Loro diranno, noi diciamo
Vademecum sulle riforme istituzionali
- 152 pagine
- Italian
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Loro diranno, noi diciamo
Vademecum sulle riforme istituzionali
Informazioni sul libro
Gustavo Zagrebelsky e Francesco Pallanteargomentano per il rinnovamento di una democrazia partecipata, contro le modifiche della Costituzione – di cui si vorrebbero cambiare ben 47 articoli (oltre un terzo del totale) – e contro la legge elettorale. Oltre alle critiche di merito (contraddizioni, errori concettuali, complicazione del sistema), vengono messe in evidenza le forzature procedurali che hanno connotato il percorso di approvazione delle due leggi. Ne emerge un quadro tutt'altro che rassicurante: le nuove regole del gioco politico risultano essere, a giudizio degli autori, sempre più un'imposizione unilaterale basata su rapporti di forza incostituzionali – leggi approvate in tutta fretta e al costo di qualunque forzatura.Il libro si chiude offrendo al lettore il confronto, articolo per articolo, del testo della Costituzione vigente con quello che scaturirebbe dalla riforma. Ciò allo scopo di offrire al cittadino una chiara visione d'insieme del nuovo dettato costituzionale.
Domande frequenti
Informazioni
La revisione costituzionale proposta dal governo
Testo della Costituzione del 1948 | Testo della Costituzione secondo la legge costituzionale approvata dal Parlamento |
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Parte I – Diritti e doveri dei cittadini | Parte I – Diritti e doveri dei cittadini |
Titolo IV – Rapporti politici | Titolo IV – Rapporti politici |
Art. 48 1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. 3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. 4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. | Art. 48 1. Identico 2. Identico 3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. 4. Identico |
Parte II – Ordinamento della Repubblica | Parte II – Ordinamento della Repubblica |
Titolo I – Il Parlamento | Titolo I – Il Parlamento |
Sezione I – Le Camere | Sezione I – Le Camere |
Art. 55 1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. | Art. 55 1. Identico 2. Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. 3. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. 4. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo. 5. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato. 6. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. |
Art. 56 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. 2. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. 4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. | Art. 56 Identico |
Art. 57 1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 2. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. 4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. | Art. 57 1. Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. 2. I Con... |
Indice dei contenuti
- Loro diranno, noi diciamo
- Non esistevano proposte alternative a questa riforma?
- Vademecum sulle riforme istituzionali
- La revisione costituzionale
- Conclusione
- La revisione costituzionale proposta dal governo