Il lavoro ritrovato
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Il lavoro ritrovato

Come la riforma sta abbattendo il muro tra i garantiti, i precari e gli esclusi

  1. 240 pagine
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Il lavoro ritrovato

Come la riforma sta abbattendo il muro tra i garantiti, i precari e gli esclusi

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«Giù le mani dall'articolo 18!» si gridava, nelle piazze e non solo. Poi, quando si è capito che quella norma poteva essere davvero mandata in soffitta, la tensione è arrivata al calor bianco. Eppure tutti sanno che il sistema di protezione di cui l'articolo 18 è la chiave di volta, quello che oggi chiamiamo job property, è nato mezzo secolo fa, nel lontano 1970: da allora tutto, o quasi, è cambiato. Cinquant'anni fa non c'erano ancora i computer, non esisteva Internet, ma neppure fax e fotocopiatrici. Esisteva, invece, il «posto fisso»: si entrava in azienda a 16 anni per rimanerci fino alla pensione, fabbricando sempre gli stessi oggetti, con gli stessi strumenti. In una società dove erano ancora gli aiuti di Stato ad assicurare la continuità delle grandi strutture produttive, non era neppure pensabile che aziende come Olivetti, Fiat o Alitalia potessero ricorrere a un licenziamento collettivo o tanto meno chiudere. Mentre era pensabile che il «risarcimento» per la perdita del posto in aziende come quelle consistesse in anni e anni di Cassa integrazione, fino a un prepensionamento a 57 o 58 anni. Ma nel frattempo l'articolo 18 generava un regime di apartheid tra i garantiti e i precari, cui la grande crisi ha aggiunto gli esclusi.

In questo libro scritto con il rigore dello studioso ma con la penna agile del giornalista, Pietro Ichino, giuslavorista e senatore della Repubblica, racconta perché e come nel nostro ordinamento è stato introdotto l'articolo 18, spiega il meccanismo giudiziale che ha fatto di questa norma la fonte della job property, traccia la storia politica della riforma che va sotto il nome di Jobs Act, ne ripercorre il tormentato iter legislativo fino al varo della legge-delega del dicembre 2014 e all'entrata in vigore nel marzo 2015 dei primi due decreti attuativi, uno sul contratto a tutele crescenti e l'altro sul nuovo trattamento universale di disoccupazione e sul contratto di ricollocazione, mirati a proteggere il lavoratore nel mercato anziché dal mercato.

Attraverso una galleria di esempi reali, spiega come la soluzione di compromesso tentata con la legge Fornero è stata svuotata del suo contenuto per il modo in cui è stata applicata, ma soprattutto ci racconta la «storia segreta» del Jobs Act, il braccio di ferro sui contenuti dei primi decreti attuativi e sulla disciplina del contratto a tutele crescenti: che cosa è accaduto fin qui e che cosa deve ancora accadere.

Affinché il lavoro sognato, perduto, rivendicato sia, prima di tutto, un lavoro ritrovato.

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Informazioni

Appendice

IL CODICE SEMPLIFICATO DEL LAVORO 4.0

L’articolato legislativo che segue è l’ultima versione – aggiornata con le modifiche corrispondenti ai contenuti definitivi dei decreti legislativi 4 marzo 2015 nn. 22 e 23, attuativi della legge-delega 10 dicembre 2014 n. 183 – del disegno di legge contenente il testo unico semplificato della legislazione di fonte nazionale in materia di rapporti di lavoro. Esso costituisce l’ultima tappa di una evoluzione incominciata con il disegno di legge originario A.S. 11 novembre 2009 n. 1873, proseguita nella XVII legislatura con il disegno di legge A.S. 7 agosto 2013 n. 1006, poi con le correzioni e integrazioni introdotte dal gruppo di lavoro Adapt nell’inverno 2013-2014, infine con le correzioni e integrazioni corrispondenti alla riforma che ha incominciato a muovere i primi passi con i due suddetti decreti legislativi in materia di disciplina dei licenziamenti e del contratto di ricollocazione. Questa è la parte del Codice semplificato che contiene la disciplina dei rapporti di lavoro individuali; la parte contenente la disciplina dei rapporti collettivi e sindacali è contenuta nel disegno di legge 11 novembre 2009 n. 1872, poi riprodotto con qualche aggiornamento, nella XVII legislatura, con il disegno di legge 31 luglio 2013 n. 986. Tutti questi testi legislativi sono disponibili nel Portale della Semplificazione e della Flexsecurity sul sito www.pietroichino.it. Nel testo riprodotto nelle pagine che seguono sono evidenziate in grassetto le disposizioni che riprendono il contenuto del decreto legislativo n. 23/2015 in materia di licenziamenti individuali e collettivi e il contenuto del decreto legislativo n. 22/2015 in materia di contratto di ricollocazione, già in vigore. Gli articoli 2094, Subordinazione e dipendenza, 2097, Contratto a termine, 2100, Prestazioni accessorie suscettibili di retribuzione mediante buoni-lavoro, 2103, Mutamento di mansioni, 2108, Lavoro a tempo parziale, intermittente e ripartito, 2111, Maternità, paternità, congedi parentali, 2115, Controlli del datore di lavoro, 2127, Somministrazione di lavoro e somministrazione irregolare o fraudolenta, 2131, Apprendistato, potrebbero essere in tutto o in parte ripresi nel terzo decreto legislativo attuativo della legge-delega n. 183/2014, attualmente all’esame del Parlamento, che verrebbe in questo modo a costituire una cospicua anticipazione del testo organico semplificato per la cui emanazione quella stessa legge conferisce delega al Governo.
[Un ampio estratto della relazione introduttiva di questo disegno di legge può leggersi nel paragrafo Il metodo e i contenuti del Codice semplificato del capitolo VI, pp. 134-143]
DISEGNO DI LEGGE
Riordino e semplificazione della disciplina legislativa del lavoro e dei relativi tipi contrattuali
Articolo 1. – Il Capo I del Titolo II del Libro V del Codice civile è sostituito dal seguente:
Capo I – DELL’IMPRESA IN GENERALE
Sezione I – Dell’imprenditore
Articolo 2082
Imprenditore
1. È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
2. L’impresa è una formazione sociale nella quale sono tutelate la sicurezza, la libertà, la dignità e lo sviluppo professionale della persona umana. Essa svolge la propria attività nel rispetto dell’ambiente e senza pregiudizio per gli interessi della collettività.
3. La legge promuove e incentiva l’informazione e la partecipazione dei lavoratori nell’impresa, nelle forme previste dai contratti collettivi applicabili.
Articolo 2083
Piccolo imprenditore
1. È piccolo imprenditore il coltivatore diretto del fondo, l’artigiano, il commerciante esercente personalmente l’attività e ogni altra persona che eserciti un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, quando nell’economia dell’attività stessa il valore del capitale utilizzato prevalga su quello del lavoro personale.
Articolo 2084
Libertà di impresa
1. L’iniziativa economica privata è libera. Essa si svolge nel rispetto dei principi di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
2. Le leggi speciali stabiliscono limiti e condizioni per l’esercizio di attività dalle quali possa altrimenti derivare pregiudizio per la sicurezza, la libertà o la dignità delle persone.
Articolo 2085
Vigilanza pubblica sulla gestione delle imprese
1. Le leggi speciali individuano le attività di lavoro e di impresa che, in considerazione di impedimenti e di esigenze di tutela del corretto funzionamento di un mercato concorrenziale, devono essere subordinate ad autorizzazione o concessione amministrativa o sottoposte a vigilanza pubblica.
Sezione II – Disciplina comune a tutti i rapporti di lavoro
Articolo 2086
Diritto del lavoro europeo
1. La disciplina interna del lavoro autonomo e di quello subordinato si conforma ai principi e regole posti dall’Unione Europea in questa materia.
Articolo 2087
Tutela delle condizioni di lavoro e della riservatezza del lavoratore
1. Fermo restando il rispetto della disciplina europea e delle leggi speciali sulla materia, il titolare dell’azienda è tenuto ad adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie per tutelare l’integrità fisica e psichica, la personalità morale e la riservatezza di chiunque presti la propria attività di lavoro nell’azienda. Il titolare dell’azienda è responsabile dei danni conseguenti alla mancata adozione delle suddette misure.
2. Coloro che prestano continuativamente la loro opera in ambiente di cui sia titolare il datore di lavoro o committente, quale che sia la natura giuridica e il contenuto della prestazione, hanno diritto di controllare mediante tecnici di propria fiducia, o apposite rappresentanze per la sicurezza:
a) l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
b) le tecniche applicate dal datore di lavoro o committente quando questi li sottoponga a indagini attitudinali o motivazionali o a test psico-reattivi, nonché l’utilizzazione che egli faccia dei dati risultanti da tali indagini o test.
3. È fatto divieto al datore di lavoro o committente, ai fini della selezione precedente alla costituzione del rapporto, come nel corso del suo svolgimento, di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del prestatore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione della sua attitudine professionale o ai fini di tutela della sicurezza delle persone e delle cose. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità psico-fisica del lavoratore o del candidato esclusivamente da parte di presidi sanitari pubblici a ciò preposti o del medico competente.
4. Il datore di lavoro o committente, ferma restando la protezione dei dati personali disposta dalla legge, è tenuto al segreto, a norma dell’articolo 622 del Codice penale, sulle notizie riservate concernenti il prestatore, delle quali venga a conoscenza per ragione del rapporto di collaborazione o delle attività selettive precedenti alla sua costituzione. Tale obbligo riguarda, in particolare, le notizie concernenti la natura delle infermità o dei diversi impedimenti personali o familiari che causino l’astensione dal lavoro o l’inidoneità alle mansioni, nonché le componenti della valutazione della prestazione eventualmente idonee a rivelare taluno dei dati sensibili protetti. Non sono oggetto di protezione i dati inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa, alla sua valutazione e al suo corrispettivo.
Articolo 2088
Età minima, capacità giuridica e tutela del lavoro minorile
1. Ferma restando la disciplina speciale dell’apprendistato e delle esperienze di alternanza tra scuola e lavoro, quella contenuta nel Codice della navigazione, nonché la possibilità di impegno occasionale di un minore di anni 16 in attività retribuite di spettacolo, non può essere titolare di un contratto di lavoro la persona che non abbia compiuto i 16 anni di età. La stipulazione di un contratto di apprendistato con il minore di età inferiore ai 16 anni è consentita a condizione che questi abbia conseguito il diploma di scuola media inferiore e previa autorizzazione del Direttore della Direzione provinciale per l’impiego motivata con necessità educative specifiche del giovane, su istanza dei suoi genitori, sentiti il giovane medesimo e il titolare dell’azienda.
2. Il minore stipula validamente il contratto di lavoro, nei limiti in cui esso è consentito, e gli atti giuridici che ne conseguono.
3. L’ammissione al lavoro del minore è subordinata a visita medica per l’accertamento dell’idoneità fisica e psichica alla mansione specifica cui il minore stesso sarà adibito.
4. In nessun caso il minore di 18 anni può essere adibito a lavoro notturno, o a lavoro pericoloso, faticoso, o svolto in ambiente insalubre o ad alta rumorosità, o alla somministrazione di bevande alcoliche. Con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sono determinati i limiti di peso dei carichi al cui trasporto a braccia o mediante carrelli può essere adibito il minore.
5. Il minore di 18 anni titolare di contratto di lavoro o collaborazione continuativa non può essere adibito a lavoro per più di 7 ore ogni giorno e 35 ore ogni settimana distribuite in non più di cinque giorni.
6. Il minore titolare di contratto di lavoro o collaborazione continuativa ha diritto a trenta giorni di calendario di riposo annuale.
Articolo 2089
Assicurazione generale contro gli infortuni e le malattie professionali
1. Chiunque svolga professionalmente una attività lavorativa che lo espone a un rischio di infortunio o malattia professionale deve essere assicurato contro tale rischio, secondo la disciplina della materia dettata dalla legge speciale. Gli standard minimi di tale assicurazione, in riferimento a ciascun rischio specifico, sono stabiliti mediante decreto del presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
2. L’assicurazione è a carico del creditore della prestazione di lavoro dipendente. Quando non si tratti di lavoro dipendente, l’assicurazione è a carico del titolare delle attrezzature e dei macchinari per mezzo dei quali il lavoro deve essere svolto. Il soggetto obbligato alla stipulazione dell’assicurazione risponde delle prestazioni assicurative in solido con la compagnia prescelta.
Articolo 2090
Assicurazioni generali per vecchiaia, invalidità, disoccupazione, malattia e maternità
1. Quale che sia la natura giuridica e il contenuto della prestazione di lavoro personale, di cui all’articolo 2094 o all’articolo 2222, la sua retribuzione, per la parte che non superi la soglia determinata a norma del presente comma, è assoggettata alle assicurazioni generali per la vecchiaia e l’invalidità e per la disoccupazione. La contribuzione, la soglia massima di retribuzione e le prestazioni di tali assicurazioni di base universali sono disciplinate mediante decreto del presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Le forme di previdenza complementare sono disciplinate dalla legge speciale.
2. Fermi i principi generali in materia di cura e assistenza erogate dal Servizio Sanitario Nazionale il reddito di lavoro, per la parte che non superi la soglia di cui al comma 1, è assoggettata a una assicurazione generale per infermità gravi, che comportino impedimento totale al lavoro per più di tre mesi. Contribuzione e prestazioni di tale assicurazione di base universale sono disciplinate mediante decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
3. L’assicurazione generale di cui al comma 2 copre anche, per i soggetti cui non si applica la protezione di cui all’articolo 2111, l’impedimento al lavoro derivante dalla gravidanza e dalla nascita di un figlio, assicurando alla lavoratrice quattro quinti del reddito di lavoro, entro i limiti di cui al comma 2, per almeno un mese prima del parto e almeno due mesi dopo il parto, fino al limite complessivo di cinque mesi. Il decreto istitutivo della copertura assicurativa disciplina il godimento dell’indennità, per il periodo successivo al parto, da parte del padre del neonato in alternativa alla madre, in armonia con quanto disposto nell’articolo 2111, commi 3 e 4.
4. Le prestazioni previdenziali previste in questo articolo sono dovute al prestatore di lavoro dipendente anche quando il datore di lavoro o committente non ha versato regolarmente i c...

Indice dei contenuti

  1. Copertina
  2. Frontespizio
  3. Il lavoro ritrovato
  4. Introduzione. Un atto di accusa molto grave
  5. I. Come nascono le sentenze paradossali (e perché)
  6. II. La storia dell’articolo 18
  7. III. La nascita del Jobs Act
  8. IV. Che cosa cambia con la riforma (e chi non vuole questo cambiamento)
  9. V. Le obiezioni e le ragioni politiche della riforma
  10. VI. La prossima tappa della riforma: il Codice semplificato del lavoro
  11. VII. Il lavoro ritrovato
  12. Appendice. Il Codice semplificato del lavoro 4.0
  13. Riferimenti bibliografici
  14. Copright