La nuova Russia
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La nuova Russia

(1990-2015)

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La nuova Russia

(1990-2015)

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Dopo aver riconosciuto la libertà religiosa nel 1990, dal 1997 la Russia ha ricostituito un sistema confessionista che rispecchia quello zarista, rinnegando il separatismo proclamato nella Costituzione. Alla Chiesa di Stato viene assegnato un ruolo privilegiato e si ricostituisce la triade Ortodossia, Autocrazia e Spirito nazionale. Mosca si ripropone come Terza Roma, il cui territorio canonico esorbita dai confini dello Stato. Sorgono di conseguenza dei conflitti tra le Chiese ortodosse in Ucraina, Estonia e Moldavia. Il rapporto sinfonico che si è consolidato tra Kirill e Putin porta alla sacralizzazione dell'identità nazionale russa e alla conseguente discriminazione delle minoranze religiose. Nel saggio che conclude questo quarto e ultimo volume, Stefano Caprio mostra come la Russia di Putin sia un'incarnazione della Russia di sempre: un grande Paese dalla vocazione universale e incompiuta, un popolo messianico non per elezione divina, ma per conseguenze della storia, una terra senza confini in cerca di una nuova definizione. Dopo un secolo segnato dall'ateismo più sistematico e totalitario, l'Ortodossia russa è rinata come l'Uccello di Fuoco della mitologia slava. La guida suprema di questa rinascita, Vladimir Putin, ha sottomesso ogni possibile avversario e ha mostrato al mondo la volontà della Russia di tornare a essere la superpotenza di un tempo; la Chiesa del patriarca Kirill cerca di non rimanere succube del cesaropapismo, ma di guardare al terzo millennio come alla nuova era del cristianesimo universale, unica salvezza per un mondo sull'orlo della rovina.

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Informazioni

Editore
Jaca Book
Anno
2021
ISBN
9788816802865
Argomento
Storia

LA NUOVA RUSSIA

1990-2015

1. LA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA COSTITUZIONE RUSSA

La Costituzione della Federazione Russa del 12 Dicembre 1993 espone con molta chiarezza i principi che devono guidare il legislatore nell’emanazione delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra il potere temporale e quello spirituale.
L’articolo 14, posto nel capo I della Costituzione, dedicato alle basi del sistema costituzionale, riproponendo in relazione alla religione quanto affermato in termini più generali nell’articolo precedente1, recita:
«1. La Federazione Russa è uno stato laico. Nessuna religione può costituirsi in qualità di religione di stato od obbligatoria.
«2. Le associazioni religiose sono separate dallo stato e sono uguali davanti alla legge».
Con perfetta lucidità il legislatore costituzionale affronta il problema da due punti di vista: nella prima parte dell’articolo prende in considerazione l’atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno religioso in generale, mentre nella seconda fissa i criteri per la regolamentazione della posizione giuridica delle varie Chiese e Confessioni all’interno dell’ordinamento statale.
Per quanto riguarda il primo aspetto del problema, la Legge Fondamentale proclama in modo inequivocabile il principio della laicità: in altre parole dichiara l’incompetenza dello Stato a optare per la fede o per la sua negazione e ribadisce, inoltre, in termini categorici un principio già implicito nel concetto di laicità, ossia il divieto posto allo Stato di preferire una religione in particolare, ovvero di permettere che qualsiasi religione possa assumere il carattere dell’obbligatorietà, o comunque una posizione di privilegio rispetto alle altre. E questo divieto perentorio è posto indipendentemente dal fatto che tale posizione di favore sia conseguita per forza intrinseca di una Chiesa, ovvero grazie al sostegno dello Stato.
Altrettanto chiaro è il disposto del punto 2 dell’articolo 14, che afferma il principio separatista e quello dell’uguaglianza delle varie Chiese e Confessioni di fronte alla legge, da cui consegue il divieto perentorio per lo Stato di stabilire tra di esse un regime di disuguaglianza giuridica.
1Si vedano, soprattutto, i punti 1, 2 e 4 dell’art. 13, che dispongono: «1. Nella Federazione Russa è riconosciuta la molteplicità delle ideologie (ideologičeskoe mnogoobrazie). 2. Nessuna ideologia può costituirsi in qualità di ideologia di stato ovvero obbligatoria […] 4. Le associazioni sociali sono uguali davanti alla legge».

2. LAICITÀ DELLO STATO E SEPARATISMO

Il termine separazione della Chiesa dallo Stato è spesso usato in modo confuso e talvolta ambiguo dalla dottrina e dalla giurisprudenza e, di conseguenza, è necessario chiarirne il contenuto semantico, al fine di verificare se la legislazione della Federazione Russa sulle associazioni religiose si attenga effettivamente e rigorosamente ai criteri del separatismo.
La necessità di chiarire questo concetto si pone soprattutto nel mondo russo, giacché durante la lunga notte del bolscevismo si è impropriamente adottato questo termine per definire un ordinamento che nella realtà si proponeva lo scopo dichiarato di estromettere la religione e le Chiese dalla società, al fine di dar vita a uno Stato senza Dio. In altre parole, non si è separata la Chiesa dallo Stato, bensì la società dalla Chiesa.
Un genuino sistema separatista muove dal principio che la Chiesa e lo Stato sono due poteri sovrani, la cui esistenza è ugualmente giustificata e legittima: di conseguenza, in quel sistema si afferma necessariamente una piena libertà di religione.
In un ordinamento che si ispiri a siffatto principio appare fondamentale la distinzione tra affari politici ed ecclesiastici: nei primi non può esservi intromissione o influenza da parte della Chiesa, e nei secondi non può aversi ingerenza da parte dello Stato; inoltre, le associazioni ecclesiastiche e religiose sono parificate alle società private senza fine di lucro, così che lo Stato non concede a una o ad alcune di esse speciali diritti o privilegi, e, parimenti, non pretende speciali diritti sulle une più che sulle altre1.
Nel regime separatista, dunque, all’emancipazione completa della politica da ogni ingerenza confessionale corrisponde la piena libertà di professione di qualsiasi fede religiosa, chiaramente e coerentemente sancita all’art. 28 della Costituzione della Federazione Russa2, fatti salvi i limiti imposti dalla Costituzione stessa e dalle leggi penali.
Parimenti, in detto sistema è fermamente respinta ogni pretesa o tentativo dello Stato di esercitare alcuna ingerenza nell’attività delle associazioni religiose, riguardo alla loro organizzazione, struttura gerarchica, nomine, patrimonio, e via dicendo.
Affermando di voler dar vita a uno Stato laico e separatista il legislatore costituzionale asserisce implicitamente di voler porre in essere i principi che sono il corollario della laicità e del separatismo e, primo tra questi, quello di uguaglianza, decretato in linea generale all’art. 13, sub 4 della Legge Fondamentale («Le associazioni sociali sono uguali davanti alla legge») ed espressamente ribadito all’art. 14 sub 2 in relazione alle associazioni religiose. Si tratta di un principio della massima importanza, in quanto comporta l’esclusione della possibilità di emanare una legislazione speciale, uno ius singulare, sia a favore che a disfavore, limitato alle società a finalità religiosa, ovvero di istituire per alcune di esse un regime giuridico particolare, principio che, come si è accennato, è uno dei cardini irrinunciabili della dottrina separatista.
Laicità dello Stato e separatismo, nel significato sopra descritto, sono la premessa per il riconoscimento di una piena libertà religiosa, solennemente proclamata all’art. 28, giacché questa può sussistere solo quando lo Stato non prende posizione né per una religione o Chiesa a danno di un’altra, né per la Trascendenza, né per la miscredenza e quando, nella disputa che tra queste da sempre intercorre, si tiene in disparte, e non al di sopra di esse, giacché, per dirla con un grande maestro, l’intento della libertà religiosa non è così alto: «non è, come per la fede, la salvezza oltremondana; non è, come per il libero pensiero, la verità scientifica: il suo intendimento è subordinato invece a codesti due trascendenti fini, ed è assai più modesto e tutto quanto terreno e pratico. E sta nel creare e mantenere nella società un ordinamento giuridico tale, che ogni individuo possa perseguire e conseguire a sua posta quei due fini supremi, senza che gli altri uomini, o separati o raggruppati in associazioni o Chiese, o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo Stato, gli possano mettere in ciò il più piccolo impedimento o arrecare perciò il più tenue danno»3.
A ben vedere la libertà religiosa, intesa come diritto, è garantita da un triplice ordine di disposizioni che possono essere qualificate: negative, per cui lo Stato toglie di mezzo ogni forma di ineguaglianza determinata da motivi religiosi; indirette, volte a forgiare i rapporti tra Stato e individuo di modo che, secondo la ben nota espressione di Emil Friedberg, il cittadino trascorra la vita dalla culla alla tomba senza che venga esercitata dallo Stato alcuna pressione di ordine religioso; positive e dirette, volte alla tutela delle manifestazioni della libertà religiosa, ivi compresa la libertà di professare e diffondere la propria fede.
Ciò premesso, si deve ora verificare se i principi costituzionali citati siano rispettati dalla vigente legge federale del 1997 Della libertà di coscienza e delle associazioni religiose, la quale dà una definizione molto articolata del concetto di separatismo4, che sembra voler recepire i principi di separazione e di laicità affermati nella Legge Fondamentale.
1Cfr. P. Hinschius, La separazione dello Stato dalla Chiesa, in «Biblioteca di Scienze Politiche», diretta da A. Brunialti, vol. VIII, Unione Tipografico-editrice, Torino 1892, p. 625.
2L’articolo 28 del capo II, dedicato ai diritti e alle libertà dell’uomo e del cittadino, afferma: «A ciascuno è garantita la libertà di coscienza, la libertà di professione religiosa, compreso il diritto di professare individualmente o in comune con altri qualsiasi religione o di non professarne alcuna, di scegliere liberamente, di avere e di diffondere convinzioni religiose e altre e di agire in conformità con esse».
3Cfr. F. Ruffini, La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo, Il Mulino, Bologna 1992, p. 217.
4L’art. 4 della legge del 1997, modificato dalla legge federale del 2 Luglio 2013, № 185 FZ, che al punto 1 riprende alla lettera l’art. 14 sub 1 e 2 della Costituzione, recita:
«Lo stato e le associazioni religiose.
1. La Federazione Russa è uno stato laico. Nessuna religione può costituirsi in qualità di religione di stato od obbligatoria. Le associazioni religiose sono separate dallo stato e sono uguali davanti alla legge.
2. In conformità con il principio costituzionale della separazione delle associazioni religiose dallo stato, lo stato:
– non si ingerisce nella scelta da parte del cittadino del proprio atteggiamento verso la religione e dell’appartenenza religiosa, nella formazione religiosa dei figli da parte dei genitori o delle persone che ne fanno le veci, in conformità con le proprie convinzioni e tenendo conto del diritto del bambino alla libertà di coscienza e alla libertà di professione religiosa;
– non affida alle associazioni religiose l’adempimento di funzioni degli organi del potere statale, degli altri organi statali, delle istituzioni statali e degli organi di autogoverno locale;
– non si ingerisce nell’attività delle associazioni religiose se questa non è in contrasto con la presente legge federale;
– garantisce un carattere laico dell’istruzione negli istituti di educazione statali e municipali.
3. Lo stato regola la concessione alle organizzazioni religiose di facilitazioni tributarie e altre, presta aiuto finanziario, materiale e altro alle organizzazioni religiose nel restauro, nella conservazione e nella tutela degli edifici e dei beni che sono monumenti della storia e della cultura e anche nel garantire l’insegnamento delle discipline obbligatorie nelle organizzazioni educative costituite dalle organizzazioni religiose in conformità con la legislazione della Federazione Russa sull’educazione.
4. L’attività degli organi del potere statale e degli organi di autogoverno locale non è associata a riti e cerimonie religiose pubbliche. I funzionari degli organi del potere statale, degli altri organi statali e degli organi di autogoverno locale e anche i militari non hanno il diritto di utilizzare la propria posizione di servizio per la formazione di un determinato atteggiamento verso la religione.
5. In conformità con il principio costituzionale di separazione delle associazioni religiose dallo stato, l’associazione religiosa:
– si costituisce ed esercita la sua attività in conformità con la propria struttura gerarchica e istituzionale, sceglie, nomina e sostituisce il proprio personale in accordo con le condizioni e le esigenze previste dai propri regolamenti interni;
– non svolge funzioni degli organi del potere statale, degli altri organi statali, delle ist...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. Frontespizio
  3. Copyright
  4. Indice
  5. Dedica
  6. Nota per la lettura dei nomi russi e ucraini
  7. Elenco alfabetico degli acronimi e delle abbreviazioni
  8. Ringraziamenti
  9. La nuova Russia: 1990-2015
  10. La Russia del Terzo Millennio: Stefano Caprio
  11. Appendice: Brevi note su alcune Regioni menzionate nel testo
  12. Indice degli Autori e dei Nomi citati nel IV volume
  13. Indici dei Volumi