Riforma Orlando, la nuova prescrizione
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Riforma Orlando, la nuova prescrizione

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La L. 103/17 ha modificato l'art. 159 c.p., soprattutto i commi 2 e 3, ed ha così contemperato, nel modo più semplice e lineare, due distinti interessi spesso apparsi non solo contrapposti, ma anche inconciliabili. Oggi sono divenuti meno contrastanti l'interesse dell'imputato ad impugnare, ad introdurre il giudizio d'impugnazione al fine di ottenere una sentenza favorevole, e l'interesse dello Stato ad evitare che, anche a causa dello svolgimento del giudizio d'impugnazione, abbia a maturare la prescrizione.
Risulta oggi infatti privato di valore, ai fini della prescrizione, il tempo necessariamente impiegatosi nel grado d'impugnazione; ciò però solo quando possa occorrere per il seguito che si veda impegnativo, ed entro i precisi limiti di tempo di mesi 18. Nel tempo occorso alla decisione sull'appello, se esso venisse accolto, con l'annullamento della condanna o con l'assoluzione, la prescrizione però non si sarà avvicinata.
Il tradizionale principio "Contra non valentem agere non currit praescriptio" si applica oggi, per gli ultimi 18 mesi rispetto all'ultima sentenza, all'ipotesi che il giudice dell'impugnazione avesse annullato la sentenza precedente.
L'annullamento in Cassazione, analogamente, comporta per il successivo giudizio di rinvio che la prescrizione sia differita in base alla nuova sospensione, che evidentemente dovrà precederla.

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Informazioni

Anno
2020
ISBN
9788831659246

1. La nuova sospensione è dovuta al caso dell’impugnazione accolta.

L’in­ter­pre­ta­zio­ne che pro­pon­go del­la L. 103/17 si di­sco­sta da quel­la più se­gui­ta, che non tro­vo esat­ta. Espon­go le mie va­lu­ta­zio­ni con un ra­gio­na­men­to che svi­lup­pe­rò par­ten­do da­gli aspet­ti me­no opi­na­bi­li e me­no di­scus­si del si­gni­fi­ca­to del­la so­spen­sio­ne del­la pre­scri­zio­ne.
La so­spen­sio­ne del­la pre­scri­zio­ne met­te un pe­rio­do tra pa­ren­te­si, in es­so la pre­scri­zio­ne non ope­ra, non ha cor­so. Avu­to­si un pe­rio­do di so­spen­sio­ne del­la pre­scri­zio­ne ne ri­sul­te­rà dif­fe­ri­ta la da­ta in cui, es­sen­do an­co­ra pen­den­te il pro­ces­so, il giu­di­ce do­vrà di­chia­ra­re ma­tu­ra­ta la pre­scri­zio­ne stes­sa in or­di­ne al rea­to per cui è pro­ces­so, quel­lo che ri­te­nes­se sus­si­sten­te, an­che se di­ver­so da quel­lo di cui all’ac­cu­sa for­mu­la­ta, ai sen­si dell’art. 129 c.p.p.: “in ogni sta­to e gra­do del pro­ces­so”. Ai sen­si dell’art. 129 c.p.p. com­ma 2° il giu­di­can­te do­vrà da­re pre­va­len­za al­le cau­se di as­so­lu­zio­ne, se ri­sul­tas­se do­vu­ta l’as­so­lu­zio­ne in ba­se agli ele­men­ti già ac­qui­si­ti agli at­ti.
È evi­den­te­men­te as­sai ri­le­van­te in­di­vi­dua­re quel pe­rio­do di so­spen­sio­ne, qua­li ne sia­no i pre­sup­po­sti, qua­le il suo ter­mi­ne ini­zia­le e qua­le quel­lo fi­na­le, poi se si pos­sa­no co­no­sce­re gli uni e gli al­tri in tem­pi di­ver­si o an­che con­te­stual­men­te.
An­ti­ci­po sin da ora che la mia opi­nio­ne è nel sen­so che il pri­mo pre­sup­po­sto per ap­pli­car­si la so­spen­sio­ne deb­ba coin­ci­de­re con il suo ter­mi­ne ini­zia­le, la con­dan­na in pri­mo gra­do, ma non ne­ces­sa­ria­men­te il se­con­do pre­sup­po­sto, l’an­nul­la­men­to, coin­ci­de­rà con il ter­mi­ne fi­na­le del det­to pe­rio­do.
La “Ri­for­ma Or­lan­do” ri­chie­de all’in­ter­pre­te un’at­ten­zio­ne mag­gio­re di quel­la con­sue­ta per i suoi ca­rat­te­ri in par­te con­tra­stan­ti: da un can­to pre­sen­ta al­cu­ni aspet­ti le­ga­ti all’im­pos­si­bi­li­tà di eser­ci­ta­re il di­rit­to, in par­ti­co­la­re il di­rit­to del­lo Sta­to di pu­ni­re, cui ri­col­le­ga gli ef­fet­ti no­ti, se­con­do il tra­di­zio­na­le bro­car­do “Con­tra non va­len­tem age­re non cur­rit prae­scrip­tio”, “Con­tro chi non può agi­re non ha cor­so la pre­scri­zio­ne”, d’al­tro can­to ha al­tri aspet­ti di as­so­lu­ta no­vi­tà.
Ol­tre a ciò il mi­ni­stro Or­lan­do nel­la re­la­zio­ne pre­sen­ta­ta al­la Ca­me­ra al Di­se­gno di leg­ge n. 2798/14 non è sta­to del tut­to chia­ro, e la nor­ma dell’art. 159 c.p. com­ma 3 in vi­go­re ai sen­si del­la L. 103/17 è so­vrab­bon­dan­te, pre­sen­ta l’in­ci­so “ai fi­ni del­la de­ter­mi­na­zio­ne del tem­po ne­ces­sa­rio a pre­scri­ve­re” che non gio­va al­la sua chia­rez­za, e che mi pa­re su­per­fluo. Omet­ten­do­ne la let­tu­ra la nor­ma an­zi ri­sul­ta più chia­ra. Pa­ra­dos­sal­men­te pro­prio la vo­lon­tà di chia­ri­re mol­ti aspet­ti può aver de­ter­mi­na­to, mi pa­re, frain­ten­di­men­ti.
Gio­va mol­to ri­leg­ge­re la ru­bri­ca dell’art. 157 c.p.: “Pre­scri­zio­ne. Tem­po ne­ces­sa­rio a pre­scri­ve­re”.
Il te­sto dell’ar­ti­co­lo chia­ri­sce an­zi­tut­to che il tem­po ne­ces­sa­rio a pre­scri­ve­re (che ini­zia a de­cor­re­re dal­la da­ta di com­mis­sio­ne del rea­to) va­ria an­zi­tut­to a se­con­da del­la gra­vi­tà dei rea­ti, e si ri­du­ce al pas­sa­re del tem­po rea­le, quel­lo del­la real­tà quo­ti­dia­na, dun­que il tem­po ne­ces­sa­rio a pre­scri­ve­re è un tem­po fu­tu­ro. De­ter­mi­nar­lo si­gni­fi­ca in­di­vi­dua­re qua­le do­vrà es­se­re la sua fu­tu­ra du­ra­ta, o la sua re­si­dua fu­tu­ra du­ra­ta.
Il tem­po ne­ces­sa­rio a pre­scri­ve­re va­ria da rea­to a rea­to se­con­do la gra­vi­tà a de­cor­re­re dal­la da­ta in cui fu com­mes­so, e per cia­scun rea­to la pre­scri­zio­ne, la da­ta in cui es­sa ma­tu­re­rà, vie­ne poi dif­fe­ri­ta in ba­se al­le in­ter­ru­zio­ni, quan­do si svol­ge l’at­ti­vi­tà pro­ces­sua­le, e in ba­se al­le so­spen­sio­ni, quan­do in­ve­ce quell’at­ti­vi­tà non può ave­re svol­gi­men­to. So­no vi­cen­de di­ver­se con ef­fet­ti ana­lo­ghi.
Nel ca­so poi di an­nul­la­men­to in ap­pel­lo del­la con­dan­na de­ci­sa in pri­mo gra­do, si vie­ne a co­no­sce­re che si era ve­ri­fi­ca­ta una si­tua­zio­ne di im­pe­di­men­to al re­go­la­re eser­ci­zio dell’azio­ne pe­na­le, do­po che pe­rò es­sa in ogni ca­so ave­va avu­to con­cre­to svol­gi­men­to.
Ri­spet­to a ta­le ar­ti­co­la­ta vi­cen­da la leg­ge Or­lan­do fa una va­lu­ta­zio­ne in­no­va­ti­va, non tra­scu­ran­do che il pro­ces­so si sia svol­to, né che vi sia sta­to l’an­nul­la­men­to del­la pri­ma sen­ten­za.
Sta­bi­li­sce per­ciò, ra­gio­ne­vol­men­te, che so­lo in par­te la pre­scri­zio­ne ab­bia avu­to cor­so nell’in­te­ro pe­rio­do tra la com­mis­sio­ne del rea­to e la sen­ten­za ul­ti­ma, quel­la d’ap­pel­lo, di an­nul­la­men­to. Si de­vo­no ora in­di­vi­dua­re in quell’ar­co tem­po­ra­le due pe­rio­di, per­ché fi­no al­la con­dan­na in pri­mo gra­do la pre­scri­zio­ne ha avu­to re­go­la­re cor­so. Si sa­prà poi, all’esi­to dell’ap­pel­lo, se nell’al­tro pe­rio­do dal­la con­dan­na in pri­mo gra­do al­la sen­ten­za d’ap­pel­lo si deb­ba con­ta­re pe­rò an­che uno spa­zio di tem­po di tra­scor­sa so­spen­sio­ne. Es­so po­trà es­ser­vi ed ave­re, me­glio po­trà ave­re avu­to, una lun­ghez­za va­ria­bi­le.
Se­con­do la mia te­si i pre­sup­po­sti per­ché si ab­bia il pe­rio­do di so­spen­sio­ne pre­vi­sto dal­la nuo­va nor­ma­ti­va van­no iden­ti­fi­ca­ti in due sen­ten­ze con­tra­stan­ti, nel suc­ce­der­si di due esi­ti pro­ces­sua­li op­po­sti, che ab­bia­no de­fi­ni­to due suc­ces­si­vi gra­di di giu­di­zio; più pre­ci­sa­men­te oc­cor­re che do­po una con­dan­na se­gua in ap­pel­lo l’an­nul­la­men­to del­la stes­sa con­dan­na, ov­ve­ro che in ap­pel­lo se­gua l’as­so­lu­zio­ne. Do­vrà es­ser­vi il con­tra­sto tra le due de­ci­sio­ni as­sun­te nei gra­di di me­ri­to. Pa­ri­men­ti si avrà una so­spen­sio­ne nei ca­si di con­dan­na già de­ci­sa in gra­do d’ap­pel­lo che, a se­gui­to di ri­scor­so, in Cas­sa­zio­ne sia poi an­nul­la­ta, con rin­vio per un nuo­vo giu­di­zio (art. 159 com­ma 3 c.p.).
Nel ca­so dell’an­nul­la­men­to in ap­pel­lo, a ben ve­de­re la nuo­va nor­ma, sta­bi­len­do che deb­ba con­tar­si un pe­rio­do di tra­scor­sa so­spen­sio­ne, ap­pli­ca ad un’ipo­te­si di nuo­vo co­nio il tra­di­zio­na­le prin­ci­pio per cui de­ve te­ner­si con­to dell’im­pos­si­bi­li­tà del­la Pub­bli­ca Ac­cu­sa di eser­ci­ta­re (re­go­lar­men­te) il suo di­rit­to; co­sic­ché, co­no­sciu­ta ex po­st quell’im­pos­si­bi­li­tà, ad es­sa si ri­col­le­ga­no i ben no­ti ef­fet­ti di so­spen­sio­ne del­la pre­scri­zio­ne, per un pe­rio­do (va­ria­bi­le) che la stes­sa nor­ma in­di­vi­dua. La no­vi­tà è re­la­ti­va, ri­guar­da il fat­to che la so­spen­sio­ne sia di­spo­sta ex po­st, in ri­fe­ri­men­to ad un pe­rio­do tra­scor­so, o me­glio che a se­gui­to di an­nul­la­men­to si ab­bia pu­re la so­spen­sio­ne qua­le ef­fet­to pre­de­ter­mi­na­to e col­le­ga­to ne­ces­sa­ria­men­te, ex le­ge, al­la de­ci­sio­ne as­sun­ta nel pro­ces­so in cor­so, che con­ti­nua ad ave­re svol­gi­men­to e po­trà ave­re an­zi uno svol­gi­men­to più este­so.
La du­ra­ta del pe­rio­do di so­spen­sio­ne è fa­cil­men­te iden­ti­fi­ca­ta: è pa­ri al tem­po ri­chie­sto dal giu­di­zio d’im­pu­gna­zio­ne se quel tem­po sia mi­no­re di un an­no e sei me­si o –al mas­si­mo- pa­ri a un an­no e sei me­si: po­trà es­se­re di me­si 2, me­si 4, etc., si­no a me­si 18.
Se in­ve­ce il tem­po ri­chie­sto per de­fi­ni­re il giu­di­zio d’ap­pel­lo fos­se mag­gio­re di un an­no e sei me­si, la so­spen­sio­ne si fer­me­rà ad un an­no e sei me­si, poi ri­pren­de­rà cor­so la pre­scri­zio­ne.
Il ter­mi­ne ini­zia­le del pe­rio­do di so­spen­sio­ne coin­ci­de­rà con quel­lo del­la con­dan­na in pri­mo gra­do (più esat­ta­men­te, con il ter­mi­ne per il de­po­si­to del­le mo­ti­va­zio­ni, non ri­le­van­do la da­ta del di­spo­si­ti­vo né quel­la dell’ef­fet­ti­vo de­po­si­to del­le mo­ti­va­zio­ni) ed il suo ter­mi­ne fi­na­le sa­rà al mo­men­to del­la pro­nun­cia in se­con­do gra­do, dell’an­nul­la­men­to di quel­la con­dan­na, sem­pre che tra le due de­ci­sio­ni dif­for­mi in­ter­cor­ra un pe­rio­do di 18 me­si, o mi­no­re.
Vi sa­rà in ta­li ca­si la pie­na coin­ci­den­za tra il tem­po im­pie­ga­to­si nel giu­di­zio d’im­pu­gna­zio­ne av­ver­so la pri­ma sen­ten­za, di con­dan­na, e il tem­po in cui la pre­scri­zio­ne non ha avu­to cor­so.
Co­sic­ché se una con­dan­na è an­nul­la­ta do­po 2 me­si, o 4 me­si, o 10 me­si, etc., in quel tem­po di pen­den­za del giu­di­zio d’im­pu­gna­zio­ne, ri­spet­ti­va­men­te di 2 me­si, 4 me­si, 10 me­si, etc., la pre­scri­zio­ne non si sa­rà pe­rò av­vi­ci­na­ta.
Se in­ve­ce tra le due de­ci­sio­ni dif­for­mi il tem­po tra­scor­so fos­se sta­to su­pe­rio­re ai 18 me­si, la so­spen­sio­ne avreb­be avu­to du­ra­ta di so­li 18 me­si, e dun­que la pre­scri­zio­ne avreb­be ri­pre­so cor­so poi, nel tem­po re­si­duo.
Ad esem­pio: pro­ces­so per un rea­to pu­ni­bi­le con an­ni 6 di re­clu­sio­ne nel mas­si­mo, con­dan­na in pri­mo gra­do an­nul­la­ta in ap­pel­lo do­po me­si 20.
Ipo­tiz­zia­mo che quel­la con­dan­na aves­se de­ter­mi­na­to un au­men­to del tem­po ne­ces­sa­rio a pre­scri­ve­re pa­ri al mi­ni­mo, che a se­gui­to di quel­la con­dan­na la pre­scri­zio­ne ri­sul­tas­se dif­fe­ri­ta di an­ni 6, evi­den­te­men­te per­ché era sta­ta pro­nun­cia­ta en­tro 18 me­si dal­la com­mis­sio­ne del rea­to.
Il pe­rio­do di so­spen­sio­ne non è pre­ci­sa­men­te coin­ci­den­te con il tem­po che è sta­to ne­ces­sa­rio im­pie­ga­re nel pro­ces­so d’im­pu­gna­zio­ne, fi­no al­la sua de­fi­ni­zio­ne, ma è di so­li 18 me­si, con­te­nu­to in quel­lo di 20 me­si.
Si do­vrà di­re che la pa­ren­te­si di so­spen­sio­ne ri­guar­di i pri­mi 18 me­si di quei 20 tra­scor­si, e che la pre­scri­zio­ne ab­bia ri­pre­so cor­so do­po la chiu­su­ra di quel­la pa­ren­te­si, ne­gli ul­ti­mi 2 me­si.
A se­gui­to dell’an­nul­la­men­to dun­que la pre­scri­zio­ne non sa­rà più di­stan­te an­ni 6, ma an­ni 6 me­no me­si 2, os­sia an­ni 5 e me­si 10. Ta­le pe­rio­do an­drà con­ta­to non dal­la pre­ce­den­te con­dan­na an­nul­la­ta ma dal ter­mi­ne fi­na­le del­la so­spen­sio­ne, suc­ces­si­vo a quel­la con­dan­na di un an­no e sei me­si.
In ta­le esem­pio il se­con­do pre­sup­po­sto del­la so­spen­sio­ne sa­rà da­to dall’an­nul­la­men­to ma il suo ter­mi­ne fi­na­le non coin­ci­de­rà con quel se­con­do pre­sup­po­sto, lon­ta­no più di un an­no e sei me­si dal­la con­dan­na in pri­mo gra­do. Il pe­rio­do di nuo­va so­spen­sio­ne in ge­ne­ra­le ha ini­zio dal­la con­dan­na in pri­mo gra­do, ed ha in es­sa il pri­mo pre­sup­po­sto, men­tre ha nell’an­nul­la­men­to di quel­la con­dan­na il se­con­do pre­sup­po­sto; quan­to al suo ter­mi­ne fi­na­le, non sem­pre coin­ci­de­rà con l’an­nul­la­men­to, ma coin­ci­de­rà so­lo se l’an­nul­la­men­to sia pro­nun­cia­to en­tro un an­no e sei me­si. In­ve­ce ne­gli al­tri ca­si, di an­nul­la­men­to pro­nun­cia­to ol­tre un an­no e sei me­si do­po la con­dan­na in pri­mo gra­do, la so­spen­sio­ne sa­rà ces­sa­ta al­lo sca­de­re dei 18 me­si dal­la con­dan­na. Ta­le tra­scor­sa so­spen­sio­ne sa­rà no­ta, sa­rà pre­ci­sa­men­te cal­co­la­bi­le so­lo al mo­men­to in cui an­che il giu­di­ce d’ap­pel­lo si sa­rà pro­nun­cia­to.
A so­ste­gno del­la mia te­si pos­so ri­chia­ma­re l’im­por­tan­za del­la di­spo­si­zio­ne dell’art. 159 com­ma quar­to: è pre­vi­sto che nei tem­pi in cui la pre­scri­zio­ne è og­gi so­spe­sa, os­sia quel­lo tra le due sen­ten­ze di me­ri­to in con­tra­sto e quel tem­po tra la sen­ten­za d’ap­pel­lo e quel­la che se­gui­rà e di­ver­rà de­fi­ni­ti­va, suc­ces­si­va a quel­la del ter­zo gra­do, di an­nul­la­men­to (com­ma se­con­do n. 2), il pro­ces­so deb­ba es­se­re so­spe­so pu­re ai sen­si del pri­mo com­ma. So­no cin­que ca­si. In ta­li ipo­te­si i tem­pi del­le di­stin­te so­spen­sio­ni (es­se so­no qua­li­fi­ca­te gran­dez­ze omo­ge­nee) an­dran­no som­ma­ti.
Una par­te del­la ma­gi­stra­tu­ra ave­va ri­chie­sto che, do­po una con­dan­na, fos­se­ro li­mi­ta­ti gli ef­fet­ti fa­vo­re­vo­li che l’ap­pel­lan­te ac­qui­si­va in ogni ca­so di ap­pel­lo per il fat­to stes­so di aver pro­po­sto ap­pel­lo. Quel­la ri­chie­sta è sta­ta ac­col­ta. Og­gi per­ciò, in al­cu­ni ca­si, nel tem­po oc­cor­ren­te al giu­di­zio d’im­pu­gna­zio­ne, la pre­scri­zio­ne non avrà cor­so, sa­rà so­spe­sa; os­sia, po­trà dir­si che era ri­ma­sta so­spe­sa per un cer­to tem­po, che an­drà cal­co­la­to; non sa­rà ol­tre un an­no e sei me­si.
Il tem­po in cui la pre­scri­zio­ne è so­spe­sa è -in tut­to o in par­te- quel­lo ri­chie­sto dal giu­di­zio d’im­pu­gna­zio­ne, che sia sta­to de­fi­ni­to poi con sen­ten­za fa­vo­re­vo­le all’im­pu­ta­to.
Il mi­ni­stro Or­lan­do nel­la sua Re­la­zio­ne al­la Ca­me­ra ha fat­to ri­fe­ri­men­to al­la vo­lon­tà di in­tro­dur­re “spe­ci­fi­che pa­ren­te­si di so­spen­sio­ne” del­la pre­scri­zio­ne do­po la “con­dan­na non de­fi­ni­ti­va”.
Il ri­fe­ri­men­to ad un no­to orien­ta­men­to giu­ri­spru­den­...

Indice dei contenuti

  1. CENNI SU NOZIONI ELEMENTARI RELATIVE AL TEMA DISCUSSO.
  2. PREFAZIONE
  3. 1. La nuova sospensione è dovuta al caso dell’impugnazione accolta.
  4. 2. Argomenti a favore della tesi minoritaria.
  5. 3. La no­vi­tà ri­guar­da so­lo i pre­sup­po­sti del­la so­spen­sio­ne; gli ef­fet­ti ti­pi­ci re­sta­no im­mu­ta­ti.
  6. 4. Il cal­co­lo sem­pli­fi­ca­to, in par­ti­co­la­re per gli ap­pel­li de­ci­si en­tro i 18 me­si dal­la con­dan­na
  7. 5. Un caso a sé: la condanna per diversi reati ed il suo annullamento parziale.
  8. 6. Gli utili chiarimenti della Relazione ministeriale
  9. 7. La sospensione con inizio dalla condanna in appello, dovuta all’annullamento in Cassazione (art. 159 cpv. n. 2 c.p.).
  10. APPENDICE NORMATIVA