene conferita dopo la frequenza ed il superamento di un apposito corso, secondo modalità organizzative definite in ambito regionale.
Il Soccorritore deve possedere, inoltre, le conoscenze di base e le capacità utili per l'espletamento delle attività inerenti il trasporto ordinario per conto del S.S.N., secondo programmi, modalità di svolgimento e verifiche da stabilirsi a livello regionale.
Nello svolgimento dei percorsi formativi, programmati e coordinati dalle Centrali Operative del 118 territorialmente competenti, le Regioni e le Province Autonome possono avvalersi anche di Enti e Associazioni di volontariato convenzionati aventi articolazione regionale.
Il personale Soccorritore, operante nel sistema dell'emergenza - urgenza sanitaria ed in particolare nel "sistema 118", deve ricevere una formazione che rispetti gli stessi requisiti di uniformità del personale sanitario.
I programmi dei corsi hanno lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi formativi che assicurino conoscenza, operatività e comportamenti tali da garantire un livello idoneo di prestazioni.
1) Livello di formazione di base specifica
Obiettivi assistenziali e organizzativi
1. conoscenza dei sistemi di autoprotezione e sicurezza;
2. conoscenza delle procedure di triage extraospedaliera;
3. nozioni di organizzazione del sistema di emergenza sanitaria;
4. conoscenza e abilità nelle manovre di supporto alle funzioni
vitali di base e utilizzo del defibrillatore semiautomatico;
5. conoscenza e abilità nelle manovre di immobilizzazione e gestione del paziente traumatizzato;
6. conoscenza dei protocolli attivati all'interno della Centrale Operativa e sui mezzi di soccorso;
7. conoscenza dei protocolli attivati nelle strutture ospedaliere ed extra ospedaliere inserite nel sistema dell'emergenza – urgenza sanitaria;
8. conoscenza dei protocolli di coordinamento con gli...

Indice dei contenuti

  1. Cover
  2. Indice
  3. Frontespizio
  4. INTRODUZIONE
  5. PROFILI D IRESPONSABILITÀ PENALE DEL VOLONTARIO DEL SOCCORSO
  6. 2) DIRITTI E DOVERI DEL SOCCORRITORE
  7. 3) PROFILIDIRESPONSABILITÀ
  8. 4) RESPONSABILITÀ PENALE
  9. 5) QUANDO IL CODICE PENALE AIUTA IL VOLONTARIO SOCCORRITORE
  10. 6)RESPONSABILITÀ CIVILE
  11. 7)PROBLEMATICHE PARTICOLARI APPROCCIO ALLA SCENA DI UN DELITTO
  12. LA GUIDA DEL VEICOLO DI SOCCORSO IN EMERGENZA
  13. BIBLIOGRAFIA NOTE BIOGRAFICHE SULL’AUTORE
  14. Note