Diritto delle comunicazioni di massa
eBook - ePub

Diritto delle comunicazioni di massa

  1. 222 pagine
  2. Italian
  3. ePUB (disponibile sull'app)
  4. Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub

Diritto delle comunicazioni di massa

Dettagli del libro
Anteprima del libro
Indice dei contenuti
Citazioni

Informazioni sul libro

Il diritto alla libera informazione e i suoi vincoli, la normativa sulla divulgazione di segreti di ambito pubblico e privato, il rapporto di subordinazione tra il giornalista e l'impresa editoriale, l'Ordine e le sue funzioni, la disciplina dell'emittenza radiotelevisiva fino al recente decreto Gentiloni, la regolamentazione della censura nel settore cinematografico e teatrale, il ruolo dello Stato nella tutela dell'opera artistica. Un panorama ragionato delle norme e dei vincoli che governano l'informazione giornalistica e la libera espressione sui mass media.

Domande frequenti

È semplicissimo: basta accedere alla sezione Account nelle Impostazioni e cliccare su "Annulla abbonamento". Dopo la cancellazione, l'abbonamento rimarrà attivo per il periodo rimanente già pagato. Per maggiori informazioni, clicca qui
Al momento è possibile scaricare tramite l'app tutti i nostri libri ePub mobile-friendly. Anche la maggior parte dei nostri PDF è scaricabile e stiamo lavorando per rendere disponibile quanto prima il download di tutti gli altri file. Per maggiori informazioni, clicca qui
Entrambi i piani ti danno accesso illimitato alla libreria e a tutte le funzionalità di Perlego. Le uniche differenze sono il prezzo e il periodo di abbonamento: con il piano annuale risparmierai circa il 30% rispetto a 12 rate con quello mensile.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì, puoi accedere a Diritto delle comunicazioni di massa di Rosanna Bianco in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Lingue e linguistica e Studi sulla comunicazione. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.

Informazioni

Anno
2014
ISBN
9788858114186

VI. L’informazione radiotelevisiva

1. Le emittenze radiotelevisive. I piani regolatori dell’etere. Le concessioni. I requisiti dei concessionari. Le autorizzazioni

Si sono già visti nel paragrafo 2 del capitolo II, dedicato a cronaca e critica, i percorsi attuativi del «pluralismo interno» e del «pluralismo esterno» nella diffusione radiotelevisiva, e si è già sottolineato come la Corte Costituzionale sia stata la fautrice dell’uno e dell’altro principio fino a costruire un sistema tutt’ora presente e difeso nelle ultime leggi di coordinamento e disciplina della materia, quali sono la legge 3 maggio 2004 n. 112 detta legge Gasparri e il Testo unico della radiotelevisione emanato con decreto legislativo n. 177 in data 31 luglio 2005.
La Corte tuttavia non si spingeva oltre, non compiendo mai il successivo e fondamentale passo della configurabilità e riconoscimento di un «diritto soggettivo» del privato all’attivazione e all’esercizio di impianti radiotelevisivi, e anzi ribadiva attraverso una costante interpretazione giurisprudenziale, ripetuta in numerose sentenze, che «l’attivazione e l’esercizio di impianti radiotelevisivi comporta l’utilizzazione di un bene comune quale è l’etere, naturalmente limitato e dunque non fruibile da parte di tutti bensì fruibile solo tramite un provvedimento di assegnazione della banda di frequenza che, in quanto immette un quid novi nella sfera giuridica del privato, ha indubbio carattere costitutivo» (sentenza n. 102 del 1990).
In questo modo la Corte riaffermava il principio secondo il quale il sistema monopolistico rimasto in vigore fino alla sua sentenza n. 202 del 1976, e successivamente soppiantato dal sistema misto pubblico/privato che caratterizza l’attuale panorama radiotelevisivo italiano, si continua a fondare sulla preliminare attività di pianificazione delle frequenze a tutt’oggi saldamente in mano al potere pubblico talché il privato non può immettervisi se non previo rilascio di un’apposita concessione elargita dallo Stato, non venendogli riconosciuto alcun diritto di attivare l’esercizio di impianti radiotelevisivi in proprio e al di fuori della preventiva concessione1.
Da ciò non si può che trarre ancora una volta l’assoluta diversificazione del peso accordato alla libera manifestazione del pensiero attuata attraverso la carta stampata rispetto a quella attuata tramite la radiotelediffusione poiché, nel primo caso, la stampa si serve di strumenti nella generale disponibilità di chiunque e subordinati solamente a una mera registrazione mentre, nel secondo caso, la libera manifestazione del pensiero non può essere espressa se non previo ottenimento di una concessione ad hoc da parte della pubblica amministrazione, concessione che null’altro è se non «un atto attraverso il quale l’amministrazione attribuisce a privati speciali diritti di usare beni pubblici o di gestire servizi pubblici», come chiaramente riportato in ogni manuale di diritto amministrativo2.
Ma ancora prima della concessione risultano preliminari il «piano nazionale di ripartizione delle frequenze», come disciplinato da numerose leggi succedutesi nel tempo e i cui disposti sono stati quasi integralmente ribaditi nella legge Gasparri, e il «piano di assegnazione delle frequenze», che si presenta quale vero e proprio piano regolatore dell’etere e che viene redatto in ottemperanza al piano di ripartizione delle frequenze, disponendo sulle aree di servizio degli impianti e su ciascuna area in modo da localizzarvi (possibilimente in via comune) gli impianti trasmittenti o ripetitori e i parametri radioelettrici e di frequenza assegnati a ciascun impianto, e con assetto a livello nazionale seppure venga prevista una riserva per l’emittenza radiotelevisiva locale di circa il 33% delle frequenze, oltre a ulteriori riserve per le emittenze locali che diffondono produzioni etniche, culturali e religiose, e che si impegnano a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ora di diffusione3.
Di particolare interesse appare poi l’innovazione introdotta, allo scopo di consentire un uso più efficiente ed efficace dello spettro elettromagnetico e un più facile accesso alle infrastrutture a banda larga, dal decreto Gentiloni che, nel combinato disposto dei suoi artt. 1 e 3, appronta una complessa regolamentazione del settore volta alla liberazione delle frequenze e a una più equa ripartizione e attribuzione.
Così viene ivi stabilito che:
– le frequenze televisive analogiche non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 98% del proprio bacino di servizio (quali individuate all’esito della predisposizione del data base delle frequenze) devono essere liberate e restituite al Ministero entro 12 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento;
– al fine di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche devono presentare all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda;
– il progetto, redatto in conformità sia dei parametri tecnici previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, sia delle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra, è approvato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro i 90 giorni successivi;
– all’esito dell’approvazione del progetto, e in ogni caso entro 12 mesi dal decorso del termine, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche devono trasferire i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda, su frequenze terrestri in tecnologia digitale ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale;
– le frequenze resesi disponibili saranno cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta e sulla base di un’offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
– le frequenze residue e quelle acquisite con diverse modalità rientreranno nella disponibilità del ministero che le riassegnerà attraverso procedure pubbliche e con modalità stabilite sempre dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incentivando i progetti che assicurino la più ampia copertura e nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall’ordinamento, nonché con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale, fatti salvi i diritti acquisiti.
Prosegue ancora il decreto Gentiloni rilevando che tutto questo complesso iter trova la sua ragione di essere nel fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, e da ciò fa derivare che «la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre debba essere ispirata a principi di più equa distribuzione delle risorse economiche, alla tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, alla previsione di limiti di capacità trasmissiva utilizzata da fornitori di contenuti», e dunque a tale fine deve essere promossa una transizione ordinata e tesa a ottimizzare l’uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, nonché a incoraggiare il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe4.
Come si vede, questa nuova regolamentazione si propone di favorire uno «sganciamento delle frequenze» e una più equa ridistribuzione. Essa peraltro non è ancora legge dello Stato, talché per ora continua a essere vigente la precedente regolamentazione, disciplinata nella legge Gasparri del 3 maggio 2004 n. 112 e nel Testo unico della televisione d.l. 31 luglio 2005 n. 177 che prevedono la formazione di una complessa scacchiera costituita attraverso il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, e a seguito della quale l’amministrazione procede all’assegnazione delle concessioni, il cui rilascio preventivo è comune sia per la RAI (che fruisce comunque di una particolare concessione ad hoc) sia per i soggetti privati che soddisfino le caratteristiche richieste per ottenerla, e subordinatamente alla riconduzione alla specifica tipologia di emittenza5.
Proprio in ordine a tale complessa scacchiera si può dire che una prima suddivisione viene effettuata tra emittenti private a livello nazionale (e dunque che coprono almeno l’80% del territorio) ed emittenti private a livello locale.
Le emittenti private a livello nazionale sono a loro volta suddivise in:
– televisioni commerciali, e cioè che trasmettono in chiaro programmi di carattere generale e con obbligo di servizi di informazione;
– emittenti specializzate in televendite;
– pay tv, denominate «emittenti ad accesso condizionato» in quanto trasmettono programmi a pagamento e con segnale criptato.
Le emittenti private a livello locale sono a loro volta suddivise in:
– emittenti a carattere commerciale senza specifici obblighi di informazione;
– emittenti a carattere comunitario, e cioè costituite da associazioni, fondazioni o cooperative no profit che irradiano programmi di contenuto etnico, politico, culturale o religioso e con non più del 5% di pubblicità;
– emittenti a carattere informativo, e cioè che trasmettono almeno due programmi di informazione consistente per almeno il 50% in materiale autoprodotto e di interesse prevalentemente locale;
– emittenti monotematiche a carattere sociale, e cioè che dedicano almeno il 70% della loro programmazione ad argomenti di interesse sociale.
Una successiva suddivisione, ma con comune riferimento sia alla copertura nazionale che locale dell’emittenza, si riscontra anche in ordine ai requisiti soggettivi propri di chi richiede la concessione, poiché a livello nazionale si pretende che destinatari siano società per azioni o società a responsabilità limitata e cooperative, mentre a livello locale i destinatari non possono che essere società di capitali o cooperative, fondazioni o associazioni anche non riconosciute.
Ancora, la concessione non può essere rilasciata a società che non abbiano a oggetto l’esercizio di attività radiotelevisive o attinenti all’informazione e allo spettacolo e, nel caso vengano avanzate più domande, la concessione viene rilasciata a seguito di una selezione effettuata sulla base di requisiti valutati in dipendenza della dimensione dell’impresa, della sua potenzialità economica, della qualità della programmazione, dei progetti editoriali e tecnologici, del numero di dipendenti.
In maniera differente si prospettano invece le «autorizzazioni», poiché queste sono provvedimenti della pubblica amministrazione che consentono un’attività in linea di principio ammessa, ma per il cui esercizio è richiesto un apposito permesso, e che si rendono necessarie per l’irradiazione in Italia di trasmissioni estere6.
In questo caso, dunque, lo Stato non cede un suo diritto esclusivo a terzi, come accade nella concessione, ma si limita a rimuovere un ostacolo al diritto di ricevere notizie e informazioni dall’estero e al diritto delle ...

Indice dei contenuti

  1. I. Comunicazione e informazione
  2. II. L’informazione giornalistica
  3. III. Segreti
  4. IV. L’azienda
  5. V. La responsabilità
  6. VI. L’informazione radiotelevisiva
  7. VII. La comunicazione via telefono e via Internet
  8. VIII. La cinematografia e le attività teatrali
  9. Bibliografia