Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
Art. 1. Finalità ed oggetto
Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore.
L’articolo definisce oggetto e finalità del Codice, in coerenza con quanto disposto dalla delega contenuta nella legge 106/2016. Il testo è costruito in modo tale da rendere stringente il nesso fra l’oggetto della norma (il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo Settore) e le finalità in cui risiede il presupposto di tale iniziativa legislativa.
Con la scelta dei termini «riordino e revisione» il legislatore chiarisce che lo scopo del Codice non è introdurre nuove figure giuridiche, bensì svolgere una necessaria opera di manutenzione straordinaria della normativa preesistente relativa agli enti del cosiddetto Terzo Settore, per garantirne l’armonizzazione e una maggiore omogeneità. Da tempo infatti il termine «Terzo Settore» era divenuto di uso comune per indicare un insieme di soggetti accomunati dalle stesse finalità ma assai eterogenei per tipologia organizzativa o giuridica, qualifica civilistica o fiscale, e disciplinati in maniera frammentaria e disorganica da norme che nel corso del tempo si erano via via stratificate, a partire da quelle di carattere generale sugli enti con finalità altruistiche contenute nel Codice civile e proseguendo con le norme particolari contenute in alcune leggi speciali, anche di natura tributaria e fiscale.
Un quadro normativo da cui emergeva peraltro solo una caratterizzazione in negativo del Terzo Settore – l’assenza di fini di lucro – e non era rinvenibile, sul piano civilistico, una definizione in positivo delle caratteristiche comuni agli organismi che lo compongono. Si tratta invece di una realtà assai presente e visibile nel Paese, della quale è generalmente riconosciuto il ruolo meritorio svolto come motore di cultura civica e coesione sociale, e che proprio per la sua rilevanza merita una definizione giuridica che ne riconosca le peculiarità e ne legittimi il sostegno pubblico.
Il legislatore intende quindi dare maggiore organicità e coerenza alla disciplina degli enti del Terzo Settore perché questo sarà utile al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini impegnati per promuovere il bene comune, la cittadinanza attiva, la coesione e protezione sociale, la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona. La formulazione completa delle finalità del Codice, riprendendo quasi alla lettera l’incipit della legge 106/2016, è densa di concetti che ben rappresentano il patrimonio di valori, esperienze e sensibilità del Terzo Settore italiano. Un patrimonio di rilevanza costituzionale.
Tant’è che il legislatore traccia un nesso diretto fra le finalità del Codice e l’attuazione di fondamentali principi sanciti dalla Carta: i diritti della persona, singola e nelle formazioni sociali, e il dovere di solidarietà (art. 2), l’uguaglianza sostanziale dei cittadini (art. 3), il diritto/dovere del lavoro (art. 4), lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica (art. 9), la libertà di associazione (art. 18), il principio di sussidiarietà (art. 118 comma 4).
Art. 2. Principi generali
È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell’associazionismo, dell’attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
L’articolo 2, dettando i principi generali che ispirano le norme contenute nel Codice, riprende i concetti essenziali della definizione di Terzo Settore contenuta nel primo articolo della legge 106/2016. Le finalità di rilevanza costituzionale enunciate all’articolo precedente trovano così diretta corrispondenza non solo negli scopi istituzionali propri degli enti (il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale), ma anche nella loro stessa natura soggettiva, di cui la legge riconosce «il valore e la funzione sociale».
È esplicito il riferimento al multiforme universo di esperienze associazionistiche, di volontariato, pratica del dono e della partecipazione civica che attraverso l’intera storia dell’Italia contemporanea hanno contribuito ad alimentare quella vocazione comunitaria e pluralista e quella cultura del civismo e della solidarietà che rappresentano un tratto peculiare della società italiana.
Oltre a riconoscere il valore e la funzione sociale di queste esperienze, la legge stabilisce che sarà compito della Repubblica, in collaborazione con le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, promuoverne lo sviluppo. È particolarmente interessante sottolineare che – secondo il legislatore – il sostegno delle istituzioni pubbliche dovrà avvenire però «salvaguardando la spontaneità e l’autonomia» degli enti del Terzo Settore. Una precisazione che, insieme al concetto di «apporto originale» con cui gli enti del Terzo Settore perseguono le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sgombra il campo da ogni possibile lettura tesa ad accreditare la rappresentazione di un Terzo Settore corporativo o subalterno alle istituzioni politiche e, al contrario, riconosce e valorizza l’indipendenza e l’autonomia che caratterizzano l’operato degli enti del Terzo Settore.
Art. 3. Norme applicabili
1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo Settore che hanno una disciplina particolare. 2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo Settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione. 3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
L’articolo 3, definendo il campo di applicabilità della legge, al comma 1 chiarisce che le disposizioni del Codice si applicano, ove non derogate e in quanto compatibili, anche alle categorie di enti definiti da una disciplina particolare. È questo il caso, ad esempio, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale già disciplinate rispettivamente dalle leggi 266/1991 e 383/2000. La precisazione è importante, perché indica la volontà del legislatore di salvaguardare la specialità di tali discipline che, con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, vengono abrogate come disposto dall’articolo 102. Infatti, le disposizioni in esse contenute non saranno cancellate bensì ricomprese e armonizzate nel Codice, che assurge al rango di fonte principale del diritto degli enti del Terzo Settore globalmente considerato. Si va così a superare la frammentazione normativa del Terzo Settore, rispondendo a una diffusa aspettativa in tal senso, senza però cancellare le peculiarità delle diverse forme organizzative.
Il comma 2 ricorda che, per quanto non previsto da questo Codice, agli enti del Terzo Settore si applicano comunque le norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione. Al riguardo va sottolineato che, mentre questo Codice traccia con chiarezza il perimetro che circoscrive l’insieme degli enti del Terzo Settore nel più ampio campo delle istituzioni private senza scopo di lucro di cui al libro primo, titolo II del Codice civile, resta invece sostanzialmente inattuata la revisione di quella parte del Codice civile, che pure era prevista nella delega.
Il terzo comma specifica che alle fondazioni bancarie di cui al d.lgs. 153/1999 non si applicano le disposizioni del Codice, ad eccezione di quelle al capo II del titolo VIII in materia di Centri di servizio per il volontariato. L’articolo 1 della legge 106/2016 disponeva infatti che le fondazioni bancarie, pur perseguendo le finalità degli altri enti del Terzo Settore, fossero escluse dall’applicazione della delega.
(Paolo Beni)
Art. 4. Enti del Terzo Settore
1. Sono enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative ...