Difetto di legittimazione
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In linea generale, si può affermare che, al ricorrente, viene attribuita la qualità di parte, quando propone ricorso nanti la Commissione Tributaria, mentre, al resistente, viene attribuita tale qualità, in quanto è destinatario della domanda contenuta nel ricorso e della sentenza relativa. Conseguentemente, la legittimazione ad agire è attribuita al titolare della posizione giuridica soggettiva, per la quale si chiede la tutela giurisdizionale, mentre, il resistente è legittimato, in quanto, nei suoi confronti, si è instaurato il processo tributario, che si conclude con un provvedimento giurisdizionale richiesto dallo stesso soggetto legittimato ad agire. Questi soggetti, che assumono la denominazione di parte e controparte, saranno oggetto di un approfondito esame nell'immediato proseguo della trattazione.
Nel processo tributario il tema delle parti, della relativa assistenza e della rappresentanza, è fra quelli che hanno sollevato maggiore interesse e perplessità, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

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Informazioni

Anno
2018
ISBN
9788827813782

Conclusioni

Il Giudice di Secondo Grado ha affermato, che il soggetto ricorrente in Primo Grado è diverso rispetto ai successivi, perciò non legittimato ad impugnare, nanti la Commissione Tributaria Regionale di Sassari Sezione Staccata di Sassari, ma, a tal proposito, è chiarificatrice la sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 3 novembre 1995, n. 11449.
Infatti, in siffatta occasione, la Corte accolse il ricorso proposto dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, la quale contestava la sentenza di secondo grado, in ragione del fatto che dichiarava inammissibile l’appello, perché proposto da un soggetto diverso rispetto al grado precedente, cioè l’Università degli Studi di Roma La Sapienza.
Preme sottolineare come la Corte di Cassazione, nella sentenza ricordata, dichiari che, nonostante la diversità del soggetto ricorrente, l’Università Tor Vergata, rispetto al grado precedente, l’Università La Sapienza, il ricorso da questi proposto è ammissibile.
La Commissione Tributaria Regionale di Cagliari Sezione Staccata di Sassari, ha aderito alla tesi che non ricorreva l’ipotesi dell’errore materiale, bensì quella dell’errore-motivo, che non aveva consentito di superare l’incertezza assoluta sulla individuazione della parte ricorrente.
Su tale profilo, nel caso di specie, esistono atti e documenti, quali la cartella di pagamento indicata nei gradi precedenti, da cui si evince l’effettiva parte ricorrente.
Infatti, non è contestabile la mancata impugnazione della Nieddu S.p.A., nonostante la sentenza emessa nei suoi confronti in Primo Grado, basata su un mero errore materiale, dovuto alla sbagliata denominazione nel ricorso introduttivo e, prontamente, rilevato nell’appello proposto dalla Logistica Nieddu s.r.l. reale parte interessata.
1)
Inoltre, Corte Cass. Civ., Sez. Lav. del 12 marzo 2004, n. 5135, Corte Cass. Civ., Sez. III, 29 settembre 2006, n. 21255, Corte Cass. Civ., Sez. I, 11 ottobre 2006, n. 21811, Corte Cass. Civ., Sez. III, 15 settembre 2008, n. 23670. Il postulato così enunciato, assolutamente prevalente nella giurisprudenza, è ribadito nelle sentenze della Corte di Cassazione, Sez. Lav. del 12 marzo 2004, n.5135, Corte di Cassazione, Sez. Un. del 19 aprile 2010, n. 9217, la quale afferma che, il difetto di capacità processuale è sanato, con effetto retroattivo, esteso anche ai precorsi gradi o fasi del giudizio, mediante la costituzione in causa del soggetto legittimato, il quale manifesti, con il suo comportamento, la volontà di ratificare la condotta difensiva anteriore a tale costituzione.
2)
Corte Cass. Civ., Sez. Lav. del 28 marzo 2011, n.7065, Tribunale di Catanzaro, Sez. II del 28 giugno del 2011, Tribunale di Napoli, Sez. VIII, 1 dicembre 2009.
3)
Corte Cass. Civ., Sez. III, 1 febbraio 2000, n. 1070, Corte Cass. Civ., Sez. III, 2 febbraio 2006, n. 2270, Corte Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2009, n. 7529, Corte Cass. Civ., Sez. I, 25 luglio 1996, n. 6720.
4)
Corte Cass. Civ., Sez. I, 11 ottobre 2006, n. 21811. Secondo la giurisprudenza, quando agisce o resiste in giudizio un soggetto privo di poteri rappresentativi, il vizio che ne consegue concerne la capacità processuale, in quanto relativo alla titolarità del potere di proporre la domanda e non alla legittimazione ad agire e, pertanto, ad un difetto di legittimazione processuale; il vizio può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della spontanea costituzione del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator, Corte Cass. Civ., Sez. III, 2 febbraio 2006, n. 2270, Corte Cass. Civ., Sez. I, 6 luglio 2007, n. 15304, Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 agosto 2009, n. 4934, Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 aprile 2011, n. 2492.
5)
La sarcastica espressione è di Satta S., Comm. c.p.c. I, 1959, Milano, pag. 282.
6)
Corte Cass. Civ., Sez. Trib. 13 maggio 2011, n. 10637.
7)
Corte Cass. Civ. Sez. Trib. 6 ottobre 2011, n. 20447.
8)
Gazzoni F., Manuale di diritto privato, XVIII, ed. Edizioni Scientifiche Italiane 2007, Napoli, pag. 964.
9)
Longo C., Corso di diritto romano, Giuffrè editore, 1946, Milano, pag. 27.
10)
Corte Cass. Civ., Sez. III, 2 febbraio 2006, n. 2270.
11)
Corte Cass. Civ., Sez. Un., 19 aprile 2010, n. 9217.
12)
Appare, opportuno richiamare la sentenza della Corte di Cassazione Sezione Tributaria n. 1825, del 28 gennaio 2010, la quale afferma che, conseguentemente, va cassata la sentenza d’app...

Indice dei contenuti

  1. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE
  2. Difetto di legittimazione, sanatoria
  3. Errore
  4. Omessa e/o insufficiente motivazione sentenza
  5. Mancanza di motivazione della cartella di pagamento
  6. Inammissibilità per nullità della notifica e sanatoria della nullità dell’atto
  7. Sul concetto di parte
  8. Erronea applicazione della tariffa sui parcheggi
  9. Illegittima applicazione della tarsu per non utilizzo del servizio
  10. Conclusioni